Circolari


CAPITALIZZAZIONE SOCIETARIA

 

Treviso, 02/09/2009 

 
Il decreto anti-crisi (D.L. 78/2009) premia la ricapitalizzazione delle società. L’art. 5, comma 3-ter del D.L. 78/09 stabilisce, per gli aumenti di capitale fino a 500.000 euro, eseguiti da persone fisiche dal 5 agosto 2009 al 5 febbraio 2010, una deduzione quinquennale dal reddito pari al 3% dell’incremento patrimoniale. Nessuna agevolazione, invece, per gli utili trattenuti nell’impresa.
Il bonus per le ricapitalizzazioni è riservato alle società di capitali e alle società di persone che, tra il 5 agosto 2009 e il 5 febbraio 2010, aumenteranno il proprio capitale mediante conferimenti in base agli art. 2342 e 2464 del Codice Civile.
Sono dunque escluse dall’incentivo le imprese individuali che aumentano il proprio patrimonio mediante apporti in denaro o in natura da parte del titolare, mentre paiono rientrarvi le società semplici disciplinate all’art. 2251 del Codice. La legge, infatti, nel richiamare genericamente le società di persone, non prevede che debba trattarsi di soggetti titolari di reddito di impresa o esercenti una attività commerciale.
Occorre che l’aumento di capitale sia sottoscritto da parte di persone fisiche. Non è necessario che si tratti di soggetti già soci al momento della delibera di aumento e neppure che la persona fisica sia un privato e non titolare di reddito di impresa. Può dunque usufruire dell’agevolazione anche un aumento di capitale eseguito da un’impresa individuale (socia della società) mediante, ad esempio, il conferimento della propria azienda. In ogni caso, se nella compagine vi sono sia società che persone fisiche, e dunque se l’aumento di capitale è sottoscritto solo in parte da queste ultime, l’agevolazione non viene meno, ma sarà limitata all’importo conferito dalle persone fisiche.
Per poter usufruire dell’incentivo non è sufficiente un generico aumento del patrimonio, ma occorre un formale aumento di capitale deliberato con atto notarile e comportante una modifica dello statuto o dei patti sociali. La norma richiama infatti gli art. 2342 e 2464 del Codice Civile, che disciplinano l’emissione di nuove azioni o quote da parte di Spa e Srl. Sono dunque esclusi dal bonus i versamenti in conto capitale o a fondo perduto effettuati dai soci, senza modifica del capitale nominale, e così pure la destinazione di utili a riserva o il loro passaggio a capitale.
Il conferimento a liberazione del capitale sottoscritto può essere eseguito in denaro oppure mediante apporto di beni in natura (per esempio immobili, attrezzature, partecipazioni e crediti). Nelle Spa non possono formare oggetto di conferimento le prestazioni d’opera o di servizi, mentre nelle Srl è possibile conferire tutti gli elementi dell’attivo suscettibili di valutazione economica. Per il conferimento non in denaro, occorre una stima giurata di un esperto nominato dal Tribunale nelle Spa, ovvero di un revisore contabile o di una società di revisione scelta dalle parti nelle Srl. Non occorre la stima per i conferimenti in natura a favore di società di persone.
Per attuare l’aumento di capitale, occorre una formale delibera dell’assemblea (o decisione dei soci), da formalizzare con verbale notarile, in quanto comporta una modifica dell’atto costitutivo o dei patti sociali. Affinchè l’aumento possa considerarsi perfezionato, è inoltre necessario (oltre all’avvenuta iscrizione della delibera nel Registro imprese) che lo stesso sia sottoscritto da parte di persone fisiche. La sottoscrizione, che può avvenire sia contestualmente all’assemblea dei soci che successivamente, deve essere accompagnata dal conferimento dei beni in natura (preceduto, nei casi di legge, dalla relazione di stima), ovvero, se le quote sono liberate in denaro, dal versamento di almeno il 25 % delle somme.
Tutte le operazioni necessarie (delibera, iscrizione e sottoscrizione con il versamento minimo) devono essere eseguite entro il termine del 5 febbraio 2010. Diversamente, l’aumento di capitale (o, meglio, la parte di esso non ancora sottoscritta al 5 febbraio del prossimo anno) non potrà usufruire dello sconto fiscale. Analogamente, non sono agevolati aumenti di capitale già eseguiti prima del 5 agosto. Potranno di conseguenza usufruire dell’incentivo operazioni deliberate entro il 4 agosto, ma sottoscritte dopo tale data (ed entro il semestre seguente).
L’agevolazione non è vincolata all’esistenza della società alla data di entrata in vigore della legge. Sarà dunque rilevante un aumento di capitale effettuato nel semestre agevolato da parte di una società costituita nel medesimo periodo.
Lo sconto per la ricapitalizzazione, ancorchè la norma non sia chiara, riguarda il reddito della società che riceve l’apporto. Il 3 % dell’aumento di capitale costituisce una deduzione dal reddito che si applica nell’anno in cui si è perfezionata l’operazione e nei 4 successivi: in totale un 15 % dell’aumento viene escluso dalla formazione del reddito della società.
E’ dubbio se l’agevolazione riguardi solo l’imposta personale (Irpef o Ires) oppure si estenda all’Irap. La legge, con una formulazione assai imprecisa, parla di esclusione da imposizione fiscale, il che potrebbe far ricomprendere nella tassazione il tributo regionale.
Un ulteriore interrogativo si pone in merito a deduzioni eccedenti il reddito dell’esercizio. Poiché la norma si sostanzia in una variazione in diminuzione nella dichiarazione dei redditi, l’effetto, in questi casi, sarà il formarsi di una perdita fiscale (o l’incremento di quella già conseguita), riportabile a nuovo nei 5 esercizi successivi, ovvero senza limiti per le società neocostituite.


 
UN CASO PRATICO


 


 
Restiamo a disposizione per gli eventuali ulteriori chiarimenti necessari.

 
Dott. Mario Borsato
Dott. Luciano Bovinelli
Dott. Franco Morandin
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