Circolari


COMPENSAZIONI DEI CREDITI IVA

 

A partire dal 1 gennaio 2010 entrerà in vigore l'art. 10 del D.L. n. 78/2009, il quale prevede alcune sostanziali modifiche riguardanti la possibilità di compensare i crediti Iva con il versamento di altre imposte e contributi.
Le predette operazioni si potevano effettuare precedentemente alla presentazione della dichiarazione Iva annuale secondo le regole valide sino al 31-12-2009, che disciplinavano l'utilizzo in compensazione dei crediti Iva; ovvero il credito maturato al 31 dicembre dell'anno precedente poteva essere utilizzato già a partire dal 1 gennaio dell'anno successivo.
Il D.L. n. 78/2009 subordina la possibilità di effettuare tali operazioni di compensazione all'avvenuta presentazione della dichiarazione annuale o del modello TR (per i crediti infrannuali superiori a 2.582 euro). In pratica prima dovrà essere presentata la dichiarazione annuale Iva e solo in seguito, con decorrenza dal giorno 16 del mese seguente, sarà possibile avvalersi di tale meccanismo.
1) Per le compensazioni dei crediti Iva annuali e infrannuali di importo non superiore a 10mila euro, e per le compensazioni dei crediti Ires, Irpef, Irap e contributi, a prescindere dall'importo, si applicano le regole ordinarie: non è necessaria la presentazione preventiva della dichiarazione Iva annuale, ovvero del modello TR per i crediti infrannuali.
Per le compensazioni interne Iva da Iva si seguono le regole ordinarie: in sostanza la disciplina è quella già in vigore prima dell'approvazione del D.L. n. 78/2009.
2) Si applicano, invece, le nuove regole, con decorrenza dal 1 gennaio 2010, per le compensazioni dei crediti Iva annuali e infrannuali di importo superiore a 10mila euro ma non a 15mila euro: è pertanto necessaria la presentazione preventiva della dichiarazione Iva annuale, oppure del modello TR per i crediti infrannuali. Ai fini dell'applicazione della nuova disciplina è irrilevante che una parte o l'intero credito Iva si sia formato in un periodo antecedente all'entrata in vigore del D.L. n. 78/2009 (1 luglio 2009).
3) Le nuove regole vanno applicate altresì in relazione alle compensazioni dei crediti Iva annuali e infrannuali di importo superiore a 15mila euro. Inoltre, è necessaria per questi crediti l'apposizione del visto di conformità ovvero la sottoscrizione della dichiarazione da parte del soggetto che esercita la funzione di controllo contabile per le società sottoposte all'obbligo di controllo contabile in base all'art. 2409 del Codice Civile. I soggetti che possono apporre il visto di conformità sono: professionisti iscritti nell'albo dei dottori commercialisti ed esperti contabili, consulenti del lavoro, Caf costituiti dalle associazioni fra imprenditori, Caf per le imprese e per i lavoratori dipendenti e pensionati, soggetti iscritti alla data del 30-09-1993 nei ruoli camerali degli esperti tributari in possesso del titolo di studio previsto dalla lettera b) dell'art. 3 del D.P.R. n. 322/1998, altri incaricati individuati con DM dell'economia. Il visto deve essere apposto anche nel caso in cui sia stato utilizzato in compensazione un credito infrannuale relativo ai primi tre trimestri del periodo d'imposta ma sorga un debito riferibile al quarto trimestre da indicare nel quadro VL. L'infedele attestazione per l'esecuzione dei controlli relativi al rilascio del visto è punita con l'irrogazione di una sanzione amministrativa da 258 a 2.582 euro.
Il limite di 10mila euro è annuale e quindi la verifica del superamento di tale soglia deve essere effettuata applicando il criterio di cassa. Deve essere quindi effettuata la somma di tutte le compensazioni risultanti dai modelli F24 presentati nello stesso periodo d'imposta che, con riferimento all'Iva, coincide sempre con l'anno solare.
La dichiarazione Iva potrà essere presentata in forma autonoma in base alle norme attuali solo con decorrenza dal 1 febbraio dell'anno successivo, con conseguente esonero dalla presentazione della comunicazione annuale dati Iva se la dichiarazione Iva è presentata entro il 28 febbraio. Pertanto ad oggi non sarebbe possibile beneficiare della compensazione dei crediti Iva prima del 16 marzo.
Per l'utilizzo in compensazione di crediti Iva inesistenti la sanzione irrogabile è compresa tra il 100 e il 200% del credito inesistente utilizzato, non essendo possibile effettuare la definizione agevolata col pagamento di un quarto del minimo della sanzione.
Dott. Mario Borsato
Dott. Luciano Bovinelli
Dott. Franco Morandin
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