Circolari


FINANZIARIA 2009

 

Treviso, 09.01.2009
 
 
 
A TUTTI I CLIENTI

NOVITA’ FISCALI E VARIE PER IL 2009

 
Si riportano in sintesi le principali novità della Legge Finanziaria 2009 approvata in data 19/12/2008 ed entrata in vigore il 1° gennaio 2009.
Il percorso più lineare della finanziaria di quest’anno è dovuto all’anticipazione della manovra avvenuta la scorsa estate e all’introduzione , con apposito Provvedimento delle misure anticrisi di cui si indicano i punti salienti. 
 
 
Docenti delle scuole di ogni ordine e grado, anche non di ruolo (articolo 2, comma 5).
Valida anche per il 2009 la detrazione Irpef del 19%, introdotta dalla Finanziaria dello scorso anno per i docenti delle scuole di ogni ordine e grado, anche non di ruolo con incarico annuale, per le spese di aggiornamento e autoformazione. Lo sconto riguarda le spese documentate, con un limite di 500 euro.
Trasporto pubblico locale, detrazione Irpef per l'abbonamento (articolo 2, comma 7).
Prorogata fino al 31 dicembre 2009 anche la possibilità di detrarre dall’Irpef le spese per l’acquisto di abbonamenti ai servizi di trasporto pubblico locale, regionale e interregionale, non superiori a 250 euro, con un massimo di risparmio d’imposta di 47,50 euro.
Asili nido (articolo 2, comma 6).
Proroga della detrazione Irpef del 19% delle spese sostenute per il pagamento di rette per asili nido, pubblici e privati, con un limite massimo di 632 euro per ogni figlio e un risparmio d’imposta pari a 120,08 euro.
Interventi di ristrutturazione di immobili e di recupero del patrimonio edilizio (art.2, comma 15).
Ancora un anno di proroga per l’agevolazione Irpef e l’Iva ridotta sulle ristrutturazioni edilizie. Per i lavori fatturati fino al 31 dicembre 2011, rimane stabile la detrazione Irpef del 36% delle spese sostenute, per un importo non superiore a 48mila euro per ciascuna unità immobiliare. Per poterne usufruire, è necessario indicare il costo della manodopera in fattura.
Prolungata anche l’agevolazione spettante agli acquirenti o agli assegnatari di immobili facenti parte di fabbricati interamente ristrutturati da imprese di costruzione o ristrutturazione o da cooperative edilizie che poi provvedono all’alienazione degli immobili. In questo caso, spetta una detrazione del 36% calcolata sul 25% del prezzo indicato nell’atto, comunque entro il limite di 48mila euro. Il termine entro il quale devono essere eseguiti gli interventi è prorogato al 31 dicembre 2011, quello per la stipula dell’atto al 30 giugno 2012.
Un anno in più anche per l’Iva al 10% sugli interventi di recupero del patrimonio edilizio realizzati su fabbricati a prevalente destinazione abitativa.
Autotrasporto (articolo 2, comma 3).
Numerose le proroghe per il settore degli autotrasporti e nel settore della Pesca.
 
Le disposizioni piu’ rilevanti del decreto “anti-crisi” sono illustrate di seguito. Si fa presente che tale decreto, in vigore dal 29 novembre 2008, potrebbe subire numerose modifiche in sede di conversione in legge, soprattutto in merito alle modalità di detrazione del 55% per il cosiddetto Risparmio Energetico.
 
Bonus straordinario per famiglie a basso reddito (art.1).
Per il 2009 è previsto un bonus straordinario da € 200 ad € 1000 a favore di soggetti residenti componenti un nucleo familiare a basso reddito, al quale abbiano concorso nel 2008 redditi di lavoro dipendente, alcuni redditi diversi, e fondiari fino ad € 2.500. Il beneficio spetta, nel rispetto di determinate condizioni, previa presentazione di apposita richiesta entro il 31/01/2009 ai sostituti d’imposta o enti pensionistici, i quali provvederanno ad erogare il bonus, rispettivamente, entro febbraio e marzo 2009.
Detassazione dei premi di produzione (art.5).
Viene prorogata per il periodo 1.1-31.12.2009 la norma che dispone l’applicazione di un’imposta sostitutiva del 10% sui premi di produzione. In particolare, tale disposizione trova applicazione entro il limite di importo complessivo di € 6000 lordi, con riferimento al solo settore privato e per i lavoratori dipendenti con reddito 2008 non superiore a € 35.000. Non è stata, invece prorogata la detassazione degli straordinari.
Irap- deduzione ai fini delle imposte dirette (art.6).
Dal periodo d’imposta in corso al 31/12/2008 è prevista la deduzione dall’Ires e dall’Irpef di un importo pari al 10 % dell’Irap fofettariamente riferita all’imposta dovuta sulla quota imponibile degli interessi attivi e proventi assimilati e delle spese per lavoro dipendente e assimilato al netto delle relative deduzioni.
Coloro che, per i periodi d’imposta precedenti, hanno presentato domanda di rimborsodell’Irap, contestando la sua indeducibilità, avranno un rimborso fino ad un massimo del 10% dell’Irap dell’anno di competenza riferita agli interessi e al costo del personale.
Iva – versamento all’atto dell’incasso del corrispettivo (art.7).
In via sperimentale per gli anni 2009, 2010, 2011 è previsto che anche in caso di cessioni di beni e prestazioni di servizi effettuate nei confronti di cessionari e committenti che esercitano imprese, arti e professioni, l’Iva relativa vada versata all’Erario solo al momento dell’incasso dei corrispettivi. In caso di mancato incasso l’Iva diventa esigibile dopo un anno dall’effettuazione dell’operazione. Tale disposizione non si applica ai contribuenti che abbiano adottato regimi speciali Iva o il meccanismo del reverse charge.
L’efficacia di tale disposizione è subordinata ad apposita autorizzazione comunitaria e all’emanazione di un regolamento da parte del Direttore dell’Agenzia delle Entrate.
 
Studi di settore- revisione congiunturale (art.8).
A seguito della grave crisi economica e dei mercati, è prevista la revisione degli studi di settore con apposito D.M. , con riguardo a determinati settori e aree territoriali.
 
Valutazione dei titoli non immobilizzati (art.15).
A causa della crisi dei mercati finanziari, i soggetti che non adottano gli Ias, nell’esercizio 2008, possono valutare i titoli non immobilizzati in base al loro valore di iscrizione, e non al loro valore di realizzo.
Rivalutazione dei beni immobili (art.15).
Le società di capitali ed equiparate, gli enti commerciali, le S.n.c. e le S.a.s. ed equiparate, che non adottano gli Ias, possono rivalutare i beni immobili (esclusi aree fabbricabili e immobili alla cui produzione o al cui scambio è diretta l’attività. cd. immobili-merce), risultanti nel bilancio in corso al 31.12.2007.
La rivalutazione va effettuata nel bilancio dell’esercizio successivo a quello in corso al 31.12.2007, per il quale il termine di approvazione scade dopo il 29.11.2008. Il saldo di rivalutazione può essere affrancato, applicando un’imposta sostitutiva di Irpef, Ires e Irap ed eventuali addizionali, del 10 %. Il maggior valore dei beni a seguito della rivalutazione può essere riconosciuto fiscalmente dal terzo esercizio successivo a quello con riferimento al quale è stata effettuata la rivalutazione, con il versamento di un ‘imposta sostitutiva Irpef, Ires, Irap ed eventuali addizionali, del 10% (per gli immobili ammortizzabili) e del 7% (per gli immobili non ammortizzabili).
Ravvedimento – riduzione delle sanzioni (art.16).
E’ stato modificato l’art. 13 D.Lgs. 472/1997, disponendo una riduzione delle sanzioni in caso di ravvedimento operoso. In particolare, si versa:
-         1/12 (era 1/8) del minimo in caso di mancato pagamento del tributo o di un acconto, se eseguito entro 30 giorni dalla violazione;
-         1/10 (era 1/5) del minimo se la regolarizzazione avviene entro il termine di presentazione della dichiarazione relativa all’anno in cui è stata commessa la violazione o, assenza di dichiarazione, entro un anno;
-         1/12 (era 1/8) del minimo in caso di omessa dichiarazione se presentata entro 90 giorni.
Indirizzo di posta elettronica certificata di imprese e professionisti (art.16).
Le imprese costituite in forma societaria devono riportare il proprio indirizzo di posta elettronica certificata nella domanda di iscrizione nel Registro delle Imprese.
Entro il 29.11.2011 tutte le imprese, già costituite in forma societaria, devono comunicare al Registro delle imprese tale indirizzo, la cui iscrizione ed eventuali variazioni sono esenti da imposta di bollo e diritti di segreteria.
Anche i professionisti iscritti in Albi ed Elenchi devono comunicare, entro il 29.11.2009, ai rispettivi Ordini e Collegi il proprio indirizzo di posta elettronica certificata.
Credito d’imposta per attività di ricerca (art.17).
Il credito d’imposta nella misura del 10 % o 40 % dei costi sostenuti per l’attività di ricerca industriale di sviluppo precompetitivo (art.1 co. 280-283, L. 296/2006) spetta anche ai soggetti residenti e alle stabili organizzazioni di soggetti non residenti che eseguono attività di ricerca e sviluppo in caso di contratti di commissione stipulati con imprese residenti in Stati di cui al D.M. 4.9.1996 con i quali è possibile lo scambio di informazioni.
Co.co.co – tutela del reddito (art.19).
In via sperimentale, per il triennio 2009-2011, è riconosciuta, a favore dei collaboratori coordinati e continuativi iscritti esclusivamente alla Gestione separata Inps, una somma liquidata in unica soluzione pari al 10% del reddito percepito nell’anno precedente.
Definizione degli inviti al contraddittorio emessi dall’Ufficio (art.27).
Relativamente agli inviti emessi dall’1.1.2009, viene introdotto il nuovo istituto dell’adesione agli inviti al contraddittorio emessi dagli Uffici (nuovo art. 5, co. 1-bis – 1-quinquies, D.Lgs. 218/1997).
La norma descrive l’iter da seguire per la definizione. In particolare, viene fornita al contribuente la possibilità di definire i contenuti dell’invito usufruendo del regime sanzionatorio agevolato previsto per l’adesione a p.v.c. e del regime di favore in caso di pagamento rateale, nel caso in cui a giudizio dello stesso contribuente non sussistano valide motivazioni per non ritenere legittima la pretesa erariale.
 
Imprese di più rilevante dimensione – Controlli delle dichiarazioni (art.27).
Per le dichiarazioni dei redditi e annuali IVA delle imprese di più rilevante dimensione, l’Agenzia delle Entrate attiva un controllo sostanziale entro l’anno successivo a quello della presentazione.
Si considerano di più rilevante dimensione le imprese che conseguono un volume d’affari o ricavi non inferiore a € 300.000.000.
Utilizzo in compensazione di crediti inesistenti – Notifica dell’atto di recupero (art.27).
Dalla data di presentazione del Mod. F24 in cui sono riportati crediti inesistenti utilizzati in compensazione in anni per i quali sono ancora aperti i termini per l’accertamento, l’atto di recupero di cui all’art.1, co. 421, L. 311/2004 deve essere notificato entro il 31.12 dell’ottavo anno successivo a quello del relativo utilizzo.
La sanzione applicabile in caso di utilizzo in compensazione di crediti inesistenti va dal 100% al 200% dell’importo degli stessi crediti.
Risparmio energetico – Detrazione 55% - Istanza (art.29).
Oltre a confermare la detrazione del 55% per interventi di riqualificazione energetica (art.1, co. 344-347, L. 296/2006) per le spese sostenute entro il 31.12.2010, viene disposto che per le spese sostenute nel 2008, 2009 e 2010 i soggetti interessati debbano inviare in via telematica all’Agenzia delle Entrate un’apposita istanza. Entro 30 giorni dalla ricezione, l’Agenzia è tenuta a comunicare il suo accoglimento, cui è pertanto subordinata la fruizione dell’agevolazione.
Se decorsi 30 giorni i contribuenti non ricevono esplicita comunicazione, l’istanza è da ritenersi rifiutata. L’istanza va presentata tra il 15.1.2009 e il 27.2.2009 per le spese sostenute nel 2008 e tra l’1.6 e il 31.12 di ciascun anno per le spese sostenute nel 2009 e 2010.
In caso di spese sostenute da persone fisiche nel 2008 senza aver presentato l’istanza od ottenendo il diniego della stessa, è possibile beneficiare della detrazione Irpef del 36%.
 
Restiamo a disposizione per gli eventuali ulteriori chiarimenti necessari e, con l’occasione, porgiamo i nostri migliori saluti.
 
 
                                                                       STUDIO DOTTORI COMMERCIALISTI ASSOCIATI

 

Dott. Mario Borsato
Dott. Luciano Bovinelli
Dott. Franco Morandin
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