Circolari


RIMBORSO DA IRAP

Treviso, 03/09/2009

 
Il decreto anti-crisi 185/2008 ha previsto la deducibilità del 10% dell’Irap dalle imposte dirette (Irpef o Ires) pagata negli anni 2004 (saldo 2003 e acconti 2004), 2005, 2006, 2007. Ad esempio, per una società di capitali senza perdite o regimi speciali, ogni 1.000 euro di Irap pagata, spetta un rimborso di 33 euro: vale perciò la formula Irap 2004-2007 x 10% x 33%. Per imprese Irpef e professionisti, invece, il calcolo si complica, dovendosi considerare l’Irpef progressiva e le addizionali locali.
La deduzione è consentita solo se, nel periodo di imposta cui si riferisce il versamento (a saldo o in acconto), la società abbia sostenuto oneri per il personale o per interessi passivi. Ad esempio si può considerare nel calcolo del 2007 il pagamento del saldo Irap 2006 se nel 2006 vi erano interessi passivi o costi del personale. Da chiarire se la deduzione spetta anche qualora gli oneri finanziari siano di ammontare inferiore a quello dei corrispondenti interessi attivi. Gli acconti rilevano solo nel limite dell’imposta dovuta per il singolo esercizio. Il credito emergente in dichiarazione (che riduce il valore degli acconti da considerare per l’anno precedente) va poi preso a base (come acconto) della deduzione dell’esercizio successivo se sia stato utilizzato per il versamento, anche con compensazione interna. E’ inoltre possibile considerare l’Irap pagata a fronte di versamenti effettuati per un ravvedimento operoso, o per iscrizione a ruolo di imposte dovute per accertamento o riliquidazione d’ufficio.
Quantificata la deduzione, si ricalcola l’imponibile che risulta dalla differenza tra quello dichiarato e l’Irap deducibile. In assenza di casi particolari si calcola quindi l’imposta (Ires, o Irpef e addizionali comunali) che sarebbe scaturita sulla base del minor imponibile e si evidenzia il nuovo debito (oppure il nuovo credito) da richiedere a rimborso.
Ha diritto a presentare l’istanza di rimborso anche chi era in perdita e non ha versato imposte, ma ha versato il tributo regionale negli anni considerati. La deduzione del 10 % dell’Irap genera infatti una maggior perdita fiscale utilizzabile a compensazione dei redditi dei successivi esercizi. Se non vi sono redditi capienti fino al 2007, la maggior perdita si riporta nel modello Unico 2009, sempre rispettando il termine quinquennale di riporto. La nuova compensazione, che genera minori versamenti e non un rimborso da parte del Fisco, dovrebbe potersi operare nel silenzio delle istruzioni ministeriali, senza necessità di un nulla osta delle Entrate.
Nella tassazione di gruppo ogni consolidata presenta una istanza di rimborso, per evidenziare la deduzione Irap del 10 % e il conseguente minor reddito trasferito alla consolidante. Quest’ultima presenta invece due domande: una individuale, come le consolidate, e una seconda riguardante il gruppo, in cui riporta il reddito o la perdita consolidata rideterminata in base alla somma delle deduzioni. In questa istanza si calcola l’Ires da richiedere a rimborso. La richiesta di rimborso da parte della consolidante può riguardare anche solo la deduzione operata da alcune delle società del gruppo.
Per le società di persone e per quelle di capitali in regime di trasparenza fiscale, la richiesta si effettua con modalità simili al consolidato. La società presenta una domanda dove espone la deduzione e il minor reddito assegnabile ai soci, senza compilare i quadri dedicati all’imposta. I soci, in data non anteriore rispetto alla partecipata, possono trasmettere la propria domanda, indicando il minor reddito imponibile e la corrispondente imposta da richiedere a rimborso.

 

 
L’Agenzia delle Entrate ha comunicato, in data 02-09-2009, di rinviare l’appuntamento (inizialmente previsto per le ore 12 del 14-09-2009) per la richiesta del rimborso delle imposte generata dalla detraibilità del 10% dall’Irap versata dal 2004 al 2007.
Restano ora da chiarire due questioni: entro quando andranno depositate le istanze di rimborso e, soprattutto, attraverso quale canale dovranno essere inoltrate e selezionate.
Il rimborso dovrebbe essere corrisposto, a tutti i contribuenti che presentano correttamente l’istanza, in modo proporzionale sulla base dello stanziamento già effettuato. In altri termini, potrebbe essere assegnato un rimborso pro quota, eventualmente suddiviso in base alle singole annualità, entro il tetto degli effettivi stanziamenti.

 
Restiamo a disposizione per gli eventuali ulteriori chiarimenti necessari.

 


 

 

 

 
 
Dott. Mario Borsato
Dott. Luciano Bovinelli
Dott. Franco Morandin
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