Circolari


SCHEDA DI TRASPORTO D.M. 554/09

                                                                                                                                                         Treviso, 01/09/2009

 
Il decreto ministeriale 554/09 ha introdotto l’obbligo di un nuovo modello di scheda di trasporto, atto ad identificare i soggetti coinvolti nella filiera del trasporto, con lo scopo di garantire la trasparenza dei rapporti nel contratto di trasporto di merci per conto di terzi in ambito nazionale. Tale documento può essere utile per individuare la responsabilità del conducente, del vettore, del committente, del caricatore o del proprietario delle merci oggetto del trasporto.
 
IL MODELLO
- Scheda di trasporto
 Da compilarsi a cura del committente e conservare dal vettore a bordo del veicolo: art. 7-bis, D. Lgs 286/2005
Questo modello di scheda (non è vincolante quanto ad aspetto, forma, dimensioni e caratteristiche dello stampato: si possono utilizzare stampati propri, i quali devono contenere le informazioni contenute nel modello allegato) va compilato e sottoscritto a cura del committente, (o soggetto da esso delegato, diverso dal vettore), prima del trasporto. Il committente è colui che ha ordinato il trasporto: può essere il venditore, l’acquirente o altro soggetto. La scheda va conservata a bordo del veicolo adibito a questa attività, a cura del vettore. Al committente che non compila la scheda di trasporto, la altera o la compila in modo incompleto o non veritiero, si applica una sanzione amministrativa pecuniaria da 600 a 1.800 euro. Mentre rischia la sanzione da 40 a 120 euro il conducente del veicolo che durante il trasporto non porta a bordo del veicolo la scheda di trasporto (o la copia del contratto scritto o altra documentazione equivalente). Il proprietario del veicolo e il vettore rispondono in solido. Inoltre scatta il fermo amministrativo del veicolo, che verrà restituito solo dopo aver esibito uno di questi documenti. E’ necessario esibirlo entro 15 giorni dall’accertamento della violazione, altrimenti è a carico del committente la sanzione da 600 a 1.800 euro.
Si è esonerati dalla compilazione della scheda per il trasporto di merci in conto proprio o per il trasporto di merci a collettame in conto terzi (ipotesi quest’ultima da provare con idonea documentazione). Inoltre, si ha l’esenzione se il trasporto avviene con un veicolo e riguarda partite di peso inferiore a 50 quintali (anche della stessa tipologia merceologica), commissionate da diversi mittenti.
La scheda di trasporto può essere alternativamente sostituita: da una copia del contratto di trasporto di merci su strada, il quale deve essere stipulato in forma scritta, avendone tutti i dati essenziali, oppure da altra documentazione se integrata con le nuove informazioni richieste dalla scheda (lettera di vettura internazionale Cmr, documenti doganali, documento di cabotaggio, documento di accompagnamento dei prodotti assoggettati ad accisa, documento di trasporto o ogni altro documento che deve obbligatoriamente accompagnare il trasporto stradale delle merci).
Infine, si sconsiglia di sostituire il documento di trasporto (ddt) con la scheda di trasporto, ai fini dell’emissione della fattura differita. In tal caso, infatti, bisogna procedere alla numerazione progressiva delle schede di trasporto e alla conservazione di una copia da parte del cedente, ma non sempre la scheda di trasporto viene emessa dal cedente (il committente, obbligato alla sua compilazione, può essere anche il cessionario o un terzo soggetto).
Con la circolare del 17 luglio 2009, il ministero dei Trasporti ha chiarito che la scheda di trasporto può essere anche una fotocopia dell’originale o una stampa del documento trasmesso al vettore via fax o via posta elettronica.

 

 

 

Restiamo a disposizione per gli eventuali ulteriori chiarimenti necessari.
Dott. Mario Borsato
Dott. Luciano Bovinelli
Dott. Franco Morandin
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