Circolari


MANOVRA CORRETTIVA

Dopo l'approvazione in data 29 luglio 2010 da parte della Camera, la Manovra correttiva è approdata sulla Gazzetta Ufficiale il giorno successivo, con i seguenti estremi: D.L. 31 maggio 2010 n. 78, convertito dalla legge 30 luglio 2010 n. 122.

I punti che in sintesi vengono analizzati riguardano: le imprese in perdita sistemica, la nuova ritenuta sulle spese di ristrutturazione, i contratti di locazione con inserimento dati catastali, il nuovo redditometro, il divieto di transazioni in contanti oltre i 5mila euro, la procedura di riscossione, i sostegni alle imprese in crisi, l'iscrizione previdenziale per i soci gestori di Srl.


 


 

L'Amministrazione Finanziaria aumenterà i controlli nei confronti delle imprese che dichiarano, per più anni di seguito, perdite rilevanti tali da costituire una condotta commerciale anomala. In tali situazioni, si è in presenza di comportamenti connotati da palese e illogica gestione aziendale, tale da adombrare il sospetto di una non veritiera esposizione dei valori contabili, che potrà fornire un valido input per procedere ad accertamento induttivo del reddito d'impresa, pur in presenza di scritture contabili formalmente corrette.

 


 

L'articolo 25 della Manovra, con decorrenza dal 1 luglio, ha introdotto una nuova previsione che interessa i bonifici bancari e postali effettuati dai contribuenti nell'ambito delle agevolazioni (detrazione 36%) relative agli interventi di recupero del patrimonio edilizio e di quelli per il risparmio energetico. Gli istituti di credito e le Poste Italiane Spa applicano, sui bonifici ricevuti, la ritenuta del 10 per cento a titolo di acconto nei confronti della ditta che ha eseguito i lavori.

In particolar modo, i beneficiari dei pagamenti, all'atto del pagamento del corrispettivo loro spettante, otterranno l'accredito della somma fatturata (e corrisposta dal loro cliente tramite bonifico) al netto della ritenuta d'acconto (operata dalla banca / posta) nella misura del 10 per cento sulla parte imponibile. Tale importo verrà detratto in sede di liquidazione delle imposte dovute nella dichiarazione dei redditi.

 


 

A partire dal 1 luglio 2010, la richiesta di registrazione di contratti, scritti o verbali, di locazione o affitto di beni immobili esistenti sul territorio dello Stato e relative cessioni, risoluzioni e proroghe anche tacite, deve contenere anche l'indicazione dei dati catastali degli immobili (fabbricati e anche terreni) oggetto degli stessi.

 


 

E' stata rivista la disciplina del cosiddetto redditometro.

Le annualità fino al 2008 restano interessate dall'applicazione del redditometro di prima generazione, ovvero per essere “a rischio accertamento” la differenza tra reddito dichiarato e reddito complessivo accertabile deve essere almeno pari ad un quarto e deve riguardare due annualità consecutive e non.

Il nuovo redditometro entra in vigore per le annualità dal 2009 in poi e la sopraindicata differenza deve essere di almeno un quinto, considerando anche una sola annualità e non più due.

L'elemento base su cui poggia il nuovo redditometro è costituito dall'ammontare delle spese di qualunque specie sostenute dal contribuente che si intende accertare. Infatti, ogni manifestazione di spesa può rilevare sull'anno di sostenimento al fine della ricostruzione sintetica del reddito complessivo, salvo, ovviamente, la prova contraria offerta dal contribuente.


 


 

L'art. 20 del Dl 78/2010, con decorrenza 31 maggio 2010, fissa il divieto di effettuare transazioni economiche mediante denaro contante o titoli al portatore o libretti di deposito bancari o postali al portatore, qualora il valore oggetto di trasferimento sia pari o superiore a 5.000 euro.

Il trasferimento è comunque vietato anche quando è effettuato con più pagamenti inferiori alla predetta soglia che appaiono artificiosamente frazionati.

 


 

Gli atti di accertamento emessi dall'Agenzia delle Entrate ai fini delle imposte sui redditi e dell'IVA, notificati a partire dal 1 luglio 2010 e relativi ai periodi d'imposta in corso alla data del 31 dicembre 2007 e successivi, dovranno contenere l'intimazione ad adempiere all'obbligo di pagamento degli importi indicati entro il termine per la presentazione del ricorso, ovvero entro 60 giorni dalla notifica dell'atto.

Gli avvisi diventeranno esecutivi decorsi 60 giorni dalla notifica, e indicheranno espressamente l'avvertimento che, decorsi 30 giorni dal termine ultimo per il pagamento, la riscossione delle somme richieste sarà affidata in carico agli agenti della riscossione anche ai fini dell'esecuzione forzata.

Nel caso in cui, invece, il contribuente decida di impugnare l'atto (sempre entro il termine di 60 giorni dalla notifica), dovrà comunque versare entro suddetto limite temporale il 50% delle maggiori imposte, contributi e i premi, nonché i relativi interessi.


 


 

Il problema della duplice iscrizione all'INPS si pone per tutti quei soci di Srl che percepiscono anche un compenso quali amministratori della società.

Il socio amministratore della Srl nel settore commercio che percepisce un compenso per l'attività di amministratore è iscrivibile alla sola gestione separata se dimostra che l'attività lavorativa nella società non è svolta in modo prevalente, mentre deve essere iscritto sia alla gestione commercianti che a quella separata se l'attività ha i connotati dell'abitualità e della prevalenza.

L'applicazione del contributo all'una e all'altra gestione avverrà in base alle rispettive quote di reddito.


 


 

Tutti i soggetti passivi IVA (inclusi i professionisti), dal 1 luglio 2010, che intrattengono operazioni commerciali (acquisto e/o vendita di beni e/o prestazioni di servizi) con soggetti ubicati in paesi a fiscalità privilegiata, devono presentare all'Agenzia delle Entrate, in via telematica, con periodicità mensile o trimestrale, un elenco riepilogativo delle operazioni effettuate con tali paesi.

Il momento in cui l'operazione va inserita nell'elenco è quello dell'effettuazione che coincide con la consegna o spedizione per le cessioni di beni mobili e con il pagamento del corrispettivo per le prestazioni di servizi.

L'obbligo di comunicazione è con frequenza mensile per i contribuenti che hanno realizzato, nei quattro trimestri precedenti e per ciascuna categoria di operazioni, volumi oltre i 50mila euro; sotto tale soglia, l'obbligo ha cadenza trimestrale.

La comunicazione va resa entro la fine del mese successivo al periodo di riferimento. La prima trasmissione avverrà il 2 novembre 2010, in relazione al primo trimestre 2010, oppure ai mesi di luglio, agosto e settembre 2010.

 


 

L'art. 26 del DL 78/2010 ha introdotto alcune novità che riguardano i rapporti tra società collegate e/o controllate residenti in nazioni diverse.

In particolare, il provvedimento stabilisce la documentazione da predisporre in relazione ai prezzi di trasferimento (transfer pricing) per e dalle società del gruppo.

Dott. Mario Borsato
Dott. Luciano Bovinelli
Dott. Franco Morandin
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