Circolari


LA MANOVRA ECONOMICA

 LA MANOVRA ECONOMICA – Luglio 2011


  
D.L. 70/2011 conv. nella L.106/2011 del 7/7/2011- Dal 13.07.2011 è in vigore la legge denominata “DECRETO “SVILUPPO” contenente disposizioni urgenti per l'economia .
Vengono qui illustrate le principali disposizioni aventi rilevanza fiscale:

 
DETRAZIONE IRPEF 36% : è prevista la soppressionedell'obbligo di invio della comunicazione di inizio lavori al Centrooperativo di Pescara per gli interventi di ristrutturazione edilizia. Inoltre, è soppresso l'obbligo di indicare in fattura il costo della manodopera da parte della impresa che esegue i lavori.

 
REGIME DI CONTABILITA' SEMPLIFICATA: le imprese in contabilità semplificata possono dedurre totalmente nel periodo d'imposta di ricevimento della fattura i costi relativi a contratti a corrispettivi periodici, di competenza di due periodi d'imposta e d'importo non superiore a € 1.000. Sono, inoltre, aumentati i limiti di ricavi, il cui mancato superamento consente la tenuta della contabilità semplificata:
400.000 per le imprese aventi per oggetto prestazioni di servizi, € 700.000 per le imprese aventi per oggetto altre attività.

 
SCRITTURE CONTABILI: gli obblighi di numerazione progressiva e di vidimazione previsti per la tenuta di libri, repertori e scritture sono assolti, in caso di tenuta con strumenti informatici, mediante apposizione, almeno una volta all'anno della marcatura temporale e della firma digitale dell'imprenditore o di soggetto delegato.

 
SPESOMETRO: è abolito l'obbligo di comunicazione telematica delle operazioni rilevanti ai fini Iva di importo superiore a € 3.000, effettuate con contribuenti privati, in caso di pagamento con carte di credito, di debito o prepagate.

 
CONVERSIONE DELLA RICHIESTA DI RIMBORSO IN RICHIESTA DI COMPENSAZIONE: è possibile convertire larichiesta di rimborso dei crediti IRPEF, IRES e IRAP, espressa dal contribuente in dichiarazione, in richiesta di utilizzo in compensazione nel caso in cui il rimborso non sia già stato erogato (anche parzialmente) e sia presentata una nuova dichiarazione entro 120 giorni dalla scadenza del termine ordinario di presentazione.

 
SCHEDA CARBURANTE: i soggetti Iva che acquistano carburante esclusivamente utilizzando carte di credito, di debito o prepagatenon sono soggetti all'obbligo della tenuta della scheda carburante.

 
RIVALUTAZIONE DI TERRENI E PARTECIPAZIONI: è prevista nuovamente la possibilità di effettuare la rideterminazione del costo di acquisto di terreni edificabili e agricoli e di partecipazioni non quotate posseduti alla data dell' 01/07/2011. Le imposte sostitutive possono essere rateizzate fino a tre rate annuali a decorrere dal 30/06/2012. In caso di rivalutazione di terreni e partecipazioni già rivalutati, i soggetti interessati possono detrarre dall'impostasostitutiva dovuta per la nuova rivalutazione l'importo relativo all'imposta sostitutiva già versata o, in alternativa, possono chiedere il rimborso dell'imposta sostitutiva già versata.

 
COMUNICAZIONE P.S.: la registrazione dei contratti di trasferimento (e non più di sola compravendita) immobiliareassorbe l'obbligo di comunicazione all'autorità locale di pubblica sicurezza.

 
RISCOSSIONE COATTIVA DI DEBITI FINO A € 2.000: in tutti i casi di riscossionecoattiva di debiti fino a€ 2.000 le azioni cautelari ed esecutive sono precedute dall'invio, mediante posta ordinaria, di due solleciti di pagamento (il secondo inviato decorsi almeno 6 mesi dalla spedizione del primo).

 
CANCELLAZIONE DEL FERMO AMMINISTRATIVO: in caso di cancellazione del fermo amministrativo iscritto su beni immobili registrati, il debitore non è tenuto al pagamento di spese né all'agente della riscossione, né al PRA, né ai gestori degli altri pubblici registri.

 
ISCRIZIONE DI IPOTECA – CONDIZIONI: adecorrere dal 13.07.2011 l'agente della riscossione non può iscrivere ipoteca ex art.77, D.P.R. 602/1973 se l'importo complessivo del credito per cui si procede è inferiore a: € 20.000 se la pretesa iscritta a ruolo sia contestata in giudizio o ancora contestabile e il debitore sia proprietario dell'immobile adibito a “prima casa” o a 8.000 negli altri casi.

 
ISCRIZIONI NEI RUOLI IN BASE AD ACCERTAMENTI NON DEFINITIVI: le imposte, i contributi ed i premi relativi agli imponibili accertati dall'Ufficio ma nonancora definitivi, e gli interessi, sono iscritti a titolo provvisorio nei ruoli, dopo la notifica dell'atto di accertamento, per un terzo (non più la metà) degli imponibili o maggiori imponibili accertati.

 
SOMME ISCRITTE A RUOLO – INTERESSI DI MORA - IMPORTI ESCLUSI: con riferimento ai ruoli consegnati dal 13.07.2011, sulle somme iscritte a ruolo, esclusisanzioni ed interessi, si applicano, dalla data di notifica della cartella e fino al pagamento, gli interessi di mora al tasso determinato annualmente.

 
********

 
D.L. 98/2011 conv. nella L.111/2011 del 15/07/2011 - E' stata inoltre approvata la legge denominata “MANOVRA ECONOMICA 2011” che contiene numerose disposizioni urgenti ai fini della stabilizzazione finanziaria.
Le norme di rilevanza fiscale sono di seguito illustrate.

 
DETERMINAZIONE REDDITO D'IMPRESA:
  • regime del riporto perdite: le perdite generate dal periodo d'imposta 2011 sono riportabili senza limiti di tempo e utilizzabili nel limite massimo dell'80% del reddito imponibile. Le perdite generate nei primi tre periodi d'imposta possono abbattere interamente il reddito imponibile degli anni successivi.
  • ammortamento beni gratuitamente devolvibili:a decorrere dal presente periodo di imposta la quota di ammortamento finanziario deducibile per i beni gratuitamente devolvibili non può superare l'1 per cento, anche per i beni il cui ammortamento è già in corso.
    Sarà rivista la disciplina fiscale degli ammortamenti materiali ed immateriali con decorrenza dal 2013.
  • riallineamento dei valori fiscali e civilistici relativi all'avviamento e alle altre attività' immateriali: è possibile con il pagamento di un'imposta sostitutiva pari al 16%affrancare i valori delle partecipazioni di controllo iscritte nel bilancio consolidato per la parte imputabile ad avviamento, marchi d'impresa e altre attività immateriali. Tale disposizione è applicabile alle operazioni effettuate nel periodo d'imposta in corso al 31.12.2010 e in quelli precedenti.
    REGIME DEI MINIMI:
  • Nuovo regime agevolato per le persone fisiche: Dal 1° gennaio 2012, il regime dei minimi si applica mantenendo inalterati i limiti già previsti - volume di affari , beni strumentali impiegati ecc. - :
  • per il periodo d'imposta in cui l'attività è iniziata
  • e per i quattro successivi
    esclusivamente alle persone fisiche che intraprendono un'attività d'impresa, arte o professione o che l'hanno intrapresa dopo il 31.12.2007.
    Il regime potrà essere applicato anche per più di 5 esercizi ma non oltre il compimento dei 35 anni di età;
    L'imposta sostitutiva ai fini IRPEF e relative addizionali, attualmente fissata al 20%, sarà ridotta al 5%.
  • il beneficio è riconosciuto a condizione che il contribuente non abbia esercitato attività nei tre esercizi precedenti e che l'attività non costituisca prosecuzione di altre attività.
  • Vecchi minimi privi dei nuovi requisiti:Coloro che, per effetto delle nuove disposizioni, non possono beneficiare del nuovo regime semplificato ovvero ne fuoriescono potranno sfruttare un nuovo regime in cui avranno:
    - l'obbligo di conservare i documenti ricevuti ed emessi,
    - osservare gli obblighi di fatturazione e di certificazione dei corrispettivi,
    - l' IRPEF e le relative addizionali saranno determinate secondo le ordinarie aliquote
    progressive,
    - saranno esonerati dagli obblighi di registrazione e di tenuta delle scritture contabili,
    - saranno esonerati dalle liquidazioni e dai versamenti periodici rilevanti ai fini dell'iva
    versando annualmente in unica soluzione.
  • Opzione per il regime ordinario: I soggetti “ex Minimi” potranno optare per l'applicazione del regime contabile ordinario. L'opzione, valida almeno per un triennio, è comunicata con la prima dichiarazione annuale da presentare successivamente alla scelta operata. Trascorso il periodo minimo di permanenza nel regime ordinario, l'opzione resta valida per ciascun anno successivo, fino a quando permane la concreta applicazione della scelta operata.
    PARTITE IVA INATTIVE: La partita Iva viene chiusa d'ufficio se per 3 anni consecutivi il titolare non abbia esercitato attività d'impresa o professionale o, se obbligato alla presentazione della dichiarazione Iva annuale, non abbia adempiuto a tale obbligo.
    LITI PENDENTI: le liti fiscali di valore non superiore a € 20.000 in cui è parte l'Agenzia delle Entrate pendenti alla data del 1.05.2011, possono essere definite con il pagamento delle somme determinate ex art.16, L. 289/2002. Le somme dovute devono essere versate entro il 30.11.2011 in un'unica soluzione e la domanda di definizione va presentata entro il 31.03.2012.
    ACCERTAMENTI ESECUTIVI: è prorogato dal 1.07.2011 al 1.10.2011 l'avvio del nuovo sistema degli accertamenti esecutivi.
    PAGAMENTI RATEALI SENZA GARANZIA: in caso di rateizzazione delle somme dovute a seguito di accertamento con adesione scompare l'obbligo di presentare garanzia fideiussoria per importi superiori a € 50.000. Medesimo meccanismo si applica in caso di conciliazione giudiziale e acquiescenza all'accertamento.
    STUDI DI SETTORE: dal 2012 gli studi di settore devono essere pubblicati nella G.U. entro il 31.12 del periodo d'imposta nel quale entrano in vigore. La mancata presentazione del modello anche in seguito ad specifico invito dell'Agenzia delle Entrate, comporta l'applicazione della sanzione pari a € 2.065.
    IMPOSTA DI BOLLO SUL DOSSIER TITOLI: a partire dal 2011 è aumentata l'imposta di bollo sulle comunicazioni relative ai depositi titoli. In particolare, è prevista un'imposta diversa a seconda della periodicità della comunicazione e, dal 2013, anche in base al valore nominale o di rimborso ( superiore o non a € 50.000) del dossier.
    DETRAZIONE 36% E 55%: è stato ridotto dal 10% al 4% l'importo della ritenuta che la banca applica al momento della ricezione di bonifici a pagamento di interventi che danno diritto a deduzione o detrazione d'imposta.

 
Dott. Mario Borsato
Dott. Luciano Bovinelli
Dott. Franco Morandin
2024
LEGGE DI BILANCIO 2024-PRINCIPALI NOVITA'
DECRETO "ANTICIPI" CONVERTITO-PRINCIPALI NOVITA'
DECRETO "SUPERBONUS" - PRINCIPALI NOVITA'
DECRETO "MILLEPROROGHE"- PRINCIPALI NOVITA'
DLGS. "RIFORMA IRPEF E IRES"
2023
LEGGE DI BILANCIO 2023 - PARTE 3
LEGGE DI BILANCIO 2023 - PARTE 1
LEGGE DI BILANCIO 2023 - PARTE 2
DECRETO "MILLEPROROGHE"
2022
LEGGE DI BILANCIO 2022 - PARTE 2
LEGGE DI BILANCIO 2022 - PARTE 1
LEGGE DI BILANCIO 2022 - PARTE 3
2021
LEGGE DI BILANCIO 2021 - SECONDA PARTE
LEGGE DI BILANCIO 2021 - PRIMA PARTE
LEGGE DI BILANCIO 2021 - TERZA PARTE
EMERGENZA CORONAVIRUS-DECRETO SOSTEGNI-BIS
2020
LEGGE DI BILANCIO 2020 (L. 27.12.2019 n. 160)
EMERGENZA CORONAVIRUS - PROROGHE
ULTERIORI DISPOSIZIONI DPCM 22 MARZO
EMERGENZA CORONAVIRUS - 2° D.L.
DPCM 10 04 ATTIVITA' AUTORIZZATE
EMERGENZA CORONAVIRUS - DECRETO RILANCIO
EMERGENZA CORONAVIRUS-SOSPENSIONE DEI VERSAMENTI
EMERGENZA CORONAVIRUS "DECRETO AGOSTO" - Novità
EMERGENZA CORONAVIRUS - DECRETO "RISTORI QUATER"
2019
REGIME FORFETARIO
LEGGE DI BILANCIO 2019 PARTE PRIMA
LEGGE DI BILANCIO 2019 PARTE SECONDA
NOVITA' SINDACI E REVISORI
PROVA DELLE CESSIONI INTRACOMUNITARIE
2018
SCADENZARIO 2018
NOVITA' FISCALI
INTERVENTI DI RECUPERO EDILIZIO
2017
DECRETO FISCALE 2017
LEGGE DI BILANCIO 2017
SCADENZARIO 2017
COMPENSAZIONE MODELLO F24
2016
LEGGE DI STABILITA' E NOVITA' FISCALI 2016
2015
LEGGE DI STABILITA' E NOVITA' FISCALI
2014
SCADENZARIO 2014
LEGGE DI STABILITA' - NOVITA' FISCALI
ESTENSIONE UTILIZZO MODELLO F24 TELEMATICO
2013
LEGGE DI STABILITA'
SCADENZARIO ANNO 2013
AUMENTO ALIQUOTA IVA
2012
MANOVRA MONTI
SCADENZARIO
DECR. SVILUPPO
2011
FINANZIARIA 2011
SCADENZARIO 2011
CEDOLARE SECCA SUGLI AFFITTI
LA MANOVRA ECONOMICA
2010
FINANZIARIA 2010
UNICO 2010
MANOVRA CORRETTIVA
OMAGGI - VALORE UNITARIO
2009
FINANZIARIA 2009
SCADENZARIO 2009
RIMBORSI SPESE
TASSA ANNUALE VIDIMAZIONE LIBRI SOCIALI
SCHEDA DI TRASPORTO D.M. 554/09
PRESTAZIONI SENZA CORRISPETTIVO
RIMBORSO DA IRAP
"TREMONTI - TER" - D.L. 78/2009
CAPITALIZZAZIONE SOCIETARIA
COMPENSAZIONI DEI CREDITI IVA