Circolari


DECR. SVILUPPO

   
La legge, 07/08/2012 n. 134, ha convertito con modificazioni il D.L. 83/2012 ( cd. DECRETO “SVILUPPO”) contenente disposizioni a favore della crescita, dello sviluppo e della competitività.

Di seguito vengono illustrate le principali disposizioni aventi rilevanza fiscale in essa contenuta:

--- IVA – CESSIONI E LOCAZIONI DI NUOVE COSTRUZIONI (Art. 9): i costruttori di immobili abitativi e i soggetti che su tali immobili eseguono interventi di ristrutturazione possono evitare le conseguenze dell’esenzione Iva in particolare:

Tale imponibilità dovrà essere fatta valere mediante apposita opzione.
Si estende il meccanismo del “reverse charge” a tutte le cessioni di fabbricati, sia strumentali che non, effettuate nei confronti di soggetti passivi Iva.
L’esenzione iva si applicherà anche in sede di autoconsumo o assegnazione ai soci con eccezione degli immobili costruiti o ripristinati.
--- APPALTO - RESPONSABILITA' SOLIDALE DELL'APPALTATORE (Art. 13 ter):
con riferimento a contratti di appalto e subappalto conclusi nell'ambito di attività rilevanti ai fini Iva, l'appaltatore risponde in solido con il subappaltatore (nei limiti del corrispettivo dovuto) del versamento delle ritenute su redditi di lavoro dipendente e dell'Iva dovuta dal subappaltatore nell'ambito del rapporto di subappalto. Tale responsabilità viene meno se l'appaltatore verifica che tali adempimenti, scaduti alla data del versamento del corrispettivo, sono stati correttamente eseguiti dal subappaltatore. Il committente versa il corrispettivo all'appaltatore previa esibizione da parte di quest'ultimo della documentazione attestante che gli adempimenti, scaduti alla data del pagamento del corrispettivo, sono stati correttamente eseguiti dall'appaltatore e da eventuali subappaltatori. Tale obbligo può essere adempiuto anche mediante autocertificaione.
--- DETRAZIONI PATRIMONIO EDILIZIO 36% e 55% (Art. 11): sono state introdotte alcune modifiche alla normativa riguardante le spese per interventi di recupero del patrimonio edilizio e per il risparmio energetico:

--- LIQUIDAZIONE IVA PER CASSA (Art. 32 bis): Tale disciplina consente l'introduzione di un regime di “contabilità di cassa” al fine di posticipare il versamento dell'Iva dovuta all'Erario al momento dell'effettivo pagamento dei corrispettivi e non dell’emissione della fattura; tale regime sarà opzionale e saranno interessati a tale norma i soggetti passivi Iva con un volume d'affari non superiore a 2 milioni di euro a decorrere dal 1° dic. 2012. Con questo regime l'Iva sulle cessioni di beni/prestazioni di servizi diventa esigibile (e dunque deve essere versata all'erario) al momento dell’incasso dei corrispettivi relativi alle operazioni effettuate, con lo stesso criterio sarà però detraibile l’iva, per chi adotta questo regime, non in base alle fatture ricevute ma in base alle fatture pagate. In generale il diritto alla detrazione in capo al cessionario, prescindendo dal regime adottato, sorgerà al momento di effettuazione della operazione anche se il corrispettivo non è stato pagato.

--- DEDUCIBILITA' DELLE PERDITE SU CREDITI (Art. 33): vengono introdotte ulteriori ipotesi di deducibilità ex lege delle perdite su crediti: le perdite su crediti sono deducibili se risultano da elementi certi e precisi. Tali elementi sussistono quando alternativamente:

1. il credito è di modesta entità (vale a dire di importo non superiore a € 5.000 per le imprese di più rilevante dimensione e non superiore a € 2.500 per le altre imprese) e sono decorsi sei mesi dalla scadenza di pagamento del credito stesso;

2. il diritto alla riscossione del credito è prescritto;
 
3. si ha la cancellazione del credito da bilancio a seguito di eventi estintivi (per i soggetti che redigono il bilancio secondo i principi contabili internazionali).
--- GESTIONE SEPARATA INPS – VARIAZIONE DELLE ALIQUOTE (Art. 46 bis): per gli iscritti alla Gestione separata Inps che non risultino assicurati presso altre gestioni obbligatorie l'aliquota contributiva (pensionistica e di computo) risulta pari a:
 

 

 

- 26% per il 2010 e il 2011;
- 31% per il 2016;

 
- 27% per il 2012 e il 2013;

 
- 32% per il 2017;

 
- 28% per il 2014;

 
- 33% per il 2018;

 
- 30% per il 2015;

 

 

 
Per gli altri iscritti alla Gestione separata Inps( che risultino quindi soggetti ad altra forma previdenziale) l'aliquota contributiva (pensionistica e di computo) risulta pari:
 

 

 

- 17% per gli anni 2008/2011;

 
- 21% per il 2014;

 
- 18% per il 2012
- 22% per il 2015;

 
- 20% per il 2013;

 
- 24% per il 2016;

 

 

 

Dott. Mario Borsato
Dott. Luciano Bovinelli
Dott. Franco Morandin
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