Circolari


INTERVENTI DI RECUPERO EDILIZIO

                                                     Studio Dottori Commercialisti Associati

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Interventi di recupero edilizio volti al
risparmio energetico - Comunicazione all’ENEA - Modalità e termini
 
 


1 premessa
In relazione agli interventi di cui all’art. 16 del DL 63/2013 (recupero edilizio, interventi antisismici e c.d. “bonus mobili”), il co. 2-bis, inserito dalla L. 205/2017 (legge di bilancio 2018), dispone che: “Al fine di effettuare il monitoraggio e la valutazione del risparmio energetico conseguito a seguito della realizzazione degli interventi di cui al presente articolo, in analogia a quanto già previsto in materia di detrazioni fiscali per la riqualificazione energetica degli edifici, sono trasmesse per via telematica all’ENEA le informazioni sugli interventi effettuati. L’ENEA elabora le informazioni pervenute e trasmette una relazione sui risultati degli interventi al Ministero dello sviluppo economico, al Ministero dell’economia e delle finanze, alle regioni e alle province autonome di Trento e di Bolzano, nell’ambito delle rispettive competenze territoriali”.
Considerato che il fine del nuovo adempimento è quello di “effettuare il monitoraggio e la valutazione del risparmio energetico conseguito a seguito della realizzazione degli interventi”, la comunicazione all’ENEA deve essere inviata soltanto per gli interventi di recupero che sono anche volti al risparmio energetico e non per tutti gli interventi di recupero di cui all’art. 16-bis del TUIR.
 
Con la guida ENEA 21.11.2018 sono state riepilogate le informazioni necessarie per la trasmissione dei dati.
2 DECORRENZA
La disposizione contenuta nel citato co. 2-bis dell’art. 16 del DL 63/2013 è entrata in vigore l’1.1.2018 (data di entrata in vigore della suddetta L. 205/2017).
Di conseguenza, la nuova comunicazione all’ENEA deve essere trasmessa in relazione agli interventi ultimati a decorrere dall’1.1.2018.
3 Sito ENEA operativo dal 21.11.2018
Dal 21.11.2018, l’ENEA ha messo online il sito attraverso il quale è possibile trasmettere i dati relativi agli interventi di recupero edilizio (che permettono di fruire della detrazione IRPEF del 50% ai sensi dell’art. 16-bis del TUIR) che determinano un risparmio energetico e l’utilizzo di fonti rinnovabili di energia.
Si tratta di interventi diversi da quelli che consentono di beneficiare della detrazione IRPEF/IRES del 65-50% ai sensi dei co. 347-349 dell’art. 1 della L. 296/2006 e successive integrazioni.
 
Il nuovo sito, disponibile all’indirizzo http://ristrutturazioni2018.enea.it, deve essere utilizzato per tra-smettere telematicamente all’ENEA i dati degli interventi ultimati nell’anno 2018.
In relazione agli interventi ultimati negli anni successivi, il sito da utilizzare sarà oggetto di aggiornamento da parte dell’ENEA.
4 interventi che devono essere comunicati
La comunicazione all’ENEA deve essere trasmessa per tutti gli interventi contemplati dall’art. 16 del DL 63/2013 dai quali deriva un risparmio energetico.
 
La comunicazione deve essere quindi inviata per:
·       gli interventi volti al recupero del patrimonio edilizio per i quali è possibile beneficiare della detrazione IRPEF di cui all’art. 16-bis del TUIR (art. 16 co. 1 del DL 63/2013);
·       gli interventi antisismici relativi a costruzioni adibite ad abitazione e ad attività produttive ubicati in zone sismiche ad alta pericolosità (zone 1, 2 e 3) che, per le spese sostenute dall’1.1.2017 al 31.12.2021, consentono di beneficiare della detrazione IRPEF/IRES del 50%, fino ad un ammontare massimo delle spese di 96.000,00 euro per unità immobiliare, da ripartire in cinque quote annuali di pari importo (art. 16 co. 1-bis e 1-ter del DL 63/2013);
·       gli interventi antisismici relativi a costruzioni adibite ad abitazione e ad attività produttive ubicati in zone sismiche ad alta pericolosità (zone 1, 2 e 3) che, per le spese sostenute dall’1.1.2017 al 31.12.2021, consentono di beneficiare delle detrazioni IRPEF/IRES “potenziate” del 70% o dell’80%, a seconda che determinino il passaggio ad una classe di rischio inferiore o a due classi di rischio inferiori (art. 16 co. 1-quater del DL 63/2013);
·       gli interventi antisismici realizzati sulle parti comuni di edifici condominiali ubicati in zone sismiche ad alta pericolosità (zone 1, 2 e 3) che, per le spese sostenute dall’1.1.2017 al 31.12.2021, consentono di beneficiare delle detrazioni IRPEF/IRES “potenziate” del 75% o dell’85%, a seconda che determinino il passaggio ad una classe di rischio inferiore o a due classi di rischio inferiori (art. 16 co. 1-quinquies del DL 63/2013);
·       l’acquisto dell’unità immobiliare compresa in edifici interamente demoliti e ricostruiti dalle imprese di costruzione o di ristrutturazione immobiliare nelle zone a rischio sismico 1, che consente di beneficiare delle detrazioni dall’imposta del 75% o dell’85%, a seconda che dagli interventi il rischio sismico sia stato ridotto di una o di due classi (art. 16 co. 1-septies del DL 63/2013);
·       l’acquisto di grandi elettrodomestici di classe energetica non inferiore ad A+ (A per i forni) che, in quanto collegati ad interventi di recupero edilizio, consentono di beneficiare della detrazione IRPEF del 50% (c.d. “bonus mobili”), nel limite massimo di spesa di 10.000,00 euro (per l’acquisto di soli mobili la comunicazione all’ENEA non deve essere inviata).
 
Nello specifico, devono essere comunicati i dati indicati nella seguente tabella.
 
 
Serramenti comprensivi
di infissi
·       riduzione della trasmittanza dei serramenti comprensivi di infissi delimitanti gli ambienti riscaldati con l’esterno e i vani freddi
Coibentazioni delle strutture
opache
·       riduzione della trasmittanza delle strutture opache verticali (pareti esterne) ovvero che delimitano gli ambienti riscaldati dall’esterno, dai vani freddi e dal terreno
·       riduzione della trasmittanza delle strutture opache orizzontali e inclinate (coperture) che delimitano gli ambienti riscaldati dall’esterno e dai vani freddi
·       riduzione della trasmittanza termica dei pavimenti delimitanti gli ambienti riscaldati con l’esterno, i vani freddi e il terreno
Installazione o sostituzione
di impianti tecnologici
 
·       installazione di collettori solari (solare termico) per produzione di acqua calda sanitaria e/o riscaldamento ambienti
·       sostituzione di generatori di calore con caldaie a condensazione per riscaldamento ambienti (con o senza produzione di acqua calda sanitaria) o per la sola produzione di acqua calda per una pluralità di utenze ed eventuale adeguamento dell’impianto
·       sostituzione di generatori di calore con generatori di calore ad aria a condensazione ed eventuale adeguamento dell’impianto
·       pompe di calore per climatizzazione degli ambienti ed eventuale adeguamento dell’impianto
·       sistemi ibridi (caldaia a condensazione e pompa di calore) ed eventuale adeguamento dell’impianto
·       microcogeneratori (Pe<50kWe)
·       scaldacqua a pompa di calore
·       generatori di calore a biomassa
·       sistemi di contabilizzazione del calore negli impianti centralizzati per una pluralità di utenze
·       installazione di sistemi di termoregolazione e building automation
·       impianti fotovoltaici
Elettrodomestici (solo se collegati ad un intervento di recupero del patrimonio edilizio iniziato a decorrere dall’1.1.2017 al fine di fruire del c.d. “bonus mobili”)
·       forni
·       frigoriferi
·       lavastoviglie
·       piani cottura elettrici
·       lavasciuga
·       lavatrici
Tali elettrodomestici per beneficiare del c.d. “bonus mobili” devono essere di classe non inferiore alla A+ (A per i forni).
5 Soggetti tenuti ad effettuare la comunicazione
La comunicazione all’ENEA deve essere trasmessa dal contribuente che intende avvalersi della detrazione fiscale.
In alternativa, la comunicazione può essere trasmessa in qualità di intermediario (tecnico, amministratore, ecc., che compila la dichiarazione per conto di un cliente, di un assistito, di un condominio o di una società).
6 Modalità di trasmissione
Analogamente a quanto previsto per le detrazioni derivanti dagli interventi di riqualificazione energetica degli edifici, la trasmissione dei dati all’ENEA deve avvenire:
·       entro 90 giorni dalla fine dei lavori;
·       di regola, in via telematica, attraverso il sito internet www.acs.enea.it (in alcuni casi, in relazione ad interventi di riqualificazione energetica particolarmente complessi, è possibile, in subordine, trasmettere la comunicazione a mezzo di rac­comandata), ai sensi dell’art. 4 del DM 19.2.2007.
 
Per trasmettere i dati occorre accedere al sito https://ristrutturazioni2018.enea.it/index.asp ed autenticarsi inserendo il proprio indirizzo email e la password.
Coloro che non sono ancora registrati lo possono fare specificando, anzitutto, se ci si registra in qualità di:
·       beneficiario (utente finale che ha pagato l’intervento e che beneficerà della detrazione);
·       intermediario (tecnico, amministratore, ecc., che compila la dichiarazione per conto di un cliente, di un assistito, di un condominio o di una società).
 
Dopo essersi autenticati, si potrà procedere con la compilazione della comunicazione seguendo i seguenti passaggi:
·       compilazione dei dati anagrafici del beneficiario della detrazione fiscale;
·       compilazione dei dati dell’immobile;
·       descrizione dell’intervento;
·       verifica;
·       invia e stampa.
 
L’avveduta trasmissione della comunicazione è completata con la stampa dell’intero modello su cui sono indicati la data di trasmissione e un codice identificativo dell’avvenuta trasmissione.
7 Termine di invio della comunicazione all’ENEA
Per gli interventi che si sono conclusi dall’1.1.2018 al 21.11.2018 (compreso), la comunicazione all’ENEA deve essere effettuata entro il 19.2.2019.
Per gli interventi conclusi dal 22.11.2018, l’invio deve avvenire entro 90 giorni dalla data di ultimazione dei lavori o del collaudo.
 
 
Data ultimazione degli interventi
Termine invio comunicazione all’ENEA
Dall’1.1.2018 al 21.11.2018
19.2.2019
Dal 22.11.2018
90 giorni dalla data di ultimazione dei lavori
 
Con riferimento agli interventi di riqualificazione energetica, si ricorda che la ris. Agenzia delle Entrate 11.9.2007 n. 244 (risposta al quesito n. 3) ha precisato che i 90 giorni entro cui procedere all’invio della documenta­zio­ne all’ENEA decorrono dalla data del c.d. “collaudo” dei la­vori, a nulla rilevando il mo­mento (o i momenti) di effettuazione dei paga­menti (in tal senso la guida Agenzia delle Entrate ottobre 2018).
La circ. Agenzia delle Entrate 23.4.2010 n. 21 (§ 3.1) ha poi chiarito che, qualora il collaudo non sia necessario in considerazione del tipo d’intervento svolto (es. sostituzione di finestre comprensive di infissi), la data di fine lavori può essere comprovata dalla documentazione emessa dal soggetto che ha eseguito i lavori (o dal tecnico che compila la scheda informativa).
Non è ritenuta valida, a tal fine, una dichiarazione del contribuente resa in sede di autocertificazione.
8 Profili sanzionatori
Il co. 2-bis dell’art. 16 del DL 63/2013 non stabilisce quali siano le sanzioni applicabili in caso di omessa presentazione della comunicazione all’ENEA.
Potrebbero, tuttavia, profilarsi due ipotesi:
·       sono applicabili le disposizioni previste per la detrazione per gli interventi di riqualificazione energetica, stante il testo normativo secondo cui il nuovo adempimento avviene “in analogia a quanto già previsto in materia di detrazioni fiscali per la riqualificazione energetica degli edifici”. Di conseguenza, l’omessa trasmissione della comunicazione all’ENEA sarebbe una causa di decadenza dal diritto di beneficiare dell’agevolazione, sanabile mediante l’istituto della c.d. “remissione in bonis” di cui all’art. 2 co. 1 del DL 16/2012;
·       è applicabile la sanzione amministrativa di cui all’art. 11 co. 1 del DLgs. 18.12.97 n. 471, prevista per l’omissione di ogni comunicazione prescritta dalla legge tributaria, che può variare da 250,00 a 2.000,00 euro.
 
Dott. Mario Borsato
Dott. Luciano Bovinelli
Dott. Franco Morandin
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