Circolari


LEGGE DI BILANCIO 2019 PARTE SECONDA

 1.5.2. Novità in materia di definizione delle liti pendenti

La definizione delle liti pendenti, che deve avvenire, mediante la presentazione del relativo modello e il pagamento delle somme o della prima rata, entro il 31.05.2019, comporta benefici che dipendono dall’andamento del processo.

Sono definibili le liti in cui è controparte l’Agenzia delle Entrate rientranti nella giurisdizione tributaria.

Per poter definire, è necessario che, al momento di presentazione della domanda, non si sia ancora formato il giudicato e che al 24.10.2018 sia già stato notificato alla controparte il ricorso introduttivo di primo grado.

I benefici sono i seguenti:

-      se la causa pende in primo gradi e non c’è ancora stata la sentenza, spetta lo stralcio di sanzioni e interessi oltre allo sconto del 10% sull’imposta;

-      se il contribuente, in primo e/o in secondo grado, è risultato soccombente al 24.10.2018, spetta il solo stralcio di sanzioni e interessi;

-      se il contribuente, al 24.10.2018, ha vinto in primo grado, spetta lo stralcio di sanzioni e interessi oltre allo sconto dell’85% sull’imposta;

-      se, al 19.12.2018, il processo pende in Cassazione e il contribuente è risultato vincitore in tutti i gradi di merito, spetta lo stralcio di sanzioni e interessi oltre allo sconto del 95% sull’imposta.

1.5.3. Abolizione della dichiarazione integrativa speciale

È stata abrogata la dichiarazione integrativa speciale che, al ricorrere di determinate condizioni ed entro soglie prestabilite, consentiva di sanare violazioni commesse nelle dichiarazioni fiscali, prevista dall’originario art. 9 del DL 119/2018.

Considerato che la relativa dichiarazione avrebbe dovuto essere trasmessa su un modello che avrebbe dovuto essere approvato dall’Agenzia delle Entrate, la stessa non ha mai avuto attuazione.

1.5.4. Introduzione della sanatoria degli errori formali

Con il nuovo art. 9 del DL 119/2018 convertito viene invece stabilito che le violazioni di obblighi o adempimenti di natura formale che non incidono sulla determinazione della base imponibile delle imposte sui redditi, dell’IVA, dell’IRAP e sul pagamento di tributi possono essere sanate pagando 200,00 euro per tutte le violazioni commesse in ciascun periodo d’imposta.

Occorre a tal fine versare gli importi dovuti in due rate di pari importo (scadenti il 31.05.2019 e il 02.03.2020), e rimuovere la violazione.

Si deve trattare di violazioni commesse sino al 24.10.2018, non oggetto di atti di contestazione divenuti definitivi al 19.12.2018.

La natura di “violazione formale” può risultare non molto chiara, quindi per formulare ipotesi precise sulle violazioni che rientrano nella definizione è opportuno attendere i provvedimenti attuativi dell’Agenzia delle Entrate.

A titolo esemplificativo, possono rientrarvi le omissioni circa l’obbligo di comunicare, nella dichiarazione dei redditi, le minusvalenze o la mancata presentazione degli interpelli, oppure le violazioni contabili e sulla fatturazione che, in nessun modo, hanno avuto riflesso sull’imposta.

1.6 Interventi di riqualificazione energetica degli edifici

Viene prorogata alle spese sostenute fino al 31.12.2019 la detrazione IRPEF/IRES spettante in relazione agli interventi di riqualificazione energetica degli edifici esistenti. In generale, quindi, la detrazione spetta nella misura del 65% per le spese sostenute dal 06.06.2013 al 31.12.2019.

Si ricorda al riguardo che, dall’01.01.2018, per alcune tipologie di interventi (ad esempio la sostituzione degli infissi) l’aliquota della detrazione spettante è del 50%.

1.7 Interventi di recupero del patrimonio edilizio-proroga detrazione

Viene prorogata, con riferimento alle spese sostenute fino al 31.12.2019, la detrazione IRPEF del 50% per gli interventi volti al recupero del patrimonio edilizio di cui all’art. 16-bis co. 1 del TUIR, nel limite massimo di spesa di 96.000,00 euro per unità immobiliare.

Rimangono ferme le ulteriori disposizioni contenute nel citato art. 16-bis del TUIR.

1.7.1 Proroga del c.d. “bonus mobili”

Viene prorogato, con riferimento alle spese sostenute nel 2019, il c.d. “bonus mobili” (art. 16 co. 2 del DL 63/2013).

A tal fine, rilevano gli interventi di recupero del patrimonio edilizio iniziati dall’01.01.2018.

1.7.2 Proroga del c.d. “bonus verde”

È possibile beneficiare della detrazione IRPEF del 36% anche per le spese documentate e sostenute nel2019 relative agli interventi riguardanti:

-      la “sistemazione a verde” di aree scoperte private di edifici esistenti, unità immobiliari, pertinenze o recinzioni, impianti di irrigazione e realizzazione pozzi;

-      la realizzazione di copertura a verde e di giardini pensili.

1.8 Prorogato il credito d’imposta “Formazione 4.0”

È stato prorogato per l’anno 2019 il credito d’imposta “Formazione 4.0”, con l’introduzione di una gradualità del credito per le spese sostenute per la formazione a seconda della formazione aziendale.

In particolare, è stato portato al 50% per le piccole imprese; confermato al 40% per le medie imprese; ridotto al 30% per le grandi imprese.

Tale misura ha dato buoni risultati nel corso del 2018, soprattutto nell’ambito delle grandi imprese.

L’introduzione della diversa modulazione del credito d’imposta potrebbe contribuire ad un maggiore utilizzo dello strumento nelle piccole imprese, agevolando anche la diffusione del ricorso alla formazione continua.

Dott. Mario Borsato
Dott. Luciano Bovinelli
Dott. Franco Morandin
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