Circolari


"TREMONTI - TER" - D.L. 78/2009

 

Treviso, 02/09/2009
  
Il comma 1 dell’art. 5 del D.L. 78/2009 prevede l’esclusione da tassazione del 50 % degli investimenti realizzati per l’acquisto di macchinari e apparecchiature nuovi, previsti nella divisione 28 della tabella Ateco 2007, realizzati dall’1 luglio 2009 al 30 giugno 2010.
Il requisito della novità sussiste anche nel caso in cui l’acquisto del bene avvenga presso un soggetto che non sia né il produttore né il rivenditore, a condizione che non sia mai stato utilizzato (o dato ad altri in uso) né da parte del cedente né da alcun altro soggetto. Il soggetto che vende il macchinario può essere così un’altra impresa che lo aveva acquistato ma che, dopo le prove di avvio, si era resa conto che non era adatto alle proprie necessità. L’attestazione del venditore, in questi casi, può essere utilmente integrata con la dichiarazione che il bene oggetto della cessione non è mai stato ammortizzato, in quanto questo criterio di imputazione economica inizia a decorrere dall’effettiva entrata in funzione del bene e non dal momento della sua utilizzabilità meramente potenziale.
E’ possibile avvalersi dell’incentivo ricorrendo al prestito bancario oppure (anche se la legge non lo specifica espressamente) quando l’acquisizione avviene in locazione finanziaria.
La norma riguarda solo l’imposta personale (Irpef o Ires) e non riguarda l’Irap.
La detassazione dell’acquisto di nuovi impianti, che riguarda imprese individuali, società di persone, società di capitali e altri soggetti che dichiarano un reddito d’impresa (quindi sono esclusi i liberi professionisti), si fonda sulla corretta individuazione del bene oggetto di investimento, sulla verifica del carattere di novità e sulla quantificazione del suo valore fiscale. Il 50 % di tale importo rappresenta, infatti, la cifra da stanziare come variazione in diminuzione nella dichiarazione dei redditi del periodo 2009 oppure 2010. L’agevolazione si applica solo per i versamenti a saldo, e non per gli acconti d’imposta, il che esclude che il vantaggio possa essere utilizzato con un calcolo previsionale dell’acconto. Dato che l’investimento potrà essere fatto dall’1 luglio al 31 dicembre 2009 o dall’1 gennaio al 30 giugno 2010, il risparmio impositivo avverrà con il saldo delle imposte di Unico 2010 nel primo caso (quindi, entro il 16 giugno 2010) e di Unico 2011 nel secondo caso (quindi, entro il 16 giugno 2011).
L’art. 109 del TUIR, comma 2, afferma che per i beni mobili il momento in cui avviene il trasferimento coincide con la consegna del bene. Anche per i beni acquistati in leasing il momento rilevante è quello della consegna all’utilizzatore, specificando però (circolare n. 4/02) che quando è prevista una consegna frazionata con collaudo finale, solo dopo l’esito positivo di quest’ultimo il bene in leasing potrà essere considerato ai fini della Tremonti-ter. Per quanto riguarda i beni acquisiti con contratti d’appalto, l’utilizzo del bonus è legato alla conclusione dell’opera o, se sono previste, alle singole consegne, normalmente denominate stati di avanzamento lavori (Sal).
Il valore fiscale del costo del bene acquistato è da assumersi al lordo delle quote d’ammortamento e comprendendo anche gli oneri accessori di diretta imputazione (spese di progettazione, trasporti, dazi su importazione, spese di installazione, onorari per perizie e collaudi, spese di montaggio e posa in opera, spese di messa a punto), ma al netto di eventuali contributi in conto impianti erogati all’impresa. Possono essere conteggiati gli interessi capitalizzati sul costo dei beni strumentali solo a condizioni ben precise (specificità, maturazione durante il periodo di costruzione, utilizzo effettivo del finanziamento, tasso del medio-lungo termine, limite del valore d’uso recuperabile). Anche l’eventuale Iva indetraibile può costituire un elemento aggiuntivo, in caso di limitazione oggettiva dettata dal Dpr 633/72. Per gli investimenti in leasing, rileva il costo sostenuto dalla società concedente e non invece l’ammontare dei canoni. Anche in questo caso, il costo si assume Iva compresa, se tale imposta è indetraibile per l’utilizzatore. Per gli investimenti realizzati mediante appalto concesso a terzi rilevano i corrispettivi liquidati alla consegna dell’opera, oppure quelli corrispondenti ai Sal, se previsti.
L’incentivo spetta anche alle società in perdita (oltre alle società neo-costituite o risultanti da operazioni fiscalmente neutrali quali fusioni, scissioni e conferimenti d’azienda). Non è infatti richiesto che, in bilancio o nella dichiarazione dei redditi, l’impresa realizzi un risultato positivo nel periodo di sostenimento del costo dell’investimento. Se nel 2010 si evidenzia una perdita fiscale, la detassazione comporta un aumento del relativo importo, con possibilità di riporto a nuovo nei successivi cinque esercizi, salvo il riporto illimitato per le società neo costituite.
A differenza di quanto stabilito per altri incentivi (ad esempio, per il credito di imposta sulla ricerca), l’accesso alla detassazione non richiede alcuna prenotazione o comunicazione preventiva alle Entrate.
L’incentivo però viene revocato se i beni sono alienati o destinati a finalità estranee all’impresa prima del secondo periodo d’imposta seguente a quello di effettuazione dell’investimento.
Il beneficio spetta anche per beni strumentali concessi in comodato d’uso, qualora il beneficiario dell’utilità derivante da detti cespiti sia il comodante (circolare 90/E del 2001).


 
EFFETTO FISCALE DEL CUMULO TRA TREMONTI-TER E BONUS ENERGETICO


 
Le società di capitali che, attraverso particolari condizioni, avranno accesso alla Tremonti-ter e contemporaneamente al bonus energetico del 55 %, avranno uno sconto d’imposta pari al 68,75 %.
L’art. 1, comma 344 della legge finanziaria 2007 consente la fruizione di una agevolazione operante sotto forma di detrazione fiscale (riduzione dell’imposta e non dell’imponibile). L’importo della detrazione è pari al 55 % del valore degli investimenti effettuati per l’acquisto di beni rientranti inequivocabilmente anche con la Tremonti-ter. Per esempio, si consideri l’installazione di pannelli solari per la produzione di acqua calda per usi industriali o ancora la sostituzione di impianti di climatizzazione invernale, integrale o parziale, con impianti dotati di caldaie a condensazione e contestuale messa a punto del sistema di distribuzione.


 
Caso pratico del risparmio derivante dal cumulo fra la Tremonti-ter e il bonus del 55 %
Si consideri l’acquisto, da parte di un’impresa, di un impianto del valore di 100.000 euro.


 
UTILE E INVESTIMENTO


 
Utile imponibile realizzato dall’impresa 300.000 euro
Investimento realizzato 100.000 euro
Aliquota fiscale applicabile 27,5 %
Numero rate ai fini della detrazione del 55 % 5
Imposta virtuale al lordo delle detrazioni 82.500 euro


 
EFFETTO FISCALE DERIVANTE DALLA TREMONTI-TER


 
Utile imponibile 300.000 euro – (50% di 100.000) = 250.000 euro
Nuova imposta 250.000 euro x 27,5 % = 68.750 euro
Risparmio fiscale 82.500 euro – 68.750 euro = 13.750 euro


 
EFFETTO FISCALE DERIVANTE DAL BONUS DEL 55 %


 
Imposta lorda 82.500 euro
Detrazione (1/5 di 55% di 100.000 euro) = 11.000 euro
Nuova imposta 82.500 euro – 11.000 euro = 71.500 euro


 
CUMULO DELLE DUE AGEVOLAZIONI


 
Imposta al netto della Tremonti-ter 68.750 euro
Nuova imposta 68.750 euro – 11.000 euro = 57.750 euro


 
EFFETTO COMPLESSIVO DEL CUMULO IN 5 ANNI


 
Risparmio fiscale Tremonti 13.750 euro
Detrazione 55 % totale 55.000 euro
Agevolazione cumulata totale 13.750 euro + 55.000 euro = 68.750
% di agevolazione derivante dal cumulo 68,75 %


 
Restiamo a disposizione per gli eventuali ulteriori chiarimenti necessari.


 

 

 

 
Dott. Mario Borsato
Dott. Luciano Bovinelli
Dott. Franco Morandin
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