Circolari


EMERGENZA CORONAVIRUS - DECRETO RILANCIO

Emergenza epidemiologica
da Coronavirus - DL 19.5.2020 n. 34
(c.d.
decreto “Rilancio”) -
Principali novità

1 PREMESSA

È stato pubblicato ieri sulla Gazzetta Ufficiale il DL 19.5.2020 n. 34 (c.d. decreto “Rilancio”), recante misure urgenti per imprese, lavoratori e famiglie a causa dell’emergenza epidemiologica da Coronavirus.

Il decreto si compone di 266 articoli ed è entrato in vigore il 19.5.2020. Il decreto dovrà essere convertito in legge e le relative disposizioni sono quindi suscettibili di modifiche ed integrazioni.

2 SOSPENSIONE DEI VERSAMENTI

Si faccia riferimento alla circolare successiva.

3 ESCLUSIONE DEI VERSAMENTI IRAP

I contribuenti con ricavi o compensi non superiori a 250 milioni di euro nel periodo d’imposta precedente a quello in corso al 19.5.2020 (2019 per i contribuenti “solari”), so­no esclusi dall’obbligo di versamento:

·     del saldo IRAP relativo al periodo di imposta in corso al 31.12.2019 (2019, per i “solari”);

·     della prima rata dell’acconto IRAP relativo al periodo di imposta successivo (2020, per i “solari”).

 

Rimane fermo il versamento dell’acconto dovuto per il periodo d’imposta in corso al 31.12.2019 (2019, per i “solari”).

3.1 Contribuenti che restano obbligati al versamento

Sono espressamente esclusi dal beneficio, indipendentemente dal volume di ricavi:

·     gli intermediari finanziari (es. banche) e le società di partecipazione finanziaria e non finanziaria (“vecchie” holding industriali), come definiti dall’art. 162-bis del TUIR;

·     le imprese di assicurazione (di cui all’art. 7 del DLgs. 446/97);

·     le Amministrazioni Pubbliche (di cui all’art. 10-bis del DLgs. 446/97).

 

Tali soggetti restano quindi tenuti al versamento del saldo 2019 e degli acconti 2020 secondo le con­suete modalità.

3.2 Ammontare dei Versamenti esclusi

3.2.1Determinazione del saldo 2019

Fermo restando il pagamento dell’acconto dovuto per il 2019, il saldo 2019 escluso da versamento è pari all’eventuale eccedenza a debito emergente dalla dichiarazione IRAP 2020.

Lo sconto fiscale, quindi, è “effettivo” soltanto in presenza di un saldo 2019 a debito, circostanza che, di regola, ricorre solo per i soggetti che, nel 2019, abbiano incrementato il valore della produzione netta rispetto al 2018 (e, dunque, vantino un’IRAP dovuta per il 2019 superiore a quella do­vuta per il 2018).

3.2.2Determinazione del primo acconto 2020

La prima rata esclusa dal versamento va determinata in misura pari al:

·     40% dell’acconto complessivamente dovuto, per i soggetti estranei agli ISA;

·     50% dell’acconto complessivamente dovuto, per i soggetti ISA.

 Si supponga che un’impresa vanti un’imposta dovuta per il 2019 pari a 10.000,00 euro: in questo ca­so, il primo acconto IRAP che non dovrà essere versato a giugno/luglio 2020 ammonta a:

·     4.000,00 euro, per i soggetti estranei agli ISA;

·     5.000,00 euro, per i soggetti ISA.

3.3Esclusione dell’importo non versato dall’imposta dovuta a saldo

Al fine del calcolo del saldo IRAP 2020, dall’imposta dovuta per il 2020 (che emergerà dalla dichia­razione IRAP 2021) andrà scomputata, oltre alla seconda rata di acconto che sarà effettivamente versata a novembre 2020, anche la prima (figurativamente determinata in misura pari al 40% – o 50% per i soggetti ISA – dell’IRAP dovuta per il 2019), pur se non versata.

Riprendendo l’esempio formulato nel precedente § 3.2.2 e ipotizzando che l’imposta dovuta per il 2020 sia pari a 8.000,00 euro, la dichiarazione IRAP 2021 chiuderà a credito per 2.000,00 euro sul presupposto che a novembre venga versata la seconda rata dell’acconto IRAP in misura pari a 6.000,00 euro (cioè, il 60% di 10.000,00), per i soggetti estranei agli ISA, e a 5.000,00 euro (cioè, il 50% di 10.000,00), per i soggetti ISA.

INCREMENTO DEL LIMITE ANNUO DI CREDITI UTILIZZABILI IN COM­PEN­SAZIONE NEL MODELLO F24

Per il solo anno 2020, viene incrementato da 700.000,00 a 1 milione di euro il limite dell’am­mon­tare, cumulativo, dei crediti d’imposta e contributivi che, in ciascun anno solare, possono essere:

·     utilizzati in compensazione nel modello F24, ai sensi dell’art. 17 del DLgs. 241/97;

·     ovvero rimborsati ai soggetti intestatari di conto fiscale, con la procedura c.d. “semplificata”.

 5 INDENNITÀ PER AUTONOMI, COLLABORATORI E DIPENDENTI

Sono rifinanziate per i mesi di aprile e maggio 2020 le indennità per lavoratori autonomi, imprenditori, collaboratori coordinati e continuativi ed alcune categorie di lavoratori, già previste per il mese di marzo 2020. Sono anche modificati alcuni presupposti per beneficiare di tali misure di sostegno (ad esempio, viene prevista la generale cumulabilità delle stesse con l’assegno ordinario di invalidità erogato dall’INPS).

5.1 Indennità per il mese di aprile 2020

Per il mese di aprile 2020, l’indennità è riconosciuta nella misura di 600,00 euro in favore dei soggetti, in possesso di determinate condizioni, appartenenti alle seguenti categorie:

·     lavoratori autonomi e collaboratori coordinati e continuativi iscritti alla Gestione separata INPS;

·     lavoratori autonomi iscritti alle Gestioni speciali dell’Assicurazione Generale Obbligatoria (AGO) dell’INPS, per artigiani, commercianti, coltivatori diretti, mezzadri e coloni;

·     lavoratori autonomi iscritti agli enti di diritto privato di previdenza obbligatoria;

·     lavoratori dipendenti stagionali e lavoratori in somministrazione del settore del turismo e degli stabilimenti termali;

·     lavoratori iscritti al Fondo pensioni lavoratori dello spettacolo;

·     lavoratori stagionali appartenenti a settori diversi da quelli del turismo e degli stabilimenti terma­li, lavoratori intermittenti, lavoratori autonomi occasionali e incaricati alle vendite a domicilio;

·     collaboratori sportivi.

 Per i soggetti che hanno già ricevuto dall’INPS l’indennità relativa al mese di marzo 2020, quella per il mese di aprile sarà erogata automaticamente, senza necessità di presentare ulteriore domanda.

Per gli operai agricoli a tempo determinato, l’indennità per il mese di aprile ammonta a 500,00 eu­ro.

5.2 Indennità per il mese di maggio 2020

Per il mese di maggio 2020 l’indennità è erogata solo ad alcune delle categorie sopra indicate e con importi variabili.

L’indennità ammonta a 1.000,00 euro per i soggetti di seguito indicati, al ricorrere di particolari con­­dizioni:

·     collaboratori coordinati e continuativi iscritti alla Gestione separata INPS che abbiano cessato il rapporto di lavoro al 19.5.2020;

·     lavoratori autonomi iscritti alla Gestione separata INPS che abbiano subito una riduzione di al­meno il 33% del reddito del secondo bimestre 2020, rispetto al reddito del secondo bimestre 2019 (il reddito è individuato secondo il principio di cassa come differenza tra i ricavi e i compensi percepiti e le spese effettivamente sostenute nel periodo interessato e nell’esercizio del­l’attività, comprese le eventuali quote di ammortamento);

·     lavoratori dipendenti (anche in somministrazione) del settore del turismo e degli stabilimenti balneari che abbiano cessato involontariamente il rapporto di lavoro nel periodo compreso tra l’1.1.2019 e il 17.3.2020.

Per le altre categorie, a maggio l’indennità è replicata in 600,00 euro, con la sola eccezione degli operai agricoli a tempo determinato e degli iscritti alle Gestioni speciali dell’AGO ai quali, per tale mese, non è riconosciuta alcuna indennità a carattere personale.

5.3 Indennità per i lavoratori domestici

È istituita una nuova indennità per i lavoratori domestici, nella misura di 500,00 euro, per ciascun mese di aprile e maggio.

L’indennità, erogata dall’INPS previa istanza, spetta se il soggetto è titolare, alla data del 23.2.2020, di uno o più contratti di lavoro per una durata complessiva superiore a 10 ore settimanali; inoltre, il lavoratore non deve essere convivente con il datore di lavoro.

6 CONTRIBUTO A FONDO PERDUTO

Viene previsto un contributo a fondo perduto per imprese, anche agricole, e titolari di reddito di la­voro autonomo.

Sono tuttavia esclusi:

·     i professionisti iscritti alla gestione separata INPS (soggetti che hanno diritto alla percezione delle indennità di cui all’art. 27 del DL 18/2020);

·     i lavoratori dello spettacolo (soggetti che hanno diritto alla percezione delle indennità di cui al­l’art. 38 del DL 18/2020);

·     i professionisti iscritti ad un Ordine.

6.1 condizioni

Il contributo spetta a condizione che:

·     i ricavi/compensi del 2019 non siano superiori a 5 milioni di euro;

·     l’ammontare di fatturato/corrispettivi di aprile 2020 sia inferiore ai 2/3 rispetto a quello di aprile 2019 (non richiesto per chi ha iniziato l’attività dall’1.1.2019).

6.2 Misura del contributo

L’ammontare del contributo è calcolato applicando le seguenti percentuali alla differenza tra il fat­tu­rato di aprile 2020 e aprile 2019:

·     20% per soggetti con ricavi/compensi 2019 non superiori a 400.000,00 euro;

·     15% per soggetti con ricavi/compensi 2019 compresi tra 400.000,00 e 1 milione di euro;

·     10% per i soggetti con ricavi/compensi 2019 tra 1 e 5 milioni di euro.

 È previsto un contributo minimo, pari a:

·     1.000,00 euro, per le persone fisiche;

·     2.000,00 euro, per i soggetti diversi dalle persone fisiche.

6.3 Modalità di riconoscimento

Il contributo è riconosciuto tramite bonifico, previa presentazione di istanza telematica all’Agenzia delle Entrate le cui modalità verranno definite da un prossimo provvedimento.

7 AGEVOLAZIONI PER LA CAPITALIZZAZIONE DELLE SOCIETà CON RI­CA­VI TRA 5 E 50 MILIONI DI EURO

Vengono previste agevolazioni per le società di capitali i cui ricavi del 2019 sono compresi tra 5 e 50 milioni di euro, le quali abbiano subìto una riduzione dei ricavi di oltre il 33% nel periodo tra l’1.3.2020 e il 30.4.2020 rispetto agli stessi due mesi del 2019 a causa dell’emergenza epidemiologica COVID-19.

Se, entro il 31.12.2020, viene effettuato un aumento di capitale a favore di tali società:

·     ai soci che effettuano il versamento compete un credito d’imposta del 20%, utilizzabile in com­pen­sazione dal 2021;

·     alla società compete un credito d’imposta, anch’esso utilizzabile dal 2021, parametrato alle per­dite che la società realizza nel 2020 e all’ammontare dell’aumento di capitale effettuato.

 L’ammontare massimo dell’aumento di capitale agevolabile è pari a 2 milioni di euro (a cui corrispon­de, in capo al socio, un credito d’imposta massimo di 400.000,00 euro).

L’agevolazione è subordinata all’autorizzazione della Commissione europea.

8 CREDITO DI IMPOSTA SUI CANONI DI LOCAZIONE DI IMMOBILI NON ABITATIVI

Ai soggetti esercenti attività d’impresa, arte o professione e agli enti non commerciali è riconosciuto un credito d’imposta parametrato ai canoni di locazioni degli immobili ad uso non abitativo.

8.1 Condizioni

Il contributo spetta a condizione che:

·     i ricavi/compensi 2019 siano inferiori a 5 milioni di euro (non richiesto per le strutture alberghiere e agrituristiche);

·     i locatari abbiano subito un calo di almeno il 50% del fatturato nel mese di riferimento.

8.2 Misura del credito d’imposta

Il credito d’imposta è commisurato all’importo dei canoni dei mesi di marzo, aprile e maggio (aprile, maggio e giugno per le strutture turistico-ricettive con attività solo stagionale) ed è pari al:

·     60% dell’ammontare mensile del canone di locazione, leasing o concessione di immobili ad uso non abitativo destinati allo svolgimento dell’attività industriale, commerciale, artigianale, agri­cola, di interesse turistico o all’esercizio abituale e professionale dell’attività di lavoro autonomo;

·     30% in caso di contratti di servizi a prestazioni complesse o di affitto d’azienda, comprensivi di almeno un immobile a uso non abitativo.

9 CREDITO DI IMPOSTA PER LA SANIFICAZIONE

Ai soggetti esercenti attività d’impresa, arte o professione, viene riconosciuto un credito d’imposta in misura pari al 60% delle spese sostenute nel 2020 per:

·     la sanificazione degli ambienti di lavoro e degli strumenti utilizzati nell’ambito dell’attività lavorativa;

·     l’acquisto di dispositivi di protezione individuale (es. mascherine, guanti, occhiali protettivi) e di altri dispositivi rivolti a garantire la salute dei lavoratori (es. termometri e termoscanner) e degli utenti (es. barriere e pannelli protettivi).

 Il credito d’imposta spetta fino a un massimo di 60.000,00 euro per ciascun beneficiario.

10 CREDITO DI IMPOSTA PER L'ADEGUAMENTO DI PUBBLICI ESERCIZI

Per i soggetti esercenti attività impresa, arte o professione in luoghi aperti al pubblico (es. bar, ri­storanti, alberghi, cinema, teatri, musei) è previsto un credito d’imposta pari al 60% delle spe­se sostenute nel 2020 per la riapertura in sicurezza degli esercizi aperti al pubblico, nel limite di 80.000,00 euro per beneficiario.

11 DETRAZIONE DEL 110% (c.d. “SUPERBONUS”)

È incrementata al 110% l’aliquota della detrazione spettante per specifici interventi di riqualificazione energetica, riduzione del rischio sismico, installazione di impianti fotovoltaici e installazione di colonnine per la ricarica di veicoli elettrici, qualora le spese siano sostenute dall’1.7.2020 al 31.12.2021, prevedendo altresì che l’agevolazione debba essere ripartita in 5 rate di pari importo.

11.1 Interventi di riqualificazione energetica

La detrazione nella misura del 110%, per le spese sostenute dall’1.7.2020 al 31.12.2021, spetta per i seguenti interventi di riqualificazione energetica:

·     interventi di isolamento termico delle superfici opache verticali e orizzontali che interessano l’in­volucro dell’edificio con un’incidenza superiore al 25% della superficie disperdente lorda del­l’edificio medesimo;

·     interventi sulle parti comuni degli edifici per la sostituzione degli impianti di climatizzazione invernale esistenti con impianti centralizzati per il riscaldamento, il raffrescamento o la fornitura di acqua calda sanitaria a condensazione, con efficienza almeno pari alla classe A di prodotto prevista dal regolamento delegato della Commissione (UE) 18.2.2013 n. 811, a pompa di calore, ivi inclusi gli impianti ibridi o geotermici, anche abbinati all’installazione di impianti fotovoltaici e relativi sistemi di accumulo, ovvero con impianti di microcogenerazione;

·     interventi sugli edifici unifamiliari per la sostituzione degli impianti di climatizzazione invernale esistenti con impianti per il riscaldamento, il raffrescamento o la fornitura di acqua calda sanitaria a pompa di calore, ivi inclusi gli impianti ibridi o geotermici, anche abbinati all’in­stal­la­zione di impianti fotovoltaici e relativi sistemi di accumulo, ovvero con impianti di microcogenerazione.

 L’aliquota del 110% si applica anche a tutti gli altri interventi di riqualificazione energetica di cui all’art. 14 del DL 63/2013 (ad esempio, l’installazione di pannelli o schermature solari), nei limiti di spesa previsti per ciascun intervento ed a condizione che siano eseguiti congiuntamente ad almeno uno degli interventi sopraelencati.

Limiti di spesa

La detrazione del 110% spetta nel limite massimo di spesa non superiore a:

·     60.000,00 euro moltiplicato per il numero delle unità immobiliari che compongono l’edificio, per gli interventi di isolamento termico delle superfici opache verticali e orizzontali;

·     30.000,00 euro moltiplicato per il numero delle unità immobiliari che compongono l’edificio per gli interventi sulle parti comuni degli edifici per la sostituzione degli impianti di climatizzazione invernale;

·     30.000,00 euro per gli interventi su edifici unifamiliari per la sostituzione degli impianti di climatizzazione invernale.

 Se l’intervento consiste nella sostituzione degli impianti di riscaldamento la detrazione spetta anche per le spese relative allo smaltimento e alla bonifica dell’impianto sostituito.

Immobili per i quali è possibile fruire del superbonus

La detrazione “potenziata” al 110% spetta soltanto per i suddetti interventi effettuati:

·     dai condomìni (quindi per gli interventi sulle parti comuni condominiali);

·     sulle singole unità immobiliari, dalle persone fisiche al di fuori dell’esercizio di attività di impresa, arti e professioni;

·     dagli Istituti autonomi case popolari (IACP) comunque denominati nonché dagli enti aventi le stesse finalità sociali per interventi realizzati su immobili, di loro proprietà ovvero gestiti per con­to dei Comuni, adibiti ad edilizia residenziale pubblica;

·     dalle cooperative di abitazione a proprietà indivisa, per interventi realizzati su immobili dalle stes­se posseduti e assegnati in godimento ai propri soci.

 La detrazione con aliquota del 110% non spetta, per espressa previsione normativa, se le spese per gli interventi di riqualificazione energetica effettuati dalle persone fisiche (al di fuori di attività di impresa, arti e professioni) si riferiscono a interventi su edifici unifamiliari non adibiti ad abitazione principale.

Miglioramento della classe energetica dell’edificio

Per poter beneficiare dell’agevolazione del 110%, gli interventi volti alla riqualificazione energetica dovranno rispettare dei requisiti tecnici minimi che saranno previsti da futuri decreti. Detti requisiti minimi devono consentire:

·     il miglioramento di almeno due classi energetiche dell’edificio;

·     ovvero, ove non sia possibile, il conseguimento della classe energetica più alta.

11.2 interventi ANTISISMICI

Per le spese sostenute dall’1.7.2020 al 31.12.2021, è elevata al 110% l’aliquota delle detrazioni spettanti per gli interventi di cui ai co. 1-bis - 1-septies dell’art. 16 del DL 63/2013.

Si tratta degli interventi che permettono di beneficiare del c.d. “sismabonus”.

11.3 IMPIANTI solari FOTOVOLTAICI

Per le spese sostenute dall’1.7.2020 al 31.12.2021, la detrazione IRPEF prevista dall’art. 16-bis co. 1 del TUIR per gli interventi di recupero edilizio spetta, spetta nella misura del 110%, per l’in­stallazione di impianti solari fotovoltaici connessi alla rete elettrica su edifici ai sensi dell’art. 1 co. 1 lett. a), b), c) e d) del DPR 412/93, se è stato eseguito congiuntamente uno degli interventi di ri­qualificazione energetica o antisismici che consentono di beneficiare della detrazione al 110%.

11.4 COLONNINE di ricarica dei veicoli elettrici

Nel caso in cui sia stato eseguito congiuntamente uno degli interventi di riqualificazione energetica che consente di beneficiare del “superbonus” del 110%, per l’installazione di infrastrutture per la ricarica di veicoli elettrici negli edifici, la detrazione di cui all’art. 16-ter del DL 63/2013 spetta nella misura del 110%. L’agevolazione è ripartita in cinque quote annuali di pari importo.

11.5 Cessione della detrazione e sconto sul corrispettivo

I soggetti che sostengono, negli anni 2020 e 2021, spese per determinati interventi possono optare, in luogo dell’utilizzo diretto della detrazione, alternativamente:

·     per lo sconto in fattura. Si tratta di un contributo di pari ammontare alla detrazione spettante, anticipato dal fornitore che ha effettuato gli interventi e da quest’ultimo recuperato sotto forma di credito d’imposta, con facoltà di successiva cessione del credito ad altri soggetti, compresi istituti di credito e altri intermediari finanziari;

·     per la cessione della detrazione. In questo caso, l’importo corrispondente alla detrazione spettante si trasforma in un credito d’imposta in capo al cessionario che a sua volta potrà cederlo ad altri soggetti, compresi gli istituti di credito e gli altri intermediari finanziari.

Tipologie di interventi agevolati

La possibilità di cedere la detrazione fiscale o di optare per lo sconto sul corrispettivo riguarda gli interventi di:

·     recupero del patrimonio edilizio di cui all’art. 16-bis co. 1 lett. a) e b) del TUIR. Si tratta degli interventi:

       effettuati su tutte le parti comuni degli edifici residenziali di manutenzione ordinaria, manutenzione straordinaria, restauro e risanamento conservativo e ristrutturazione edilizia;

       effettuati sulle singole unità immobiliari residenziali di manutenzione straordinaria, restauro e risanamento conservativo e ristrutturazione edilizia;

·     riqualificazione energetica di cui all’art. 14 del DL 63/2013, compresi quelli per i quali spetta la detrazione nella misura del 110%;

·     adozione di misure antisismiche di cui all’art. 16 co. 1-bis - 1-septies del DL 63/2013, compresi quelli per i quali compete la detrazione del 110%;

·     recupero o restauro della facciata degli edifici esistenti, ivi inclusi quelli di sola pulitura o tinteggiatura esterna, di cui all’art. 1 co. 219 - 223 della L. 160/2019 (c.d. “bonus facciate”);

·     installazione di impianti solari fotovoltaici di cui all’art. 16-bis co. 1 lett. h) del TUIR, compresi quelli per i quali spetta la detrazione nella misura del 110%;

·     installazione di colonnine per la ricarica dei veicoli elettrici di cui all’art. 16-ter del DL 63/2013, compresi quelli per i quali spetta la detrazione nella misura del 110%.

12 MISURE IN MATERIA DI INTEGRAZIONI SALARIALI E SOSTEGNO ALL'OCCUPAZIONE

Il decreto “Rilancio” apporta numerose modifiche alle disposizioni in materia di Cassa integrazione guadagni ordinaria (CIGO) e Cassa integrazione guadagni in deroga del DL 18/2020 (decreto “Cu­ra Italia”) e introduce una nuova misura consistente in sovvenzioni per il pagamento delle retribuzioni al fine di evitare i licenziamenti nel periodo emergenziale CO

 

Dott. Mario Borsato
Dott. Luciano Bovinelli
Dott. Franco Morandin
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