FINANZIARIA 2010
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RISTRUTTURAZIONI: la detrazione IRPEF del 36%, ai sensi dell'art. 1, comma 18, della L. 24 dicembre 2007, n. 244, riguardante le ristrutturazioni edilizie, è stata prorogata a tutto il 2012.Diventa definitiva, sempre per le ristrutturazioni edilizie, l'aliquota Iva agevolata del 10% su manutenzioni ordinarie e straordinarie.
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RIVALUTAZIONE TERRENI E PARTECIPAZIONI: reintrodotta, per le persone fisiche, la possibilità di rivalutare il valore o il costo delle partecipazioni non quotate e delle aree agricole ed edificabili possedute alla data del 1° gennaio 2010. Il beneficio fiscale è concesso a condizione che sia versata un imposta sostitutiva (del 2 o 4%) e che sia predisposta una perizia giurata di stima entro il 31 ottobre 2010.
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IVA: con le regole in vigore dal 01-01-2010, nei rapporti tra soggetti passivi, vale la regola del prelievo nel luogo del committente, estesa però anche ai prestatori comunitari, mentre nei rapporti tra soggetti passivi e privati si continua a far riferimento (in deroga) al luogo di effettuazione dell'operazione sottostante.In particolare, in base all'art. 7-ter del Dpr 633/72, le prestazioni di servizi si considerano effettuate nel territorio dello Stato quando:- a) sono rese a soggetti passivi residenti nel territorio dello Stato;- b) sono rese a committenti non soggetti passivi da soggetti passivi residenti nel territorio dello Stato.Pertanto, dal 2010, le prestazioni di servizi generiche, fatturate a soggetti passivi d'imposta non residenti, non dovranno più essere assoggettate a Iva, mentre dovrà essere emessa una autofattura, ai sensi dell'art. 17 del D.P.R. 633/72, per le prestazioni ricevute, da registrare sia nel registro degli acquisti che in quello delle vendite.
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MODELLI INTRASTAT: secondo l'articolo 262 della direttiva 2006/112/Ce, dal 01-01-2010 nei modelli Intrastat devono essere indicate anche le prestazioni “generiche” di servizi effettuate da un soggetto nazionale nei confronti di un operatore stabilito in un altro Stato membro, quando questo operatore deve assolvere l'imposta con il meccanismo dell'inversione contabile all'interno del suo Paese.Nel recepire la direttiva, lo schema di decreto legislativo prevede l'obbligo non solo di indicare le prestazioni rese, ma anche quelle ricevute. In assenza della normativa di recepimento, però, la disposizione è sostanzialmente inapplicabile anche perché manca il provvedimento dell'agenzia delle Dogane di approvazione dei nuovi modelli.La direttiva 2008/117/Ce ha previsto l'obbligo di presentare mensilmente i modelli Intrastat ma gli Stati membri possono concedere una frequenza trimestrale a quei soggetti che non hanno superato 50mila euro per trimestre, soglia che può essere elevata fino a 100mila euro fino al 31 dicembre 2011. La mancata attuazione, da parte del governo italiano, della direttiva renderebbe però direttamente applicabile la norma comunitaria e, quindi, gli operatori nazionali potrebbero essere costretti a presentare i modelli con cadenza mensile a prescindere dal volume di queste operazioni.
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STUDI PROFESSIONALI: gli associati di un'associazione professionale o i soci di una società di persone possono consentire che le ritenute, che residuano dopo aver effettuato lo scomputo delle stesse dal loro debito Irpef, siano utilizzate dalla società o dall'associazione in compensazione per eventuali altri debiti d'imposta (rif.: circolare 56/E del 2009). In pratica, sarà possibile compensare le ritenute Irpef con l'Iva, l'Irap, i contributi e altri tributi dovuti dai soggetti di cui all'articolo 5 del Tuir, quindi appunto studi associati e società di persone.
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SCUDO FISCALE: il Dl milleproroghe ha prorogato i termini per l'adesione allo scudo fiscale. Entro il 28 febbraio 2010 l'aliquota proposta sarà del 6 %, per chi invece utilizzasse i successivi due mesi (ovvero tra il primo marzo e il 30 aprile 2010) l'aliquota sarà del 7 % delle attività detenute oltre confine in violazione delle norme sul monitoraggio fiscale (compilazione del quadro RW).Principale effetto dello scudo fiscale è la copertura dagli accertamenti. La dichiarazione riservata, con cui si attesta l'adesione allo scudo (essa non può essere utilizzata a danno del contribuente), può essere opposta al Fisco in caso di controlli, anche se si tratta del redditometro. Da considerare anche l'estensione della copertura alle società per le quali la persona fisica che aderisce allo scudo sia “dominus”.La proroga allo scudo comporta anche il raddoppio dei termini per l'accertamento delle attività detenute all'estero. Si arriverà, quindi, al 31 dicembre dell'ottavo anno successivo a quello di presentazione della dichiarazione, così come vengono raddoppiati i termini per accertare le violazioni sul monitoraggio fiscale. Inoltre, resta operante la presunzione introdotta dal Dl 78 del 2009, per il quale le attività detenute all'estero in violazione delle regole sul monitoraggio fiscale ai soli fini fiscali si presumono costituite, salvo prova contraria, mediante redditi sottratti a tassazione. La presunzione inverte l'onere della prova a carico del cittadino italiano che dovrà dimostrare che non si tratta di redditi.
Dott. Mario Borsato
Dott. Luciano Bovinelli
Dott. Franco Morandin
Dott. Luciano Bovinelli
Dott. Franco Morandin
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