MANOVRA MONTI
DECRETO “SALVA ITALIA”- DICEMBRE 2011
La legge, in vigore dal 28/12/2011, converte con modificazioni il D.L. 201/2011, contenente disposizioni urgenti finalizzate a favorire crescita, equità e consolidamento dei conti pubblici ( cd. DECRETO “SALVA ITALIA” ).
Di seguito vengono illustrate le principali disposizioni aventi rilevanza fiscale.
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AIUTO ALLA CRESCITA ECONOMICA (ACE): prevede una riduzione della baseimponibile per le imprese che si dotano di mezzi propri. Le imprese che incrementano i mezzi propri rispetto a quelli esistenti alla chiusura dell'esercizio in corso al 31/12/2010 possono godere di una deduzione dell'imponibile fiscale pari al rendimento nozionale (Reno) dell'aumento di capitale proprio. (VALIDA GIÀ DAL 2011).
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IRAP – DEDUZIONE: la deducibilità dell'Irap dall'imponibile delle imposte dirette per una quota pari al 10%. La parte di IRAP deducibile è quantificata in funzione della parteimponibile delle spese per il personale dipendente e assimilato, al netto delle deduzionipreviste e non appare più conferente l'eventuale corresponsione di interessi passivi. Tali novità sono valide giàdal periodo d'imposta in corso 31/12/2012. (VALIDA DAL 2012).
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INTERVENTI DI RISPARMIO ENERGETICO – PROROGA (ART.4): la detrazione fiscale del 55%, prorogata al 31/12/2012, relativa agli interventi finalizzati al risparmio energetico, viene estesa anche alle spese per interventi di sostituzione di scaldacqua tradizionali con scaldacqua a pompa di calore per la produzione di acqua calda sanitaria.
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DETRAZIONE IRPEF 36% - AMPLIAMENTO: la detrazione del 36% viene applicata anche agli interventi effettuati nelle parti comuni degli edifici residenziali, vale anche per la ricostruzione/ ripristino di immobili danneggiati da eventi calamitosi.
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RATEIZZAZIONE DEI DEBITI TRIBUTARI – PROROGA: viene disposta la proroga per beneficiare della rateizzazione dei debiti tributari; in caso di comprovato peggioramento della situazione di obiettiva difficoltà del contribuente, la dilazione concessa può essere prorogata una sola volta, per un ulteriore periodo e fino a 72 mesi, se non sia intervenuta decadenza. Il debitore può chiedere che il piano di rateizzazione preveda rate variabili di importo crescente per ogni anno. Non c'è più obbligo di prestazione della garanzia per accedere alla rateizzazione delle somme dovute a seguito dei controlli automatizzati e formali delle dichiarazioni quando l'importo complessivo delle rate successive alla prima è superiore a 50mila Euro. Vale anche per le rateizzazioni in corso al 6 dicembre 2011.
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ACCERTAMENTO – EMERSIONE DI BASE IMPONIBILE: la sanzione penale in caso di dichiarazioni non rispondenti al vero in sede di accertamento tributario, si applicano solo nel caso in cui si configurino reati tributari in materia di impostesui redditi e Iva. Viene prorogato dal 31/12/2012 al 31/12/2013 il termine per lo svolgimento di attività di accertamento connesse al recupero coattivo di somme non riscosse con condoni e sanatorie di cui alla L. 289/2002.
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TRACCIABILITA' DEI PAGAMENTI: viene portata a Euro 1.000 la soglia massima dei pagamenti in contanti e l'importo massimo degli emolumenti corrisposti dalla Pubblica Amministrazione e relativi enti che possono essere erogati in contanti. Viene posticipato al 31/03/2012 il termine ultimo entro il quale i libretti di deposito al portatore con saldo pari o superiore a Euro 1.000 devono essere estinti o ridotti a tale importo.
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IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA (IMU): è introdotta a partire dal 2012 in forma sperimentale la nuova imposta sugli immobili in sostituzione dell'IRPEF sugli immobili non locati e dell'ICI, calcolata con criteri analoghi a tale imposta su tutti gli immobili, quali terreni, fabbricati, compresa la prima casa, e sui fabbricati rurali; sono previste detrazioni in relazione all'uso come residenza principale e in ragione della composizione del nucleo familiare.L'applicazione di tale imposta, prevista dal 1° gennaio 2012 dovrà essere pagata in acconto a giugno 2012 e a saldo entro il mese di dicembre 2012.
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RURALITA' DEI FABBRICATI – PROROGA: è disposto che i fabbricati rurali iscritti al Catasto terreni debbano essere dichiarati al Catasto edilizio urbano entro il 30/11/2012. Fino alla presentazione della domanda (necessario procedere dunque in tal senso), l'Imu dovrà essere pagata basandosi sulle rendite di immobili simili già iscritti al catasto. Quando l'attribuzione della rendita sarà definita, i Comuni provvederanno all'eventuale conguaglio.
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ATTIVITA' DI RISCOSSIONE DA PARTE DEI COMUNI: sono modificate le disposizioni in merito all'attività di riscossione da parte dei Comuni delle proprie entrate tributarie e patrimoniali con l'obiettivo di unificare le procedure e i poteri attribuiti agli organi di riscossione delle entrate comunali.
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TASSE SUI BENI DI LUSSO: è introdotta una nuova imposta erariale sui beni di lusso quali autoveicoli (con potenza superiore a 185 Kw), imbarcazioni e aerei privati da pagarsi con modalità differenti in base ai diversi beni con possibili riduzioni in base alla data di costruzione.
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IMPOSTA DI BOLLO SU STRUMENTI FINANZIARI: dall'01/01/2012 in merito alla tassazione ai fini dell'imposta di bollo sugli strumenti finanziari, viene introdotta un'imposizione su base proporzionale pari all'1 per mille per il 2012 e all'1,5 per mille dal 2013, ampliando la base imponibile al fine di includervi anche i prodotti finanziari non soggetti all'obbligo di deposito. Per quanto riguarda gli estratti conto bancari e postali e i rendiconti dei libretti di risparmio anche postali, trova applicazione un'imposta fissa di bollo pari a Euro 34,20 se il cliente è una persona fisica (con esenzione se il valore medio di giacenza non supera Euro 5.000), e pari a Euro 100 se il cliente non è una persona fisica.
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“SCUDO FISCALE” - IMPOSTA DI BOLLO SPECIALE: Per le soleattività finanziarie (e non patrimoniali) oggetto di emersione (previste dagli artt. 12 e 15 del D.L. 25/09/2001, n.350 e art. 13bis del D.L.01/07/2009, n.78) è prevista l'applicazione di un'imposta di bollo speciale annuale: per il 2011, con riferimento al valore delle attività segretate al 06/12/2011 l'aliquota è fissata nella misura del 4 per mille; per il 2012 e il 2013l'aliquota è fissata, rispettivamente, nella misura del 10 per mille e del 13,5 per mille e il versamento andrà effettuato dall'intermediario entro il 16febbraio di ogni anno con riferimento al valore delle attività segretate al 31 dicembredell'anno precedente.Per le attività finanziare oggetto di emersione che alla data del 6 dicembre 2011 sono state in tutto o in parteprelevate dal rapporto di deposito, amministrazione o gestione acceso per effetto della procedura di emersione ovvero comunque dismesse, l'imposta di bollo è dovuta solo per l'anno 2012, nella misura del 10 per mille.
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IMMOBILI SITUATI ALL'ESTERO – NUOVA TASSAZIONE: dal 2011 è istituita un'imposta sul valoredegli immobili detenuti all'estero da persone fisiche residenti. L'imposta è pari allo 0,76% del valore del costo risultante dall'atto di acquisto dell'immobile. Il D.L. 201/2011 stabilisce inoltre che, dall'imposta pagata è possibile dedurre, fino a concorrenza del suo ammontare, l'eventuale imposta patrimoniale pagataall'estero.
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RIALLINEAMENTO DEL VALORE DELLE PARTECIPAZIONI – PROROGA: i termini di versamento rateale dell'imposta sostitutiva per affrancare fiscalmente i maggiori valori delle partecipazioni di controllo derivanti da operazioni straordinarie si applicano anche alle operazioni effettuate nel periodo d'imposta in corso al 31/12/2010 e precedenti. Dall'01/12/2011 su ogni rata sono dovuti gli interessi legali.
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CONTRIBUTI Ivs – AUMENTO DELLE ALIQUOTE: dall'01/01/2012 le aliquote contributive di artigiani e commercianti iscritti nella Gestione Ivs sono aumentatedell'1,3% dal 2012 e poi dello 0,45% per ogni annofino al raggiungimento del 24%.
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ESERCIZIO DI ATTIVITA' PROFESSIONALI – SOPPRESSIONE DI LEGGI: le norme vigenti sugli ordinamenti professionali, che saranno abrogate con l'entrata in vigore dell'apposito regolamento governativo e comunque dal 13/08/2012, sono quelle in contrasto con i principi di liberalizzazione.
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COMUNICAZIONI
Ricordiamo inoltre che tutti i soggetti Iva tenuti alla presentazione della dichiarazione Iva annuale devono trasmettere entro il 29 febbraio la comunicazione annuale dati Iva.
Tutti i contribuenti Iva, non importa se creditori o debitori, possono, se vogliono, presentare la dichiarazione annuale Iva in forma autonoma entro febbraio e sottrarsi all'ulteriore adempimento della comunicazione dati Iva.
Ricordiamo inoltre un nuovo adempimento introdotto nella manovra dell'estate 2011: entro il mese di Marzo 2012 dovranno essere comunicati dalle Società all'Ag. delle Entrate i dati relativi ai beni concessi in godimento ai soci (non amministratori) o familiari, quali autovetture e immobili residenziali; in tale comunicazione dovranno essere comunicati eventuali finanziamenti effettuati dai soci nei confronti della società concedente, indipendentemente dal fatto che tali operazioni siano strumentali alle acquisizioni dei beni poi concessi in godimento ai soci.
Dott. Mario Borsato
Dott. Luciano Bovinelli
Dott. Franco Morandin
Dott. Luciano Bovinelli
Dott. Franco Morandin
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