Circolari


LEGGE DI BILANCIO 2022 - PARTE 2

Nuova detrazione
per le barriere architettoniche
Viene introdotto un bonus edilizio dedicato agli interventi di eliminazione delle barriere architettoniche.
La detrazione, in particolare:
·       spetta nella misura del 75%;
·       spetta per le spese documentate sostenute dall’1.1.2022 al 31.12.2022;
·       deve essere ripartita in cinque rate di pari importo.
La detrazione nella misura del 75% delle spese sostenute è calcolata su un ammontare complessivo non superiore a:
·       50.000,00 euro, per gli interventi negli edifici unifamiliari (villette e simili) o per quelli nel­­le singole unità immobiliari situate all’interno di edifici plurifamiliari che siano fun­zionalmente indipendenti e dispongano di uno o più accessi autonomi dall’esterno;
·       40.000,00 euro moltiplicati per il numero delle unità immobiliari che compongono l’edi­ficio, se è composto da 2 a 8 unità immobiliari;
·       30.000,00 euro moltiplicati per il numero delle unità immobiliari che compongono l’edi­ficio, se è composto da più di 8 unità immobiliari.
Anche questo nuovo bonus edilizio viene ricompreso, mediante contestuale modifica dell’art. 121 co. 2 del DL 34/2020, nel novero di quelli per i quali è possibile esercitare le opzioni per lo sconto sul corrispettivo o la cessione del credito.
 
Proroga del c.d. “bonus facciate”
La detrazione fiscale spettante per gli interventi di rifacimento delle facciate degli im­mobili (c.d. “bonus facciate”), di cui all’art. 1 co. 219 - 223 della L. 160/2019, è pro­ro­gata anche alle spese sostenute nell’anno 2022, ma con una riduzione dell’aliquota dal 90% al 60%.
 
Proroga del c.d. “bonus verde”
È prorogato anche per gli anni dal 2022 al 2024 il c.d. “bonus verde” di cui ai co. 12 - 15 dell’art. 1 della L. 27.12.2017 n. 205.
La detrazione IRPEF del 36%, pertanto, spetta:
·       per le spese documentate, sostenute ed effettivamente rimaste a carico dei contribuenti dall’1.1.2018 al 31.12.2024;
·       fino ad un ammontare complessivo delle spese non superiore a 5.000,00 euro per unità immobiliare ad uso abitativo.
 
Bonus colonnine di ricarica dei veicoli elettrici
In relazione al bonus colonnine per la ricarica di veicoli elettrici, di cui all’art. 16-ter del DL 63/2013, non è prevista alcuna proroga del termine finale. Di conseguenza, per le spese sostenute dopo il 31.12.2021 sarà possibile fruire del relativo bonus soltanto se sussisteranno i presupposti per considerare l’intervento “trainato” nel superbonus 110%, ai sensi del co. 8 dell’art. 119 del DL 34/2020.
 
Opzione per lo sconto sul
corrispettivo
o la cessione
del credito
Con riguardo alla disciplina delle opzioni per lo sconto sul corrispettivo o per la cessione del credito, che possono essere esercitate in relazione ai bonus edilizi, ai sensi dell’art. 121 del DL 34/2020, la legge di bilancio 2022:
·       proroga la finestra temporale di operatività della disciplina delle opzioni in parallelo alla proroga dei bonus edilizi;
·       amplia il novero delle detrazioni “edilizie” per le quali è possibile esercitare le pre­dette opzioni (si inserisce la nuova detrazione per le barriere architettoniche e quel­la spettante per la realizzazione di box auto pertinenziali);
·       generalizza, salvo che per taluni interventi c.d. “minori” (interventi classificati come attività di edilizia libera e interventi di importo complessivo non superiore a 10.000,00 euro, fatta eccezione per quelli che beneficiano del c.d. “bonus facciate”), l’obbligo di accompagnare l’esercizio dell’opzione con una attestazione di congruità delle spe­se e un visto di conformità dei dati della documentazione che attesta la spet­tanza del beneficio;
·       comprende, tra le spese detraibili, quelle sostenute per il rilascio del visto di con­for­mità dei dati e dell’attestazione di congruità delle spese oggetto delle opzioni.
 
Detrazione IRPEF per i giovani
inquilini
Viene modificata la disciplina della detrazione IRPEF, di cui all’art. 16 co. 1-ter del TUIR, spettante a favore dei giovani conduttori che stipulino un contratto di locazione, ai sensi della L. 9.12.98 n. 431, in relazione all’unità immobiliare da destinare a propria abitazione principale (si intende tale quella nella quale il soggetto titolare del con­tratto di locazione o i suoi familiari dimorano abitualmente).
Ambito soggettivo
L’agevolazione riguarda i giovani:
·       di età compresa fra i 20 e i 31 anni non compiuti (la precedente formulazione del co. 1-ter prevedeva che l’agevolazione spettasse ai “giovani di età compresa tra i 20 e i 30 anni”);
·       con un reddito complessivo non superiore a 15.493,71 euro.
Durata e condizioni
Dall’1.1.2022, la detrazione spetta:
·       per i primi 4 anni di durata contrattuale (fino al 31.12.2021 gli anni erano 3);
·       a condizione che l’abitazione locata sia diversa dall’abitazione principale dei geni­tori o di coloro cui sono affidati.
Pertanto, se il contratto è stipulato nel 2022, la detrazione può essere fruita per gli anni dal 2022 al 2025.
Determinazione della detrazione
Dall’1.1.2022, la detrazione IRPEF spettante è pari:
·       a 991,60 euro;
·       ovvero, se superiore, al 20% dell’ammontare del canone di locazione e comunque entro il limite massimo di 2.000,00 euro di detrazione.
La detrazione è rapportata al periodo dell’anno durante il quale l’unità immobiliare lo­cata è adibita ad abitazione principale.
 
 
 
Terreni dei
coltivatori diretti e IAP - Proroga dell’esenzione IRPEF
 
 
segue
Viene prorogata anche per il 2022 l’agevolazione prevista dal co. 44 dell’art. 1 della L. 232/2016 per i coltivatori diretti (CD) e per gli imprenditori agricoli professionali (IAP) di cui all’art. 1 del DLgs. 99/2004, iscritti nella previdenza agricola, in relazione ai red­diti fondiari dei terreni da loro posseduti e condotti.
Redditi fondiari per i terreni dei CD e IAP dal 2017 al 2022
Dal 2017 e fino al 2022, la disciplina fiscale dei terreni in argomento è quindi la seguente:
·       i terreni posseduti e condotti da CD o IAP sono esenti da IRPEF sia per il reddito dominicale che per il reddito agrario;
·       i terreni che vengono affittati per coltivarli continuano a generare reddito domini­cale in capo al proprietario, mentre l’esenzione dall’IRPEF si applica sul reddito agrario in capo ai CD o IAP.
 
Docenti e
ricercatori -
Proroga del
regime agevolato
Per i docenti e ricercatori rientrati in Italia fino al 2019 viene ricono­sciuta la possibilità di prolungare il periodo agevolato da 4 a 8, 11 o 13 anni, al ricorrere di determinate condizioni legate alla presenza di figli mi­norenni o a carico, o all’acquisto di una unità immobiliare in Italia (come già previsto per i docenti e ricercatori che si sono trasferiti in Italia dal 2020); il beneficio è però subordinato al pagamento di un onere, parametrato al reddito dell’ultimo periodo d’imposta prima dell’esercizio dell’op­zione per il prolungamento.
 
Limite annuo
di crediti
utilizzabili in
com­pen­sazione nel modello F24
o rimborsabili in conto fiscale - Incremento a 2 milioni di euro
a regime
Viene disposto l’innalzamento a 2 milioni di euro, a decorrere dall’1.1.2022, del limite annuo, previsto dall’art. 34 co. 1 della L. 388/2000, dell’am­mon­tare, cumulativo, dei crediti d’imposta e contributivi che possono essere:
·       utilizzati in compensazione “orizzontale” nel modello F24, ai sensi dell’art. 17 del DLgs. 241/97;
·       ovvero rimborsati ai soggetti intestatari di conto fiscale, con la procedura c.d. “semplificata”.
La legge di bilancio 2022 mette quindi a regime il limite di 2 milioni di euro già previsto, per il solo anno 2021, dall’art. 22 del DL 73/2021.
Si ricorda che, per il solo anno 2020, il limite in esame era stato incrementato da 700.000,00 a un milione di euro (art. 147 del DL 34/2020).
Subappaltatori edili
Il limite di 2 milioni di euro “assorbe” quindi il limite di un milione di euro previsto, a re­gi­me, per i subappaltatori edili, qualora il volume d’affari registrato nell’anno prece­dente sia costituito, per almeno l’80%, da prestazioni rese in esecuzione di contratti di subappalto (art. 35 co. 6-ter del DL 223/2006).
Crediti d’imposta agevolativi
Il limite di cui all’art. 34 della L. 388/2000 non è applicabile ai crediti d’imposta concessi per effetto di disposizioni di agevolazione o di incentivo fiscale (cfr. R.M. 24.5.99 n. 86), per i quali tuttavia vige l’apposito limite di 250.000,00 euro introdotto dall’art. 1 co. 53 della L. 244/2007 (salvo esplicite esclusioni dalla sua applicazione).
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Sospensione dei termini degli adempimenti tributari del
professionista per malattia o infortunio
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
segue
In caso di malattia o infortunio del professionista anche non connessi al lavoro, è pre­vista:
·       la sospensione della decorrenza dei termini relativi agli adempimenti tributari a carico del professionista;
·       l’esclusione di responsabilità, e delle relative sanzioni per il professionista e il cliente, per i termini tributari che scadono nei 60 giorni successivi all’evento.
Sospensione dei termini
In caso di:
·       malattia o infortunio del professionista, anche non connessi al lavoro, da cui sia derivata la morte o un’inabilità permanente al lavoro, assoluta o parziale, ovvero un’inabilità temporanea assoluta che comporti l’astensione dal lavoro per più di 3 giorni ai sensi dell’art. 2 del DPR 30.6.65 n. 1124,
·       parto prematuro della libera professionista,
·       interruzione della gravidanza oltre il terzo mese,
·       decesso del libero professionista,
sono sospesi i termini relativi agli adempimenti tributari dal giorno del ricovero in ospe­dale (o dal giorno d’inizio delle cure domiciliari) fino a 30 giorni dopo la dimissione dalla struttura sanitaria o la conclusione delle cure domiciliari (per il parto prematuro, la sospensione decorre dal giorno del ricovero per il parto; in caso di interruzione della gravidanza, dal giorno successivo all’interruzione della gravidanza; in caso di morte del professionista, la sospensione ha durata di 6 mesi dalla data del decesso).
Gli adempimenti sospesi devono essere eseguiti entro il giorno successivo a quello di scadenza del termine del periodo di sospensione e, per le somme dovute a titolo di tributi, si applicano gli interessi al tasso legale per il periodo di tempo decorrente dalla scadenza originaria a quella di effettivo pagamento.
Esclusione della responsabilità
In caso di ricovero (o cure domiciliari) per grave malattia o infortunio o intervento chi­rur­gico, al libero professionista o al suo cliente non è imputata alcuna responsabilità per la scadenza di un termine tributario stabilito in favore della pubblica amministrazione per l’adempimento di una prestazione a carico del cliente da eseguire da parte del libero professionista nei 60 giorni successivi.
Documentazione
La sospensione dei termini e l’esclusione della responsabilità operano purché sussi­stano:
·       un mandato professionale avente data antecedente al ricovero ospedaliero o al giorno di inizio della cura domiciliare;
·       un certificato medico attestante la decorrenza, rilasciato dalla struttura sanitaria o dal medico curante.
Copie di tali documenti devono essere consegnate o inviate, tramite raccomandata con avviso di ricevimento o via PEC, agli uffici della pubblica amministrazione ai fini dell’applicazione delle disposizioni in esame.
In caso di decesso del libero professionista, è il cliente a dover trasmettere agli uffici della pubblica amministrazione il mandato professionale, entro 30 giorni dal decesso.
Accertamento e sanzioni
La pubblica amministrazione può richiedere alle aziende sanitarie locali l’effettuazione di visite di controllo nei confronti di coloro che richiedono l’applicazione della sospensione.
Chiunque benefici della sospensione sulla base di una falsa dichiarazione o attesta­zio­ne è punito con una sanzione pecuniaria da 2.500,00 a 7.750,00 euro e con l’arre­sto da 6 mesi a 2 anni. Ogni altra violazione delle presenti disposizioni è punita con una sanzione pecuniaria da 250,00 a 2.500,00 euro. Le suddette sanzioni si applica­no, altresì, a chiunque favorisca il compimento degli illeciti suindicati.
Cartelle di
pagamento -
Posticipazione dei termini di pagamento
Per le cartelle di pagamento notificate dall’1.1.2022 al 31.3.2022, il termine di pagamento è di 180 giorni e non di 60 giorni.
Si tratta dell’estensione di un’agevolazione esistente, in quanto era già stata prevista dal DL 146/2021 per le cartelle di pagamento notificate dall’1.9.2021 al 31.12.2021.
 
Contributi
a fondo perduto - Esclusione
controlli carichi
di ruolo pendenti
Le somme che l’Agenzia delle Entrate eroga al contribuente a titolo di contributo a fon­do perduto previsto dalla legislazione emergenziale vanno corrisposte senza eseguire alcuna verifica dei carichi di ruolo pendenti.
Non opera quindi la procedura di blocco dei pagamenti delle Pubbliche amministrazioni, che, per i pagamenti almeno pari a 5.000,00 euro, prevede la verifica dei carichi pendenti e l’eventuale pignoramento delle somme da erogare.
 
Percentuali di compensazione IVA
Anche per l’anno 2022 le percentuali di compensazione IVA applicabili alle cessioni di animali vivi della specie bovina e suina, effettuate da produttori agricoli in regime speciale ex art. 34 del DPR 633/72, vengono fissate al 9,5%.
 
Aliquota IVA
per le
somministrazioni di gas del primo trimestre 2022
Viene stabilita, in via transitoria, l’aliquota IVA del 5%, in deroga a quella ordinariamente applicabile, per le somministrazioni di gas metano usato per combustione ad usi civili e industriali, contabilizzate nelle fatture emesse per i consumi stimati o effettivi dei mesi di gennaio, febbraio e marzo 2022.
Alla misura descritta si accompagna, tra l’altro, la riduzione per il medesimo trimestre delle aliquote relative agli oneri generali applicate in bolletta dall’Autorità di regolazione per energia, reti e ambiente.
 
Aliquota IVA
per i prodotti dell’igiene
femminile
Viene introdotta l’aliquota IVA del 10% per i prodotti assorbenti e tamponi, destinati alla protezione dell’igiene femminile diversi da quelli compostabili secondo la norma UNI EN 13432:2002 e da quelli lavabili. Per questi ultimi prodotti, si applica, infatti, la più favorevole aliquota IVA del 5%.
 
Agevolazioni per i trasferimenti di immobili nella cessione di azienda
(contrasto alle delocalizzazioni)
Viene disposto che, in caso di cessione d’azienda o di un ramo d’azienda, con con­ti­nua­zione dell’attività e mantenimento degli assetti occupazionali, il trasferimento di immobili strumentali che per le loro caratteristiche non sono suscettibili di diversa uti­lizzazione senza radicali trasformazioni scontano l’imposta di registro e le imposte ipotecaria e catastale nella misura fissa di 200,00 euro ciascuna (in luogo dell’imposta proporzionale del 9% ordinariamente dovuta).
Proroga delle misure in favore dell’acquisto della casa di abitazione per gli under 36
Sono prorogate alcune misure in favore dell’acquisto della casa di abitazione da parte di soggetti con meno di 36 anni di età.
Agevolazioni per l’acquisto della prima casa da parte di under 36
L’agevolazione “Prima casa under 36” è estesa agli atti stipulati fino al 31.12.2022.
L’agevolazione opera per l’acquisto della “prima casa” di abitazione da parte di sog­get­ti under 36 anni, con ISEE non superiore a 40.000,00 euro e consiste:
·       nell’esenzione dalle imposte d’atto (imposta di registro, imposta ipotecaria e im­po­sta catastale) e, per gli atti imponibili ad IVA, in un credito d’imposta pari al­l’IVA corrisposta in relazione all’acquisto medesimo;
·       nell’esenzione dall’imposta sostitutiva sui mutui erogati per l’acquisto, la costru­zione e la ristrutturazione degli immobili agevolati.
Per applicare il beneficio devono sussistere anche le condizioni previste per l’acquisto della “prima casa” dalla Nota II-bis all’art. 1 della Tariffa, parte I, allegata al DPR 131/86.
Accesso al fondo di garanzia per la prima casa
È prorogato al 31.12.2022 il termine per presentare le domande per l’accesso al Fondo di garanzia per la prima casa da parte di soggetti under 36, titolari di un rapporto di lavoro atipico di cui all’art. 1 della L. 92/2012, con ISEE non superiore a 40.000,00 euro annui, per i finanziamenti con limite di finanziabilità superiore all’80%.
IMU - Riduzione per i pensionati residenti all’estero
Per il solo anno 2022, viene stabilito che l’IMU dovuta sull’unica unità immobiliare, purché non locata o data in comodato d’uso, posseduta in Italia da soggetti non residenti nel territorio dello Stato, titolari di pensione maturata in regime di convenzione inter­na­zionale con l’Italia, residenti in uno Stato di assicurazione diverso dall’Italia, è ridotta al 37,5%.
L’agevolazione è stata introdotta dal co. 48 dell’art. 1 della L. 178/2020 a decorrere dall’anno 2021 e riguarda sia l’IMU che la TARI.
Dall’1.1.2021, pertanto, sull’unica unità immobiliare a uso abitativo posseduta in Italia a titolo di proprietà o usufrutto dai pensionati residenti all’estero, a condizione che non sia locata o data in comodato d’uso:
·       l’IMU è ridotta alla metà e ulteriormente ridotta al 37,5% per il solo anno 2022;
·       la tassa sui rifiuti (TARI) o la tariffa sui rifiuti con natura di corrispettivo di cui ai co. 639 e 668 dell’art. 1 della L. 147/2013, è dovuta nella misura ridotta di due terzi.
 

 

Dott. Mario Borsato
Dott. Luciano Bovinelli
Dott. Franco Morandin
2024
LEGGE DI BILANCIO 2024-PRINCIPALI NOVITA'
DECRETO "ANTICIPI" CONVERTITO-PRINCIPALI NOVITA'
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2023
LEGGE DI BILANCIO 2023 - PARTE 3
LEGGE DI BILANCIO 2023 - PARTE 1
LEGGE DI BILANCIO 2023 - PARTE 2
DECRETO "MILLEPROROGHE"
2022
LEGGE DI BILANCIO 2022 - PARTE 2
LEGGE DI BILANCIO 2022 - PARTE 1
LEGGE DI BILANCIO 2022 - PARTE 3
2021
LEGGE DI BILANCIO 2021 - SECONDA PARTE
LEGGE DI BILANCIO 2021 - PRIMA PARTE
LEGGE DI BILANCIO 2021 - TERZA PARTE
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2020
LEGGE DI BILANCIO 2020 (L. 27.12.2019 n. 160)
EMERGENZA CORONAVIRUS - PROROGHE
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EMERGENZA CORONAVIRUS - 2° D.L.
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2019
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LEGGE DI BILANCIO 2019 PARTE SECONDA
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PROVA DELLE CESSIONI INTRACOMUNITARIE
2018
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2017
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2015
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2014
SCADENZARIO 2014
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ESTENSIONE UTILIZZO MODELLO F24 TELEMATICO
2013
LEGGE DI STABILITA'
SCADENZARIO ANNO 2013
AUMENTO ALIQUOTA IVA
2012
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FINANZIARIA 2010
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OMAGGI - VALORE UNITARIO
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FINANZIARIA 2009
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"TREMONTI - TER" - D.L. 78/2009
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