Circolari


LEGGE DI STABILITA' E NOVITA' FISCALI

 

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LEGGE DI STABILITA' 2015
DECRETO SEMPLIFICAZIONI
NOVITA' FISCALI
 
La legge n. 190 del 23 dicembre 2014 (legge di stabilità 2015) prevede, come di consueto, numerose disposizioni modificative della fiscalità delle imprese. Di seguito illustriamo quelle di più rilevanti e di immediato impatto.
 
IRAP: AUMENTO DELLE DEDUZIONI PER LAVORO DIPENDENTE E NUOVO CREDITO DI IMPOSTA
 
Triplice intervento sull'Irap della legge di stabilità. Si prevede in primo luogo il ripristino delle aliquote vigenti nel 2013. Viene cancellata la disposizione del D.L. 66/2014 che aveva ridotto mediamente del 10% le diverse aliquote regionali (3,5% per le imprese e i professionisti).
Una seconda novità è costituita dalla deducibilità integrale, a partire dall'esercizio 2015, del costo sostenuto per i dipendenti a tempo indeterminato (nuovo comma 4-octies dell'art. 11 del D.Lgs. 446/1997). In aggiunta ai contributi previdenziali e assistenziali e alle quote fisse per ciascun dipendente (7.500 euro, elevati a 13.500 euro per donne e giovani under 35), già deducibili nel 2014, si avrà dunque la deducibilità di ogni ulteriore onere sostenuto per i suddetti lavoratori (retribuzioni, Tfr, ratei ferie e permessi, benefit, ecc.).
Una terza misura riguarda le imprese e i professionisti che non si avvalgono di lavoratori dipendenti, ai quali viene attribuito, sempre con decorrenza dal periodo di imposta 2015, un credito di imposta pari al 10% dell'Irap lorda liquidata in dichiarazione annuale.
 
REGIME AGEVOLATO PER I REDDITI DERIVANTI DA BENI IMMATERIALI
 
La norma prevede in primo luogo la detassazione (sia per le imposte sui redditi che per l'Irap) del 50% del reddito derivante, direttamente o indirettamente, dall'utilizzo di opere dell'ingegno, brevetti, know how tutelabile, ovvero da marchi che siano funzionalmente equivalenti a brevetti, che siano il risultato di attività di ricerca e sviluppo.
Il secondo beneficio che deriva dall'esercizio della descritta opzione quinquennale consiste nella detassazione (sempre sia Ires che Irap), in misura pari al 90%, delle plusvalenze realizzate attraverso la cessione dei beni immateriali. Lo sconto è condizionato al reinvestimento del corrispettivo della cessione (si ritiene si tratti del prezzo "lordo" e non della sola plusvalenza), entro il secondo esercizio successivo, in attività di manutenzione o sviluppo di altri beni immateriali.
 
NUOVO REGIME FISCALE FORFETARIO PER I CONTRIBUENTI "MINIMI"
 
A decorrere dal periodo di imposta 2015, viene introdotto, per le imprese individuali e i professionisti persone fisiche, un regime forfetario di determinazione del reddito, da assoggettare ad imposta sostituiva del 15%. Il regime è per così dire "naturale", nel senso che, verificati i presupposti di legge, esso si applica ordinariamente, senza necessità di opzione da parte del contribuente. E' però prevista la possibilità di optare per il regime ordinario di imposizione Iva, Irpef e Irap; quest'ultima scelta ha validità per almeno tre annualità.
Si prevede, correlativamente, un regime contributivo su opzione che elimina il pagamento dei contributi sul minimale di reddito.
Il regime forfettario si applica in presenza di ricavi o compensi non superiori a determinate soglie (variabili tra 15 mila euro per i professionisti e 40 mila euro per le attività commerciali) indicate in allegato alla legge di stabilità. E' inoltre necessario che non si superino 5 mila euro di spese per collaboratori o dipendenti e 20 mila euro di costo dei beni strumentali.
Il reddito d'impresa o di lavoro autonomo si determina semplicemente applicando talune percentuali (indicate nella tabella allegata alla legge) ai ricavi o compensi incassati nel periodo di imposta.
L'imponibile così determinato è tassato con imposta sostitutiva dell'Irpef, delle addizionali, e dell'Irap, pari al 15%.
E' previsto l'esonero da taluni adempimenti IVA, dagli studi di settore e dai parametri, nonché da altre formalità contabili e fiscali. I soggetti in regime forfettario non subiscono ritenute di acconto nel pagamento dei propri compensi.
Applicano il regime forfettario anche i contribuenti con redditi di altro tipo oltre a quelli di impresa o professionali, purché questi ultimi siano prevalenti.
 
RIVALUTAZIONE DEI TERRENI E DELLE PARTECIPAZIONI NON QUOTATE
 
Nuova chance per l'affrancamento del valore di partecipazioni in società non quotate e terreni agricoli e fabbricabili posseduti al di fuori dell'esercizio di impresa, ma con imposte sostitutive raddoppiate rispetto al passato. I beni devono essere posseduti al 1° gennaio 2015 e la redazione della perizia e il versamento dell'imposta dovranno effettuarsi entro il prossimo 30 giugno.
Può essere inoltre affrancato il valore fiscale di azioni e quote di società di ogni tipologia che, alla data del 1° gennaio 2015, non erano quotate in mercati regolamentati.
 
IVA - ESTENSIONE DEL REGIME DI REVERSE CHARGE
 
Vengono aggiunte nell'art. 17 del DPR 633/1972 nuove fattispecie per le quali l'IVA viene applicata con il sistema dell'inversione contabile.
Si tratta in particolare (nuove lettere inserite nel sesto comma dell'art. 17):
a-ter) delle prestazioni di pulizia, di demolizione, di installazione di impianti e di completamento di edifici;
d-bis) e d-ter) dei trasferimenti di quote di emissione di gas serra e di certificati relativi al gas e all'energia elettrica;
d-quater) delle cessioni di gas e di energia elettrica ad un soggetto passivo rivenditore;
d-quinquies) delle cessioni effettuate nei confronti degli ipermercati, supermercati e discount alimentari.
Le nuove ipotesi di reverse charge (tranne quella riguardante le cessioni nei confronti della grande distribuzione per le quali è richiesta una preventiva autorizzazione della Ue) si applicano alle operazioni effettuate dal 1° gennaio 2015.
 
NUOVE MODALITA' DI VERSAMENTO IVA NELLE FATTURE AD ENTI PUBBLICI (SPLIT PAYMENT)
 
Il fornitore che emetterà fattura nei confronti di uno dei soggetti indicati nel nuovo articolo 17-ter del Dpr 633/72 (Stato, organi dello Stato ancorché dotati di personalità giuridica, enti pubblici territoriali ecc.) incasserà solamente l’imponibile e non più l’imposta. L’imposta verrà versata direttamente dall’Ente pubblico allo Stato. Modalità e termini di applicazione dovranno essere stabiliti da apposito decreto previa autorizzazione del Consiglio dell’unione Europea.
 
NUOVO RAVVEDIMENTO OPEROSO
 
Vengono notevolmente ampliate le possibilità di ravvedimento operoso per i contribuenti, portando a cinque anni il periodo in cui è possibile sanare le violazioni e eliminando, per i tributi amministrati dall'Agenzia delle Entrate, la preclusione costituita dall'avvio di ispezioni e verifiche. Per questi tributi (Irpef, Ires, Irap, IVA, registro, ecc.), cioè, l'unico ostacolo al ravvedimento è d'ora in poi rappresentato dalla formale notifica di un atto di liquidazione o di accertamento oppure dal ricevimento di una comunicazione di irregolarità, emessa a seguito dei controlli automatici o del controllo formale delle dichiarazioni.
 
PROROGA DETRAZIONE RISTRUTTURAZIONE IMMOBILI E ECOBONUS – AUMENTO RITENUTA
 
Prorogate a tutto il 2015 le detrazioni per le spese di ristrutturazione edilizia e riqualificazione edilizia, con gli stessi limiti e modalità previsti fino al 31.12.2014.
Viene elevata dal 4 all’8% la ritenuta operata da banche e poste sugli accrediti dei bonifici disposti per beneficiare delle detrazioni.
 
CREDITO D’IMPOSTA PER RICERCA E SVILUPPO
 
Viene introdotto dal 2015 un credito d’imposta per tutte le imprese che effettuano investimenti in attività di ricerca e sviluppo pari al 25 % delle spese eccedenti la media degli investimenti realizzati nei tre periodi precedenti.
 
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In attuazione della delega per la riforma del sistema fiscale contenuta nella L. 11.3.2014 n. 23, con il DLgs. 21.11.2014 n. 175, che è entrato in vigore il 13.12.2014, sono state inoltre previste numerose semplificazioni di adempimenti tributari.
Tra le tante novità si segnala:
 
IVA sugli omaggi - L'art. 30 del DLgs. 175/2014 stabilisce l'incremento da 25,82 euro (cinquantamila lire) a 50,00 euro della soglia per la detraibilità dell'IVA sugli omaggi, al fine di allineare il valore unitario per la detrazione IVA a quello previsto per la deducibilità ai fini delle imposte sui redditi.  
 
Iva Edilizia - Viene modificata la Tabella A, Parte II, n. 21 allegata al DPR 633/72 (IVA) che cancella il riferimento preesistente alla definizione di immobile "non di lusso" come recata dal DM 2.8.69 e lo sostituisce con l'indicazione secondo cui l'aliquota agevolata del 4% trova applicazione alle "case di abitazione ad eccezione di quelle di categoria catastale A1, A8 e A9".
Dichiarazioni di intento - Nuove modalità di comunicazione all'Agenzia delle Entrate - Per effetto dell'art. 20 del DLgs. 175/2014, con riferimento alle operazioni da effettuare a decorrere dall'1.1.2015 senza applicazione dell'IVA, nei confronti degli esportatori abituali, sono previste nuove modalità di comunicazione all'Agenzia delle Entrate dei dati contenuti nelle dichiarazioni di intento. Per i soggetti fornitori degli esportatori abituali, viene eliminato l'obbligo di comunicare mensilmente o trimestralmente i dati relativi alle dichiarazioni di intento ricevute.
 
Dichiarazione di successione - Le modifiche concernono: il limite di valore che consente, in presenza di altre condizioni fissate dalla legge, di fruire dell'esonero dalla presentazione della dichiarazione di successione; i documenti da allegare alla dichiarazione di successione; l'erogazione dei rimborsi fiscali a favore degli eredi.
 
Comunicazione delle operazioni con i "paradisi fiscali" - L'art. 21 del DLgs. 21.11.2014 n. 175 ha ridefinito alcuni importanti aspetti relativi alle comunicazioni delle operazioni IVA con i "paradisi fiscali", di cui all'art. 1 del DL 40/2010. Più precisamente: è stata eliminata la periodicità mensile o trimestrale delle comunicazioni, le quali devono quindi essere presentate con cadenza annuale; è stato previsto l'obbligo di comunicare le operazioni solo se il relativo importo, assunto su base annuale, eccede la soglia di 10.000,00 euro.
Entrambe le novità si applicano alle operazioni poste in essere nel 2014 (anno solare in corso al 13.12.2014, data di entrata in vigore del DLgs. 175/2014).
 
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E' stata infine pubblicata la L. 15.12.2014, n. 186, in vigore dall'1.1.2015, che contiene disposizioni in materia di emersione e rientro di capitali dall'estero, di lotta all'evasione fiscale e di autoriciclaggio (cd. Voluntary disclosure).
In particolare è disposto che l'autore della violazione degli obblighi dichiarativi di cui all'art. 4, co. 1, D.L. 167/1990 (dichiarazione annuale per investimenti e attività) commessa fino al 30.9.2014, possa avvalersi della procedura di collaborazione volontaria per l'emersione delle attività finanziarie e patrimoniali costituite o detenute all'estero, per la definizione delle sanzioni per le eventuali violazioni di tali obblighi e per la definizione dell'accertamento mediante adesione ai contenuti dell'invito al contraddittorio
 
Dott. Mario Borsato
Dott. Luciano Bovinelli
Dott. Franco Morandin
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