Circolari


DECRETO "MILLEPROROGHE"

 DL 29.12.2022 n. 198

(c.d. “Milleproroghe”) -

Principali novità

1 Premessa

Con il DL 29.12.2022 n. 198, pubblicato sulla G.U. 29.12.2022 n. 303, sono state previste numerose proroghe e differimenti di termini (c.d. decreto “Milleproroghe”).

Il DL 198/2022 è entrato in vigore il 30.12.2022, giorno successivo alla sua pubblicazione. 

Di seguito vengono analizzate le principali novità contenute nel DL 198/2022. 

Il DL 198/2022 è in corso di conversione in legge e le relative disposizioni sono quindi suscettibili di modifiche ed integrazioni.

2 Dichiarazione imu per il 2021 - ulteriore proroga al 30.6.2023

L’art. 3 co. 1 del DL 198/2022 differisce ulteriormente dal 31.12.2022 al 30.6.2023 il termine per la presentazione della dichiarazione IMU 2022, riferita:

·     agli immobili il cui possesso ha avuto inizio nel corso del 2021;

·     alle altre variazioni rilevanti ai fini della determinazione dell’IMU per il 2021.

 Il termine di scadenza differito per la dichiarazione IMU 2022 (riferita all’anno 2021) viene quindi a coincidere con il termine “ordinario” per la presentazione della dichiarazione IMU 2023 (riferita all’anno 2022), salvo future e ulteriori proroghe. 

3 Sterilizzazione delle perdite 2022

In forza dell’art. 3 co. 9 del DL 198/2022, alle perdite emerse nell’esercizio in corso alla data del 31.12.2022 “non si applicano gli articoli 2446, secondo e terzo comma, 2447, 2482-bis, quarto, quinto e sesto comma, e 2482-ter del codice civile e non opera la causa di scioglimento della società per riduzione o perdita del capitale sociale di cui agli articoli 2484, primo comma, numero 4), e 2545-duodecies del codice civile”.

La suddetta disposizione non ha fatto altro che sostituire, nel co. 1 dell’art. 6 del DL 23/2020 convertito, il riferimento al “31 dicembre 2021” con quello al “31 dicembre 2022”. In precedenza, invece, le parole “31 dicembre 2021” erano state sostituite alle precedenti “31 dicembre 2020” dall’art. 3 co. 1-ter del DL 228/2021 convertito (c.d. decreto “Milleproroghe” 2022).

3.1 Conseguenze

In estrema sintesi, quindi, gli adempimenti contemplati dalle richiamate disposizioni codicistiche sono posticipati all’assemblea che approverà il bilancio 2027.

Le perdite in questione devono comunque essere distintamente indicate nella nota integrativa con specificazione, in appositi prospetti, della loro origine nonché delle movimentazioni intervenute nell’esercizio.

4 Estensione aL bilancio 2023 della sospensione degli ammor­tamenti

L’art. 3 co. 8 del DL 198/2022 prevede la possibilità, per i soggetti che redigono il bilancio in base alle disposizioni del codice civile, di non effettuare fino al 100% dell’ammortamento annuo del costo delle immobilizzazioni materiali e immateriali anche per gli esercizi in corso al 31.12.2023, vale a dire, per i soggetti “solari”, relativamente ai bilanci 2023.

A fronte della sospensione, restano fermi:

·     l’obbligo di destinare a una riserva indisponibile utili di ammontare corrispondente alla quota di ammortamento non effettuata (art. 60 co. 7-ter del DL 104/2020);

·     specifici obblighi di informativa in Nota integrativa (art. 60 co. 7-quater del DL 104/2020). 

Sotto il profilo fiscale, la deducibilità della quota di ammortamento è ammessa (si tratta di una facoltà), sia ai fini IRES che ai fini IRAP, a prescindere dall’imputazione a Conto economico.

5 Divieto di emissione fattura elettronica per le prestazioni sanitarie - proroga

Con l’art. 3 co. 2 del DL 198/2022 viene confermato, anche per l’anno 2023, il divieto di emissione di fattura elettronica mediante il Sistema di Interscambio per le prestazioni sanitarie rese verso persone fisiche. Tale divieto riguarda:

·     i soggetti tenuti all’invio dei dati al Sistema Tessera sanitaria, con riferimento alle fatture i cui dati sono da inviare a detto Sistema (art. 10-bis del DL 119/2018);

·     i soggetti che non sono tenuti all’invio dei dati al Sistema Tessera sanitaria, con riguardo alle fatture relative a prestazioni sanitarie effettuate nei confronti di persone fisiche (art. 9-bis co. 2 del DL 135/2018, che richiama il citato art. 10-bis del DL 119/2018).

6 Obbligo di trasmissione telematica dei corrispettivi mediante il sistema Tessera sanitaria - differimento

Per effetto dell’art. 3 co. 3 del DL 198/2022, la decorrenza dell’obbligo di adempiere alla memorizzazione elettronica e trasmissione telematica dei corrispettivi mediante invio dei dati al Sistema Tessera sanitaria, da parte dei soggetti che ne sono tenuti (farmacie, parafarmacie, ecc.), viene ulteriormente posticipata dall’1.1.2023 all’1.1.2024.

7 Contributo per le colonnine di ricarica - proroga al 2024

L’art. 12 co. 3 del DL 198/2022 ha esteso alle annualità 2023 e 2024 il contributo per l’acquisto di infrastrutture di potenza standard per la ricarica dei veicoli alimentati ad energia elettrica da parte di utenti domestici, di cui all’art. 2 co. 1 lett. f-bis) del DPCM 6.4.2022. 

Il contributo è riconosciuto (fino ad esaurimento delle risorse disponibili) in misura pari all’80% del prezzo di acquisto e posa in opera dell’infrastruttura di ricarica, nel limite massimo di:

·     1.500,00 euro per persona fisica richiedente;

·     8.000,00 euro in caso di posa in opera sulle parti comuni degli edifici condominiali. 

Risultano ancora da adottare le disposizioni attuative per l’accesso a tale contributo.

Alternatività con il “superbonus”

In alternativa al contributo in esame, per l’installazione delle colonnine di ricarica negli edifici rimane comunque ferma la possibilità di accedere al “superbonus”, a sensi dell’art. 119 co. 8 del DL 34/2020, in quanto intervento trainato (da eseguirsi congiuntamente a uno degli interventi di efficienza energetica trainanti di cui all’art. 119 co. 1 del DL 34/2020, entro i limiti temporali per l’accesso al “superbonus”).

Dott. Mario Borsato
Dott. Luciano Bovinelli
Dott. Franco Morandin
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