
FINANZIARIA 2011
E' stata pubblicata nella Gazzetta Ufficiale la Legge di stabilità per il 2011. La legge si compone di un articolo e di 171 commi ed è in vigore dal 1' gennaio 2011. Vengono quindi illustrate
le principali norme che hanno rilevanza fiscale.
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RAVVEDIMENTO OPEROSO: dal primo febbraio 2011 il ravvedimento operoso diventa più caro. Viene previsto che la sanzione ammonta al 3 % (in luogo del 2,5 %), quando il mancato pagamento di un tributo viene regolarizzato nei 30 giorni successivi alla scadenza. Invece, se la regolarizzazione di una violazione viene effettuata entro il termine di presentazione della dichiarazione relativa all'anno nel corso del quale è stata commessa la violazione, la sanzione risulta pari al 3,75 % (in luogo del 3 %).
L'altra modifica riguarda la violazione dell'omessa presentazione di una dichiarazione. E' stabilito che se la presentazione viene effettuata nei 90 giorni successivi al termine di scadenza, la sanzione si riduce al 3 % (in luogo del 2,5 %).
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ACCERTAMENTO
- con adesione: viene previsto che le sanzioni ordinariamente stabilite in caso di definizione dell'accertamento, con l'Ufficio che ha emesso l'atto, passano da un quarto ad un terzo. La stessa percentuale viene prevista per l'accertamento con adesione relativo alle altre imposte indirette diverse dall'IVA.
- acquiescenza: aumentano anche le sanzioni nel caso in cui il contribuente accetti in toto le stesse comminate dall'Ufficio, le quali passano da un quarto ad un terzo. Se l'atto non è stato preceduto da invito, le sanzioni ridotte passano invece ad un sesto.
- conciliazione giudiziale: quando invece si raggiunge un accordo con l'amministrazione finanziaria entro il primo grado di giudizio, le sanzioni passano da un terzo al 40%, mentre per la definizione delle sanzioni, le stesse si riducono ad un terzo.
Inoltre, a fronte di qualsiasi azione che comporta il coinvolgimento del contribuente nell'attività di controllo, già avviata in precedenza, l'ufficio sarà legittimato all'emissione di un accertamento parziale, in materia di imposte sui redditi e Iva.
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LOCAZIONI FINANZIARIE: L'articolo 1, comma 15 e 16, prevede che l'utilizzatore del bene immobile sia responsabile in solido per il pagamento delle imposte di registro, ipotecaria e catastale dovute dal locatore (società di leasing). I contratti di leasing immobiliare sono soggetti a registrazione solo in caso d'uso.
Per tutti i contratti di leasing immobiliare in corso di esecuzione al 01-01-2011 le parti sono tenute a versare un'imposta sostitutiva delle imposte ipotecaria e catastale da versare in unica soluzione entro il 31 marzo 2011, secondo le modalità che saranno fissate da apposito provvedimento.
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CESSIONE FABBRICATI: il comma 86 dell'art. 1 introduce il termine di cinque anni dalla fine dei lavori per la cessione di fabbricati abitativi con l'applicazione dell'IVA, da parte delle imprese di costruzione; viene così sostituito il termine precedente di quattro anni. Rimane invece il periodo di quattro anni per la cessione in IVA dei fabbricati strumentali
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ECOBONUS: viene prorogato al 2011 la detrazione IRPEF o IRES del 55% sui costi sostenuti per gli interventi sul risparmio energetico degli edifici. Quanto al meccanismo dell'agevolazione, l'unica regola che è stata cambiata è quella relativa alla ripartizione della detrazione: sino a fine 2010 va divisa in cinque quote annuali costanti; per il 2011, invece, dovrà essere ripartita in dieci quote.
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COMUNICAZIONI DATI: si ritiene opportuno segnalare anche che, con il provvedimento dell'Agenzia delle Entrate del 22-12-2010, viene data attuazione all'obbligo di comunicazione telematica delle operazioni rilevanti ai fini IVA di importo non inferiore a € 3.000.
In particolare, vanno comunicate dal 01-01-2011 le cessioni di beni e le prestazioni di servizi rese e ricevute, per le quali i corrispettivi dovuti, secondo le condizioni contrattuali, hanno superato la soglia di € 3.000, al netto dell'IVA. Tale soglia è elevata a € 3.600, comprensiva dell'IVA, per le operazioni non soggette all'obbligo di fatturazione.
Peraltro, per il periodo d'imposta 2010, per tali comunicazioni, la soglia è stata elevata a € 25.000 e ampliato il termine entro cui devono essere effettuate la comunicazione fino al 31-10-2011, mentre a regime l'invio telematico dovrà essere effettuato entro il 30 aprile dell'anno successivo a quello in cui si riferiscono le operazioni.
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COMPENSAZIONI: dal 1' gennaio 2011 è in vigore il divieto di compensare in F24 i crediti d'imposta erariali in presenza di debiti sempre erariali iscritti a ruolo, per i quali siano scaduti i termini di pagamento, di importo pari o superiore ai 1.500 euro.
La sanzione applicabile per il mancato rispetto del divieto è pari al 50 % dell'importo iscritto a ruolo. Detta sanzione non si applica fino al Decreto ministeriale attuativo dell'Economia senza però intaccare i crediti per pagare le cartelle.
Si prega quindi di comunicare allo studio l'esistenza di detti debiti, in occasione della predisposizione di Modd. F24 con importi a credito.
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AUTORIZZAZIONE OPERAZIONI INTRA: l'articolo 27 del D.L. n. 78/2010 ha stabilito che i soggetti, che hanno attivato la partita IVA entro il 30 maggio 2010, i quali intendono effettuare regolarmente operazioni intracomunitarie, ma non hanno presentato modelli Intrastat per beni e servizi nel 2009 e nel 2010 o, avendoli presentati, non hanno regolarmente inviato la dichiarazione IVA del 2009, devono presentare all'Agenzia delle Entrate una comunicazione in forma cartacea nella quale si manifesta l'intenzione di effettuare operazioni intracomunitarie.
Tale adempimento deve essere assolto anche dai contribuenti che hanno attivato la partita IVA dal 31 maggio 2010, i quali non hanno effettuato operazioni intracomunitarie nel secondo semestre 2010, oppure non hanno presentato i modelli Intrastat.
L'Agenzia delle Entrate valuterà la posizione dei contribuenti, che hanno presentato l'istanza, nei 30 giorni seguenti al ricevimento della stessa; termine alla fine del quale scatta il silenzio-assenso delle Entrate per l'effettuazione delle operazioni intracomunitarie.
Studio Dottori Commercialisti Associati
Dott. Luciano Bovinelli
Dott. Franco Morandin
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