Circolari


LEGGE DI BILANCIO 2025 - PARTE TERZA

Argomento
Descrizione
 
 
 
 
 
 
 
 
Modifiche
alla deducibilità dell’avviamento
e delle altre
attività immateriali che hanno
determinato l’iscrizione
di DTA
 
 
 
 
 
 
 
 
segue
Viene modificato nuovamente il regime di deducibilità delle quote di ammortamento pregresse (cioè non ancora dedotte fino al periodo d’imposta in corso al 31.12.2017) relative al valore dell’avviamento e delle altre attività immateriali che hanno dato luogo all’iscrizione di attività per imposte anti­ci­pa­te (deferred tax assets, DTA) cui si applica la disciplina sulla trasformazione in crediti d’imposta.
In particolare, viene differita la deduzione delle quote previste per i periodi d’imposta in corso al 31.12.2025 e al 31.12.2026.
Per effetto delle modifiche, la deducibilità (ai fini IRES e IRAP) è prevista nelle seguenti misure:
·       0% per il periodo d’imposta in corso al 31.12.2025;
·       3,25% per il periodo d’imposta in corso al 31.12.2026;
·       20,58% per il periodo d’imposta in corso al 31.12.2027;
·       13,58% per il periodo d’imposta in corso al 31.12.2028;
·       13,59% per il periodo d’imposta in corso al 31.12.2029.
Restano ferme le quote di ammortamento previste precedentemente all’1.1.2019, se di minore ammontare rispetto a quelle rideterminate in base alla disposizione in esame; in tal caso, la differenza (tra le quote di ammortamento precedenti e quelle rideterminate) è deducibile nel periodo d’imposta in corso al 31.12.2029.
Ambito applicativo
La disciplina sulla trasformazione delle DTA in crediti d’imposta è stata originariamente introdotta dal DL 29.12.2010 n. 225 (conv. L. 26.2.2011 n. 10) per favorire la patrimonializzazione delle banche e degli intermediari finanziari ed è stata successivamente più volte modificata/integrata.
La ris. Agenzia delle Entrate 22.9.2011 n. 94 ha chiarito che la disposizione può essere applicata anche da soggetti IRES diversi dagli enti creditizi e finanziari.
Il DL 27.6.2015 n. 83 (conv. L. 6.8.2015 n. 132) ha escluso la possibilità di trasformare in crediti d’imposta le attività per imposte anticipate relative al valore dell’avviamento e delle altre attività immateriali, in riferimento alle DTA iscritte per la prima volta a partire dai bilanci 2015 (per i soggetti “solari”).
La disciplina della trasformazione in crediti d’imposta ha continuato, quindi, a trovare applicazione soltanto in riferimento allo stock di DTA accumulatosi fino al 2014. Tale stock è andato esaurendosi gradualmente per effetto dell’ordinario processo di assorbimento previsto dalle specifiche disposizioni fiscali che l’hanno originato e delle eventuali trasformazioni in credito d’imposta.
Obbligo di
ricalcolo degli
acconti IRES
e IRAP
Viene prevista la rideterminazione degli acconti relativi ai periodi d’imposta in corso al 31.12.2025 e ai quattro successivi (si tratta degli anni dal 2025 al 2029, per i soggetti “solari”), al fine di tenere conto delle modifiche sopra illustrate in materia di deduzione:
·       delle quote delle svalutazioni e perdite su crediti di banche e assicurazioni;
·       delle quote di ammortamento relative al valore dell’avviamento e delle altre attività immateriali che hanno dato luogo all’iscrizione di attività per imposte anticipate (DTA);
·       dei componenti reddituali derivanti esclusivamente dall’adozione del model­lo di rilevazione del fondo a copertura delle perdite per perdite attese su cre­diti previsto dall’IFRS 9;
·       delle perdite d’impresa e delle eccedenze ACE.
Divieto di utilizzo in compensazione dei maggiori acconti 2025 e 2026
Sull’importo corrispondente alla parte dei maggiori acconti d’imposta dovuti per ef­fetto degli obblighi di ricalcolo in esame, per i periodi d’imposta in corso al 31.12.2025 e al 31.12.2026 (2025 e 2026, per i soggetti “solari”), non è possibile applicare, in sede di versamento:
·       né la compensazione “orizzontale” nel modello F24 (ai sensi dell’art. 17 del DLgs. 241/97);
·       né quella “verticale” o “interna”, cioè che interviene nell’ambito dello stesso tributo (es. saldo IRES a credito compensato con acconto IRES a debito relativo al periodo d’imposta successivo).
Obbligo di
tracciabilità delle spese di trasferta per le imprese
È stato previsto che, se i relativi pagamenti sono eseguiti con metodi tracciabili, non concorrono a formare il reddito di lavoro dipendente i rimborsi delle spese per le trasferte o le mis­sioni di cui all’art. 51 co. 5 del TUIR per:
·       vitto;
·       alloggio;
·       viaggio e trasporto effettuati mediante taxi o noleggio con conducente.
Modalità di pagamento
I mezzi tracciabili con cui eseguire il pagamento sono i seguenti:
·       versamento bancario o postale;
·       altri sistemi di pagamento previsti dall’art. 23 del DLgs. 9.7.97 n. 241 (quali carte di debito, di credito e prepagate, assegni bancari e circolari).
Deducibilità della spesa in capo all’impresa
Analogo obbligo di pagamento mediante mezzi tracciabili è previsto anche ai fini della deducibilità dal reddito d’impresa e dalla base imponibile IRAP delle spese di vitto e alloggio, nonché dei rimborsi analitici delle spese per viaggio e trasporto, effettuati mediante taxi o noleggio con conducente, sostenute per le trasferte dei dipendenti ovvero corrisposti a lavoratori autonomi.
Decorrenza
Le nuove disposizioni si applicano dal periodo d’imposta successivo a quello in cor­so al 31.12.2024 (2025 per i soggetti “solari”).
Obbligo di
tracciabilità
delle spese di
trasferta per i
professionisti
Anche per gli esercenti arti e professioni, viene previsto che le spese relative a prestazioni alberghiere e di somministrazione di alimenti e bevande, nonché quel­le di viaggio e trasporto, effettuati mediante taxi o noleggio con conducente, addebitate analiticamente al committen­te, nonché i rimborsi analitici relativi alle medesime spese sostenute per le trasferte dei dipendenti ovvero corrisposti a lavoratori autonomi, sono deducibili dal reddito d’impresa e dalla base imponibile IRAP alle condizioni e nei limiti attualmente previsti se eseguite mediante i citati strumenti tracciabili (es. carte di debito, di credito e prepagate, ecc.).
Decorrenza
Anche in questo caso, la disposizione si applica dal periodo d’imposta successivo a quello in corso al 31.12.2024 (si tratta del 2025, per i soggetti con esercizio coincidente con l’anno solare).
Obbligo di tracciabilità delle spese di rappresentanza e per omaggi per le
imprese
Le spese di rappresentanza e quelle per omaggi divengono deducibili (ai fini del reddito d’impresa e della base imponibile IRAP) solo se sostenute con versamento bancario o postale ovvero mediante carte di debito, di credito e prepagate, assegni bancari e circolari.
Pertanto, tutte le spese che si qualificano come tali in base al DM 19.11.2008 sa­ranno deducibili:
·       da un lato, se il pagamento sarà eseguito con i suddetti strumenti;
·       dall’altro, se rientrano nei limiti quantitativi già attualmente fissati.
Spese di pubblicità e sponsorizzazione
Tenuto conto che la legge di bilancio 2025 richiama solo l’art. 108 co. 2 del TUIR, la modifica non dovrebbe interessare, attesa la loro diversa natura, né le spese di pubblicità, né quelle di sponsorizzazione, che quindi dovrebbero continuare a essere deducibili anche se pagate in contanti.
Decorrenza
La disposizione si applica dal periodo d’imposta successivo a quello in corso al 31.12.2024 (si tratta del 2025, per i soggetti con esercizio coincidente con l’anno solare).
Credito
d’imposta per
investimenti 4.0
Sono previste alcune modifiche alla disciplina del credito d’imposta per investimenti in beni strumentali 4.0 di cui all’art. 1 co. 1051 - 1063 della L. 178/2020.
In particolare:
·       viene abrogata per il 2025 l’agevolazione per i beni immateriali 4.0;
·       viene introdotto un tetto di spesa per il credito d’imposta relativo agli investimenti in beni materiali 4.0 effettuati nel 2025, con necessità di presentare apposite comunicazioni. Ai fini dell’utilizzo dell’agevolazione, assume quindi rilevanza l’ordine cronologico di presentazione delle domande.
Credito
d’imposta
transizione 5.0
Sono previste alcune modifiche alla disciplina del credito d’imposta per investimenti transizione 5.0 di cui all’art. 38 del DL 19/2024, tra le quali si segnalano:
·       l’incremento della misura del beneficio, estendendo fino a 10 milioni di euro l’aliquota del 35% prevista per il primo scaglione di investimenti (in luogo della precedente aliquota del 15% riconosciuta per la quota di investimenti da 2,5 a 10 milioni di euro);
·       un ulteriore incremento della base di calcolo per gli impianti fotovoltaici;
·       la possibilità di cumulo con il credito d’imposta ZES unica Mezzogiorno e con altre agevolazioni finanziate con risorse da fonti europee.
Le modifiche si applicano retroattivamente agli investimenti effettuati dall’1.1.2024.
Credito
d’imposta per
la quotazione delle PMI
Il credito d’imposta per le spese di consulenza relative alla quotazione delle PMI è riconosciuto fino al 2027.
Riversamento
 del credito
d’imposta
per ricerca e
sviluppo -
Riconoscimento di un contributo in conto capitale
Entro il 31.10.2024 era possibile, al ricorrere di certe condizioni, presentare domanda per il riversamento del credito d’imposta per ricerca e sviluppo indebitamente fruito in compensazione.
Per coloro i quali hanno optato per il riversamento, verrà riconosciuto un contributo in conto capitale parametrato a quanto versato.
Un successivo decreto ministeriale disciplinerà l’entità del contributo, la sua rateizzazione e le modalità di erogazione.
L’erogazione, comunque, avverrà nei seguenti limiti di spesa: 60 milioni di euro per l’anno 2025, 50 milioni di euro per l’anno 2026, 80 milioni di euro per l’anno 2027 e 60 milioni di euro per l’anno 2028.
Credito
d’imposta per
il restauro degli immobili di
interesse storico
Viene esteso anche per il 2025, 2026 e 2027 il credito d’imposta per la manutenzione, la protezione o il restauro di immobili di interesse storico e artistico.
Crediti d’imposta per il cinema
Sono previste alcune modifiche alla disciplina dei crediti d’imposta per il cinema di cui alla L. 220/2016, con particolare riferimento a quello destinato alle imprese di produzione cinematografica e audiovisiva.
Sport bonus
Viene prevista la proroga per il 2025, per i soli titolari di reddito d’impresa, del credito d’imposta per le erogazioni liberali per interventi di manutenzione e restauro di impianti sportivi pubblici e per la realizzazione di nuove strutture sportive pubbliche.
IVA sui servizi di formazione resi ad agenzie per
il lavoro
Viene stabilito che sono imponibili ai fini IVA (e quindi non sono esenti dall’imposta) le prestazioni di formazione rese:
·       a favore dei soggetti autorizzati alla somministrazione di lavoro ai sensi dell’art. 4 del DLgs. 276/2003 (agenzie per il lavoro);
·       da parte di enti e società di formazione finanziati attraverso il fondo bilaterale istituito ai sensi dell’art. 12 co. 4 del medesimo DLgs. 276/2003.
Comportamenti pregressi
Sono fatti salvi i comportamenti adottati dai soggetti passivi in relazione alle suddette prestazioni, laddove effettuate prima dell’1.1.2025, a condizione che per le stesse non siano intervenuti atti definitivi.
In ogni caso, è stabilito che non si fa luogo a rimborsi di imposta.
Liti pendenti
È consentita la definizione agevolata dei giudizi pendenti alla data dell’1.1.2025 aventi ad oggetto il trattamento IVA delle citate prestazioni. La definizione è ammessa su istanza di parte:
·       mediante versamento della maggiore IVA accertata, senza l’applicazione di sanzioni e interessi;
·       ovvero mediante presentazione della prova dell’avvenuto assolvimento dell’imposta da parte del prestatore.
Dagli importi dovuti si scomputano quelli già versati in pendenza di giudizio.
A seguito della presentazione dell’istanza, l’organo giurisdizionale sospende il giudizio per 90 giorni, termine entro il quale il contribuente, ai fini dell’estinzione del giudizio, ha l’onere di depositare la prova del versamento effettuato o dell’effettivo assolvimento dell’imposta da parte del prestatore.
 
Argomento
Descrizione
Aliquota IVA
gestione dei
rifiuti
Per il raggiungimento degli obiettivi di transizione ecologica ed energetica, mitigazione e adattamento ai cambiamenti climatici, l’aliquota IVA del 10%, prevista per la gestione e lo stoccaggio dei rifiuti, è esclusa per il conferimento in discarica dei rifiuti, nonché per l’incenerimento senza recupero efficiente di energia.
Per le prestazioni relative allo smaltimento in discarica e all’incenerimento dei rifiuti senza efficiente recupero di energia torna, dunque, applicabile l’aliquota IVA ordinaria (pari al 22%).
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Reverse charge per gli appalti
nel settore della logistica
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
segue
Per le prestazioni di servizi, effettuate in forza di contratti di appalto e subappalto, caratterizzate da prevalente utilizzo di manodopera presso la sede del committente, rese nei confronti di imprese che svolgono attività di trasporto e movimentazione di merci, si prevede:
·       l’applicazione del meccanismo del reverse charge, a seguito del rilascio di un’apposita misura di deroga alla direttiva IVA da parte del Consiglio dell’Unione europea;
·       in via transitoria, in attesa del rilascio di tale misura di deroga, un regime opzionale per effetto del quale il versamento dell’IVA è a carico del committente.
Pagamento dell’IVA da parte del committente
Per le anzidette prestazioni di servizi, in attesa del rilascio della misura di deroga che autorizza l’applicazione del meccanismo del reverse charge, è introdotto un regime transitorio tale per cui:
·       il prestatore e il committente del servizio possono optare per il pagamento dell’IVA da parte del committente, in deroga alle regole ordinarie di assolvimento dell’imposta;
·       il committente comunica l’esercizio della suddetta opzione, di durata triennale, all’Agenzia delle Entrate mediante un apposito modello (che sarà approvato con un provvedimento di prossima emanazione);
·       il versamento dell’IVA, da parte del committente, avviene mediante il modello F24 e senza possibilità di compensazione “orizzontale” ai sensi dell’art. 17 del DLgs. 241/97, entro il giorno 16 del mese successivo alla data di emissione della fattura da parte del prestatore.
Il regime è escluso per le prestazioni di servizi:
·       già assoggettate ad IVA con il meccanismo del reverse charge di cui all’art. 17 co. 6 lettere da a) ad a-quater) del DPR 633/72;
·       rese nei confronti di Amministrazioni pubbliche e di altri enti e società tenuti ad assolvere l’imposta con il meccanismo dello split payment;
·       effettuate dalle agenzie per il lavoro di cui all’art. 4 del DLgs. 276/2003.
L’efficacia del regime è condizionata all’emanazione di un provvedimento attuativo da parte dell’Agenzia delle Entrate.
Nel caso in cui l’IVA risulti non dovuta, al committente spetta il diritto alla restituzione dell’imposta, purché egli dimostri l’effettivo versamento della stessa.
Il committente è soggetto al regime sanzionatorio previsto per gli errori di applicazione del reverse charge ai sensi dell’art. 6 co. 9-bis.1, primo periodo, del DLgs. 471/97 (ossia a una sanzione amministrativa compresa fra 250 e 10.000 euro). Al pagamento della sanzione rimane solidalmente tenuto il prestatore.
Meccanismo del reverse charge
Previo rilascio di una misura di deroga da parte del Consiglio dell’Unione europea, si prevede l’estensione del meccanismo del reverse charge per le prestazioni di servizi:
·       effettuate tramite contratti di appalto, subappalto, affidamento a soggetti consorziati o rapporti negoziali comunque denominati caratterizzati da prevalente utilizzo di manodopera presso le sedi di attività del committente con l’utilizzo di beni strumentali di proprietà di quest’ultimo o ad esso riconducibili in qualunque forma;
·       rese nei confronti di imprese che svolgono attività di trasporto e movimentazione di merci e prestazione di servizi di logistica.
Collegamento tra strumenti di invio dei corrispettivi
e strumenti di
pagamento
elettronico
Con decorrenza dall’1.1.2026, viene modificato l’art. 2 co. 3 del DLgs. 127/2015 prevedendo che gli strumenti che consentono la memorizzazione e trasmissione telematica dei corrispettivi ex art. 2 co. 1 del medesimo DLgs. 127/2015 (es. registratori telematici) devono garantire anche la piena integrazione del processo di registrazione dei corrispettivi con il processo di pagamento elettronico.
A questo scopo viene previsto, da un lato, che i dati dei pagamenti elettronici giornalieri siano registrati e trasmessi unitamente ai dati dei corrispettivi; dall’altro, viene introdotto un vincolo di collegamento tecnico fra gli strumenti relativi all’invio dei corrispettivi e quelli (hardware o software) che consentono l’accettazione dei pagamenti elettronici.
La misura è finalizzata al contrasto all’evasione fiscale, in quanto mira a facilitare i controlli consentendo la rilevazione di eventuali incoerenze tra “scontrini elettronici” emessi e incassi rilevati.
Disposizioni sanzionatorie
Vengono adeguate, di conseguenza, le disposizioni sanzionatorie relative alla violazione degli obblighi in materia di memorizzazione e invio dei corrispettivi, stabilendo che:
·       la sanzione pari a 100 euro, prevista dall’art. 11 co. 2-quinquies del DLgs. 471/97 per omessa o errata trasmissione dei corrispettivi che non incide sulle liquidazioni, si applica anche nell’ipotesi di violazione degli obblighi di memorizzazione e trasmissione dei pagamenti elettronici di cui all’art. 2 co. 3 del DLgs. 127/2015;
·       la sanzione da 1.000 a 4.000 euro, prevista dall’art. 11 co. 5 del DLgs. 471/97, si applica anche nei casi di mancato collegamento tra lo strumento di accettazione dei pagamenti elettronici e lo strumento di invio dei corrispettivi.
Per quanto concerne le sanzioni accessorie è stabilito che:
·       le sanzioni previste dall’art. 12 co. 2 del DLgs. 471/97, in caso di violazioni ripetute degli obblighi di certificazione dei corrispettivi, si applicano anche nei casi di omessa, tardiva o incompleta trasmissione dei dati dei pagamenti elettronici giornalieri;
·       le sanzioni previste dal successivo co. 3 del citato art. 12, per l’omessa installazione degli apparecchi misuratori fiscali, si applicano anche nei casi di mancato collegamento dello strumento di accettazione dei pagamenti elettronici con gli strumenti di memorizzazione e trasmissione dei corrispettivi.
Decorrenza
I nuovi obblighi e le relative disposizioni sanzionatorie si applicano dall’1.1.2026.
Accesso ai dati della fatturazione elettronica
Accesso da parte dell’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli
La facoltà di accesso ai dati delle fatture elettroniche, già riconosciuta alla Guardia di Finanza e all’Agenzia delle Entrate, è concessa anche all’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli.
segue
I dati contenuti nei file XML, memorizzati fino al 31 dicembre dell’ottavo anno successivo a quello di presentazione della dichiarazione di riferimento o fino alla definizione di eventuali giudizi, possono essere utilizzati anche dall’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli, limitatamente alla cessione dei prodotti assoggettati ad accisa o alle altre imposte indirette di cui al Testo unico delle Accise (prodotti soggetti alla vigilanza e al controllo di cui all’art. 18 del DLgs. 504/95).
Acquisizione e verifica dei dati da parte dell’INPS
Viene introdotta una misura finalizzata a semplificare e razionalizzare il processo di riconoscimento ed erogazione di benefici economici da parte dell’INPS.
Nel caso in cui l’esito dell’erogazione sia fatto dipendere dall’esibizione di una fattura da parte del richiedente, l’Istituto può, a decorrere dall’1.1.2025, acquisire e verificare “in interoperabilità” le informazioni disponibili nella banca dati dell’Agenzia delle Entrate, concernenti la fatturazione elettronica, indipendentemente dal soggetto emittente.
Proroghe delle esenzioni per il sisma dell’Italia centrale del 2016 e 2017
Vengono prorogate alcune agevolazioni riferite agli eventi sismici del 2016 e 2017 che hanno interessato i Comuni delle Regioni Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria di cui agli Allegati 1, 2 e 2-bis del DL 189/2016.
Proroga dell’esenzione per il reddito dei fabbricati e dall’IMU
Sono prorogate le esenzioni dall’IRPEF e dall’IRES, nonché dall’IMU, per i fabbricati che al contempo risultano:
·       ubicati nei Comuni colpiti dai predetti eventi sismici;
·       distrutti oppure oggetto di ordinanze sindacali di sgombero, comunque adottate entro il 31.12.2018, in quanto inagibili totalmente o parzialmente.
In presenza di tali requisiti:
·       i redditi dei fabbricati non concorrono alla formazione della base imponibile ai fini dell’IRPEF e dell’IRES, fino alla definitiva ricostruzione ed agibilità dei fabbricati medesimi, e comunque fino all’anno d’imposta 2024;
·       i fabbricati sono esenti dall’IMU fino alla loro definitiva ricostruzione o agibilità, e comunque non oltre il 31.12.2025.
Proroga dell’esenzione dall’imposta di bollo e registro
È prorogata al 31.12.2025 l’esenzione dall’imposta di bollo e di registro per le istanze, i contratti e i documenti presentati alla Pubblica Amministrazione, in esecuzione di quanto stabilito dalle ordinanze commissariali.
L’esenzione spetta:
·       alle persone fisiche residenti o domiciliate nei Comuni colpiti dagli eventi sismici del 2016 e 2017;
·       alle persone giuridiche con sede legale od operativa nei medesimi Comuni.
Proroga dell’esenzione dal canone unico
È prorogata fino al 2025 l’esenzione dal canone unico, per l’occupazione di spazi ed aree pubbliche e per l’esposizione di mezzi pubblicitari, a favore delle attività con sede legale od operativa nei Comuni interessati dai predetti eventi sismici.
 
 
IMU - Esenzione per il sisma
delle Marche e dell’Umbria del 2022 e 2023
 
 
segue
Viene prevista l’esenzione dall’IMU per i fabbricati ad uso abitativo al contempo:
·       ubicati nei territori delle Regioni Marche ed Umbria colpiti dagli eventi sismici che si sono verificati rispettivamente il 9.11.2022 e il 9.3.2023, per i quali è stato dichiarato lo
Dott. Mario Borsato
Dott. Luciano Bovinelli
Dott. Franco Morandin
2025
LEGGE DI BILANCIO 2025 - PARTE PRIMA
LEGGE DI BILANCIO 2025 - PARTE SECONDA
LEGGE DI BILANCIO 2025 - PARTE TERZA
LEGGE DI BILANCIO 2025 - PARTE QUARTA
LEGGE DI BILANCIO 2025 - PARTE QUINTA
2024
LEGGE DI BILANCIO 2024-PRINCIPALI NOVITA'
DECRETO "ANTICIPI" CONVERTITO-PRINCIPALI NOVITA'
DECRETO "SUPERBONUS" - PRINCIPALI NOVITA'
DECRETO "MILLEPROROGHE"- PRINCIPALI NOVITA'
DLGS. "RIFORMA IRPEF E IRES"
2023
LEGGE DI BILANCIO 2023 - PARTE 3
LEGGE DI BILANCIO 2023 - PARTE 1
LEGGE DI BILANCIO 2023 - PARTE 2
DECRETO "MILLEPROROGHE"
2022
LEGGE DI BILANCIO 2022 - PARTE 2
LEGGE DI BILANCIO 2022 - PARTE 1
LEGGE DI BILANCIO 2022 - PARTE 3
2021
LEGGE DI BILANCIO 2021 - SECONDA PARTE
LEGGE DI BILANCIO 2021 - PRIMA PARTE
LEGGE DI BILANCIO 2021 - TERZA PARTE
EMERGENZA CORONAVIRUS-DECRETO SOSTEGNI-BIS
2020
LEGGE DI BILANCIO 2020 (L. 27.12.2019 n. 160)
EMERGENZA CORONAVIRUS - PROROGHE
ULTERIORI DISPOSIZIONI DPCM 22 MARZO
EMERGENZA CORONAVIRUS - 2° D.L.
DPCM 10 04 ATTIVITA' AUTORIZZATE
EMERGENZA CORONAVIRUS - DECRETO RILANCIO
EMERGENZA CORONAVIRUS-SOSPENSIONE DEI VERSAMENTI
EMERGENZA CORONAVIRUS "DECRETO AGOSTO" - Novità
EMERGENZA CORONAVIRUS - DECRETO "RISTORI QUATER"
2019
REGIME FORFETARIO
LEGGE DI BILANCIO 2019 PARTE PRIMA
LEGGE DI BILANCIO 2019 PARTE SECONDA
NOVITA' SINDACI E REVISORI
PROVA DELLE CESSIONI INTRACOMUNITARIE
2018
SCADENZARIO 2018
NOVITA' FISCALI
INTERVENTI DI RECUPERO EDILIZIO
2017
DECRETO FISCALE 2017
LEGGE DI BILANCIO 2017
SCADENZARIO 2017
COMPENSAZIONE MODELLO F24
2016
LEGGE DI STABILITA' E NOVITA' FISCALI 2016
2015
LEGGE DI STABILITA' E NOVITA' FISCALI
2014
SCADENZARIO 2014
LEGGE DI STABILITA' - NOVITA' FISCALI
ESTENSIONE UTILIZZO MODELLO F24 TELEMATICO
2013
LEGGE DI STABILITA'
SCADENZARIO ANNO 2013
AUMENTO ALIQUOTA IVA
2012
MANOVRA MONTI
SCADENZARIO
DECR. SVILUPPO
2011
FINANZIARIA 2011
SCADENZARIO 2011
CEDOLARE SECCA SUGLI AFFITTI
LA MANOVRA ECONOMICA
2010
FINANZIARIA 2010
UNICO 2010
MANOVRA CORRETTIVA
OMAGGI - VALORE UNITARIO
2009
FINANZIARIA 2009
SCADENZARIO 2009
RIMBORSI SPESE
TASSA ANNUALE VIDIMAZIONE LIBRI SOCIALI
SCHEDA DI TRASPORTO D.M. 554/09
PRESTAZIONI SENZA CORRISPETTIVO
RIMBORSO DA IRAP
"TREMONTI - TER" - D.L. 78/2009
CAPITALIZZAZIONE SOCIETARIA
COMPENSAZIONI DEI CREDITI IVA