
LEGGE DI BILANCIO 2025 - PARTE QUARTA
Argomento
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Descrizione
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Esclusione da
ritenuta per le vincite ai giochi olimpici invernali |
I premi erogati agli atleti dal Comitato olimpico nazionale italiano (CONI) e dal Comitato italiano paralimpico (CIP) per le medaglie ottenute nelle gare svolte in occasione dei Giochi olimpici e paralimpici invernali di Milano - Cortina 2026 non subiscono la ritenuta a titolo d’imposta prevista dall’art. 30 del DPR 600/73 e sono esclusi da tassazione ai fini IRPEF.
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Organi di
controllo e contributi pubblici significativi segue
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Nello svolgimento dei propri compiti e secondo le responsabilità ad essi attribuite dalla vigente disciplina, gli organi di controllo, anche monocratici, di società, enti, organismi e fondazioni che percepiscano, anche in modo indiretto e sotto qualsiasi forma, un contributo di entità significativa da parte dello Stato sono tenuti a:
· effettuare apposite attività di verifica tese ad accertare che l’utilizzo dei predetti contributi sia avvenuto nel rispetto delle finalità per le quali sono stati concessi;
· inviare annualmente al Ministero dell’Economia e delle Finanze (MEF) una relazione contenente le risultanze delle verifiche effettuate.
Entità significativa dei contributi pubblici
L’entità significativa del contributo a carico dello Stato sarà stabilita da un DPCM, predisposto su proposta del Ministro dell’Economia e delle Finanze, da adottare entro la fine di marzo 2025.
Necessaria presenza dell’organo di controllo
La disposizione in esame introduce una circostanza (la percezione di contributi pubblici significativi) che rende obbligatoria la presenza dell’organo di controllo.
Infatti, i suddetti obblighi dell’organo di controllo – di effettuare apposite attività di verifica tese ad accertare il corretto utilizzo dei contributi e di relazionare annualmente al MEF in ordine alle risultanze di tali verifiche – sono imposti non solo agli organi di controllo “già costituiti”, ma anche a quelli “da costituire per il rispetto delle finalità di cui al presente comma”.
Ciò rileva, in primo luogo, nelle srl che – attualmente – non sono tenute alla nomina di un organo di controllo, ossia, ai sensi dell’art. 2477 co. 2 c.c., che:
· non devono redigere il bilancio consolidato;
· non controllano una società obbligata alla revisione legale;
· non hanno superato per due esercizi consecutivi almeno uno dei seguenti limiti: 4 milioni di euro di totale dell’attivo dello stato patrimoniale, 4 milioni di euro di ricavi delle vendite e delle prestazioni o 20 dipendenti occupati in media durante l’esercizio.
Queste srl, infatti, dovranno procedere alla nomina dell’organo di controllo (anche monocratico) qualora dovessero rientrare tra le società che percepiscano un contributo di entità significativa.
Peraltro, la disposizione, richiedendo la presenza dell’organo di controllo (anche monocratico), sembra imporne la nomina anche nel caso in cui la srl – già obbligata alla nomina di un organo di controllo “o” di un revisore legale – abbia optato per quest’ultimo (soluzione che risulta essere quella maggiormente adottata).
Decorrenza della nuova disposizione
Quanto alla prima operatività della norma, il riferimento agli enti che “ricevono” (e non che “hanno ricevuto”) contributi pubblici significativi fa pensare ad una sua applicazione solo con riguardo ai contributi che saranno ricevuti dall’1.1.2025.
Tetto di spesa
Dall’1.1.2025 si applica anche alle società che abbiano percepito contributi significativi il divieto di effettuare spese per l’acquisto di beni e servizi di importo superiore al valore medio sostenuto per le medesime finalità negli esercizi finanziari 2021, 2022 e 2023, come risultanti dai relativi bilanci. Si tratta di una previsione che solleva evidenti dubbi di legittimità costituzionale (per violazione degli artt. 3 e 41 Cost.), risultando irragionevolmente limitativa della libertà di iniziativa economica privata.
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Legge Sabatini - Rifinanziamento
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Viene previsto l’incremento dello stanziamento di:
· 400 milioni di euro per l’anno 2025;
· 100 milioni di euro per l’anno 2026;
· 400 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2027 al 2029.
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Fondo garanzia prima casa
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Sono state prorogate alcune misure relative al Fondo di garanzia per la prima casa e ne è stata modificata l’operatività.
Riduzione della platea di beneficiari della garanzia “ordinaria” del Fondo
Si stabilisce che il Fondo di garanzia, nella sua operatività ordinaria al 50% del capitale, operi esclusivamente a favore di:
· giovani coppie;
· famiglie monogenitoriali con figli minori;
· conduttori di alloggi di proprietà degli Istituti autonomi per le case popolari;
· giovani under 36.
Queste categorie di soggetti, prima della modifica, erano individuate come beneficiarie in via prioritaria della misura.
Proroga della disciplina “speciale” di accesso al Fondo
È prorogato al 31.12.2027 il regime “speciale” di operatività del Fondo di cui all’art. 64 co. 3 del DL 73/2021, che consente di accedere alla garanzia fino all’80% (anziché al 50%) a giovani coppie, famiglie monogenitoriali con figli minori, conduttori di alloggi di proprietà degli Istituti autonomi per le case popolari comunque denominati e giovani under 36.
L’accesso al Fondo all’80% è subordinato alla duplice condizione che:
· ciascuno dei richiedenti abbia un ISEE non superiore a 40.000 euro annui;
· la richiesta riguardi finanziamenti con limite di finanziabilità superiore all’80%.
Proroga delle estensioni a favore di famiglie numerose
Sono prorogate al 31.12.2027 le estensioni disposte dalla L. 213/2023 per le famiglie numerose. Tra le altre, si segnala che, fino al 31.12.2027:
· continuano a essere inclusi tra i destinatari del Fondo i nuclei familiari con tre figli sotto i 21 anni con ISEE non superiore a 40.000 euro annui, quelli con quattro figli sotto i 21 anni con ISEE non superiore a 45.000 euro annui e quelli con cinque o più figli sotto i 21 anni con ISEE non superiore a 50.000 euro annui;
· per queste categorie, quando presentino richieste di mutuo di valore superiore all’80% del prezzo d’acquisto dell’immobile, comprensivo di oneri accessori, la garanzia è rilasciata, rispettivamente, nella misura del’80%, dell’85% e del 90% della quota capitale, tempo per tempo in essere sui finanziamenti concessi.
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Fondo Dote per
la famiglia per attività sportiva e ricreativa segue
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Per sostenere la genitorialità e le attività sportive e ricreative effettuate in periodi extra- scolastici, viene istituito un contributo destinato ad enti che erogano prestazioni sportive e ricreative in favore di minori in possesso di determinati requisiti.
Enti beneficiari del contributo
Beneficiari del contributo sono:
· le associazioni e società sportive dilettantistiche iscritte al Registro Nazionale delle Attività Sportive Dilettantistiche (RASD);
· gli enti del Terzo settore iscritti al Registro Unico Nazionale del Terzo Settore (RUNTS).
Requisiti del beneficiario delle prestazioni
Il contributo spetta a titolo di rimborso per le prestazioni sportive e ricreative erogate:
· per ciascun figlio a carico di età compresa tra i 6 e i 14 anni;
· a condizione che il minore faccia parte di nuclei familiari con un reddito pari o inferiore a 15.000 euro, certificato con un ISEE in corso di validità.
Disposizioni attuative
La misura e le modalità di erogazione del contributo saranno definite con un prossimo DPCM o con un decreto dell’Autorità politica delegata in materia di sport.
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Dott. Mario Borsato
Dott. Luciano Bovinelli
Dott. Franco Morandin
Dott. Luciano Bovinelli
Dott. Franco Morandin
- 2025
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LEGGE DI BILANCIO 2025 - PARTE PRIMA
LEGGE DI BILANCIO 2025 - PARTE SECONDA
LEGGE DI BILANCIO 2025 - PARTE TERZA
LEGGE DI BILANCIO 2025 - PARTE QUARTA
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DECRETO "MILLEPROROGHE"
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EMERGENZA CORONAVIRUS-DECRETO SOSTEGNI-BIS
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