
LEGGE DI BILANCIO 2026 - PRIMA PARTE
LEGGE DI BILANCIO 2026
(L. 30.12.2025 n. 199)-Principali novità
1 PREMESSA
Sul S.O. n. 42 alla G.U. 30.12.2025 n. 301 è stata pubblicata la L. 30.12.2025 n. 199 (legge di bilancio 2026), in vigore dall’1.1.2026.
2 PRINCIPALI NOVITA' IN MATERIA FISCALE E AGEVOLATIVA
Di seguito si riepilogano le principali novità in materia fiscale e di agevolazioni, contenute nella legge di bilancio 2026.
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Argomento
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Descrizione
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Aliquote IRPEF - Riduzione dal 35% al 33% dell’aliquota del secondo
scaglione |
Viene prevista la riduzione dal 35% al 33% dell’aliquota IRPEF del secondo scaglione di reddito imponibile (reddito complessivo al netto degli oneri deducibili), cioè quello superiore a 28.000 euro e fino a 50.000 euro, al fine di operare una riduzione dell’imposizione fiscale nei confronti del c.d. “ceto medio”.
Nuova struttura delle aliquote IRPEF
L’articolazione degli scaglioni e delle relative aliquote IRPEF diventa quindi la seguente:
· 23%, per il reddito imponibile fino a 28.000 euro;
· 33% (prima 35%), per il reddito imponibile superiore a 28.000 euro e fino a 50.000 euro;
· 43%, per il reddito imponibile superiore a 50.000 euro.
Il risparmio fiscale massimo derivante dall’intervento in esame è quindi pari a 440 euro (22.000 euro, ammontare del secondo scaglione, per il 2% di riduzione dell’aliquota).
Decorrenza
La suddetta riduzione si applica a regime, a partire dall’1.1.2026, quindi a decorrere dal periodo d’imposta 2026.
In relazione alle dichiarazioni dei redditi, la novità sarà quindi applicabile per la prima volta nei modelli 730/2027 e REDDITI PF 2027.
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Detrazioni
IRPEF per oneri - Spese sostenute dall’1.1.2026 - Riduzione di 440 euro per i possessori di redditi superiori a 200.000 euro segue
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Per “neutralizzare” il risparmio fiscale massimo derivante dalla riduzione dell’aliquota IRPEF del secondo scaglione di reddito imponibile, dal periodo d’imposta 2026, in capo ai contribuenti con un reddito complessivo superiore a 200.000 euro è prevista una riduzione di 440 euro dell’importo della detrazione d’imposta per determinati oneri detraibili.
Oneri oggetto di riduzione
Mediante l’inserimento del co. 5-bis all’art. 16-ter del TUIR, viene infatti previsto che, dall’anno 2026 (modello 730/2027 o REDDITI PF 2027), dopo aver tenuto conto di quanto previsto dagli artt. 15 co. 3-bis e 16-ter del TUIR, la detrazione spettante è diminuita di 440 euro per:
· gli oneri la cui detraibilità è fissata nella misura del 19% dal TUIR o da altre disposizioni fiscali, fatta eccezione per le spese sanitarie di cui all’art. 15 co. 1 lett. c) del TUIR;
· le erogazioni liberali in favore dei partiti politici di cui all’art. 11 del DL 149/2013, per le quali spetta una detrazione del 26%;
· i premi di assicurazione per rischio eventi calamitosi di cui all’art. 119 co. 4, quinto periodo, del DL 34/2020, per i quali spetta una detrazione del 90%.
Oneri esclusi dalla riduzione di 440 euro
La riduzione prevista dall’art. 16-ter co. 5-bis del TUIR riguarda esclusivamente gli oneri sopraelencati, motivo per cui non sono oggetto della riduzione, ad esempio:
· le detrazioni previste dall’art. 12 del TUIR, per familiari a carico;
· le detrazioni previste dall’art. 13 del TUIR, per tipologie reddituali;
· le detrazioni previste dall’art. 16 del TUIR, per canoni di locazione;
· le detrazioni previste dall’art. 16-bis del TUIR, per interventi di recupero edilizio;
· le detrazioni previste da altre disposizioni in relazione agli interventi “edilizi”, ad esempio:
– la detrazione per gli interventi di riqualificazione energetica (c.d. “ecobonus”);
– la detrazione per gli interventi volti alla riduzione del rischio sismico (c.d. “sismabonus”).
Determinazione del reddito complessivo
Ai fini dell’applicazione della riduzione di 440 euro, il reddito complessivo, determinato ai sensi dell’art. 8 del TUIR, deve essere assunto al netto del reddito dell’unità immobiliare adibita ad abitazione principale e di quello delle relative pertinenze.
Nel calcolo del reddito complessivo devono però essere ricompresi anche:
· i redditi dei fabbricati assoggettati alla “cedolare secca sulle locazioni”;
· i redditi di lavoro autonomo o d’impresa assoggettati al regime forfetario di cui alla L. 190/2014;
· le mance elargite dai clienti ai lavoratori dipendenti del settore privato, impiegati nelle strutture ricettive e negli esercizi di somministrazione di alimenti e bevande, assoggettate all’imposta sostitutiva del 5%;
· l’eccedenza di agevolazione ACE ancora utilizzabile.
Per i soggetti che aderiscono al concordato preventivo biennale, si deve tenere conto del reddito effettivo e non di quello concordato.
Altre disposizioni di riduzione delle detrazioni d’imposta per oneri da applicare congiuntamente
Dal periodo d’imposta 2026, il calcolo dell’ammontare delle detrazioni fiscali spettanti si complicherà ulteriormente in quanto si dovrà tenere conto anche delle disposizioni recate dall’art. 16-ter del TUIR e dall’art. 15 co. 3-bis del TUIR che prevedono, rispettivamente:
· dall’1.1.2025, il riordino delle detrazioni per oneri per le persone fisiche con un reddito complessivo superiore a 75.000 euro (con alcune eccezioni, tra cui le spese sanitarie), mediante la previsione di un metodo di calcolo delle detrazioni fiscali parametrato al reddito e al numero di figli fiscalmente a carico presenti nel nucleo familiare del contribuente;
· dall’1.1.2020, la parametrazione delle detrazioni previste dall’art. 15 del TUIR (salvo alcune eccezioni tra cui le spese sanitarie e gli interessi passivi sui mutui) al reddito complessivo superiore a 120.000 euro.
Le tre misure citate che ridimensionano gli oneri detraibili, tuttavia, non riguardano le medesime tipologie di spese.
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Adeguamento delle addizionali
regionali e comunali ai nuovi scaglioni di reddito IRPEF - Proroga di un anno del regime transitorio segue
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Viene prorogato al 2028 il regime transitorio, previsto per gli anni 2025, 2026 e 2027, in cui le Regioni, le Province autonome di Trento e Bolzano e i Comuni possono stabilire aliquote delle addizionali regionali e comunali all’IRPEF differenziate sulla base dei precedenti quattro scaglioni di reddito IRPEF applicabili nel periodo d’imposta 2023, vale a dire:
· fino a15.000 euro;
· oltre 15.000 euro e fino a 28.000 euro;
· oltre 28.000 euro e fino a 50.000 euro;
· oltre 50.000 euro.
Proroga del termine per l’approvazione delle addizionali comunali
Con riferimento all’anno d’imposta 2026, il termine per deliberare l’applicazione dei “vecchi” scaglioni di reddito IRPEF in relazione alle aliquote dell’addizionale comunale è prorogato al 15.4.2026.
Mancata approvazione delle modifiche
Se, entro i termini stabiliti, non vengono approvate le nuove aliquote delle addizionali regionali o comunali in relazione ai “nuovi” (o “vecchi”) scaglioni di reddito IRPEF, per gli anni d’imposta 2025, 2026, 2027 e 2028 l’addizionale regionale o comunale si applica sulla base degli scaglioni di reddito e delle aliquote già vigenti in ciascun ente nell’anno precedente a quello di riferimento.
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Interventi di
recupero edilizio - Spese sostenute nell’anno 2026 - Aliquote |
In relazione alla detrazione IRPEF spettante per gli interventi di recupero del patrimonio edilizio (c.d. “bonus casa”) ai sensi dell’art. 16-bis del TUIR, sono prorogate anche per l’anno 2026 le aliquote fissate per l’anno 2025.
Aliquota di detrazione “ordinaria” per le spese dal 2025 al 2027
Per le spese sostenute negli anni 2025, 2026 e 2027, ai sensi dell’art. 16 co. 1 del DL 63/2013, la detrazione IRPEF per gli interventi volti al recupero edilizio è fissata:
· al 36% se le spese sono sostenute dall’1.1.2025 al 31.12.2026;
· al 30% se le spese sono sostenute dall’1.1.2027 al 31.12.2027.
Per le spese sostenute negli anni 2025, 2026 e 2027 il limite massimo di spesa detraibile è di 96.000 euro per unità immobiliare (comprese le pertinenze).
Aliquota di detrazione “maggiorata” per le spese dal 2025 al 2027
Per le spese sostenute negli anni 2025, 2026 e 2027, ai sensi dell’art. 16 co. 1 del DL 63/2013, la detrazione IRPEF per gli interventi volti al recupero edilizio è fissata:
· al 50% se le spese sono sostenute dall’1.1.2025 al 31.12.2026 dai titolari del diritto di proprietà o di un diritto reale di godimento e gli interventi sono effettuati sull’unità immobiliare adibita ad abitazione principale;
· al 36% se le spese sono sostenute dall’1.1.2027 al 31.12.2027 dai titolari del diritto di proprietà o di un diritto reale di godimento e gli interventi sono effettuati sull’unità immobiliare adibita ad abitazione principale.
Per le spese sostenute negli anni 2025, 2026 e 2027 il limite massimo di spesa detraibile è di 96.000 euro per unità immobiliare (comprese le pertinenze).
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Ecobonus
e sismabonus - Spese sostenute nell’anno 2026 - Aliquote |
Le aliquote della detrazione IRPEF/IRES spettante per gli interventi volti alla riqualificazione energetica degli edifici, di cui all’art. 14 del DL 63/2013 (c.d. “ecobonus”) e di quella spettante per gli interventi volti alla riduzione del rischio sismico, di cui al successivo art. 16 co. 1-bis ss. (c.d. “sismabonus”), sono allineate al “bonus casa” con riguardo alle spese sostenute dall’1.1.2025.
L’”ecobonus” e il “sismabonus” (compreso il c.d. “sismabonus acquisti”), in particolare, possono spettare nelle seguenti misure:
· per le abitazioni principali l’aliquota è del 50% per le spese sostenute nel 2025 e 2026, mentre scende al 36% per quelle sostenute nel 2027;
· per le unità immobiliari diverse dall’abitazione principale l’aliquota è del 36% per le spese sostenute nel 2025 e 2026 e del 30% per quelle sostenute nel 2027.
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Bonus mobili - Proroga
segue
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Viene prorogata anche per l’anno 2026 la detrazione IRPEF del 50% per l’acquisto di mobili e di grandi elettrodomestici (c.d. “bonus mobili”), di cui all’art. 16 co. 2 del DL 63/2013, quando sono realizzati determinati interventi edilizi.
L’agevolazione, pertanto, spetta anche in relazione alle spese sostenute dall’1.1.2026 al 31.12.2026, se gli interventi di recupero del patrimonio edilizio sono iniziati dall’1.1.2025.
Limite massimo di spesa
In relazione alle spese sostenute dall’1.1.2026 al 31.12.2026 il limite massimo di spesa cui applicare la detrazione IRPEF del 50% rimane fissato a 5.000 euro (come per gli anni 2024 e 2025), indipendentemente dall’ammontare delle spese sostenute per gli interventi di recupero del patrimonio edilizio.
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Detassazione dei premi di risultato e delle somme erogate sotto forma di partecipazione agli utili
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Sui premi di risultato e sulle somme erogate a titolo di partecipazione agli utili sono previste le seguenti novità:
· riduzione dell’aliquota dell’imposta sostitutiva dal 5% all’1% per gli anni 2026 e 2027;
· incremento del limite di importo complessivo entro cui è possibile applicare l’imposta sostitutiva;
· proroga per il 2026 dell’agevolazione prevista per i dividendi corrisposti ai lavoratori e derivanti dalle azioni attribuite in sostituzione di premi di risultato.
Riduzione dell’imposta sostitutiva
L’imposta sostitutiva sui premi di risultato e sulle somme riconosciute a titolo di partecipazione agli utili, ai sensi dell’art. 1 co. 182 ss. della L. 28.12.2015 n. 208, erogati negli anni 2026 e 2027, viene ridotta dal 5% all’1%.
Di conseguenza, viene modificato l’art. 1 co. 385 della L. 30.12.2024 n. 207, prevedendo che la riduzione dal 10% al 5% dell’aliquota dell’imposta sostitutiva sui premi di risultato e sulle somme a titolo di partecipazione agli utili trovi applicazione solo per il 2025 e non anche per gli anni 2026 e 2027.
Incremento del limite di detassazione
L’imposta sostitutiva dell’1% si applica per il 2026 e il 2027 entro il limite di importo complessivo di 5.000 euro.
Proroga dell’agevolazione per i dividendi
L’agevolazione fiscale contenuta nell’art. 6 co. 1, terzo periodo, della L. 76/2025 si applica anche nel 2026 (l’agevolazione era limitata, inizialmente, al solo anno 2025).
L’agevolazione prevede che i dividendi corrisposti ai lavoratori e derivanti dalle azioni attribuite in sostituzione di premi di risultato, per un importo non superiore a 1.500 euro annui, sono esenti dalle imposte sui redditi per il 50% del loro ammontare.
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Imposta
sostitutiva sugli incrementi contrattuali |
Viene introdotta, per il solo anno 2026, un’imposta sostitutiva dell’IRPEF e relative addizionali (regionali e comunali), pari al 5%, sugli incrementi retributivi derivanti dai rinnovi contrattuali.
Il lavoratore ha la facoltà di rinunciare all’applicazione dell’imposta sostitutiva.
Ambito applicativo
L’imposta sostitutiva si applica sugli incrementi retributivi corrisposti ai lavoratori dipendenti del settore privato nell’anno 2026, in attuazione di rinnovi contrattuali sottoscritti dall’1.1.2024 al 31.12.2026.
Condizioni
L’imposta sostitutiva sugli incrementi dei rinnovi contrattuali trova applicazione per i titolari di reddito di lavoro dipendente di importo non superiore a 33.000 euro nel 2025.
Accertamento, riscossione, sanzioni e contenzioso
Per l’accertamento, la riscossione, le sanzioni e il contenzioso si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni in materia di imposte sui redditi.
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Buoni pasto elettronici - Incremento esenzione
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Viene incrementata da 8 a 10 euro la soglia di non imponibilità ai fini del reddito di lavoro dipendente dei buoni pasto elettronici.
Resta invece ferma a 4 euro la soglia per i buoni pasto cartacei.
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Contributi versati alle forme
pensionistiche complementari - Aumento del limite di deducibilità |
Viene modificata la disciplina fiscale delle contribuzioni alle forme pensionistiche complementari, di cui all’art. 8 co. 4 e 6 del DLgs. 252/2005.
In particolare, a decorrere dal periodo d’imposta 2026, è previsto:
· l’incremento da 5.164,57 euro a 5.300 euro del limite annuo di deducibilità dal reddito complessivo IRPEF dei contributi alle forme di previdenza complementare, versati dal lavoratore e dal datore di lavoro o committente, sia volontari sia dovuti in base a contratti o accordi collettivi, anche aziendali (co. 4);
· il conseguente coordinamento con la norma speciale di deducibilità relativa ai lavoratori di prima occupazione successiva al 31.12.2006 (co. 6).
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Argomento
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Descrizione
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Regime dei
neo-residenti - Aumento dell’imposta sostitutiva |
Viene ulteriormente aumentata la misura dell’imposta sostitutiva prevista per i soggetti che trasferiscono la residenza fiscale in Italia e optano per il regime dei neo-residenti di cui all’art. 24-bis del TUIR.
L’importo dell’imposta forfetaria generalmente prevista viene infatti aumentato da 200.000 a 300.000 euro, mentre viene incrementato da 25.000 a 50.000 euro l’importo dell’imposta prevista per i familiari.
Decorrenza
Le nuove misure si applicano ai soggetti che, dall’1.1.2026, hanno trasferito nel territorio dello Stato la residenza civilistica ai sensi dell’art. 43 c.c.
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Esenzione dall’IRPEF per i redditi fondiari di CD e IAP - Proroga per il 2026
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Viene prorogata per l’anno 2026 l’esenzione dall’IRPEF “a scaglioni” stabilita, ai sensi dell’art. 1 co. 44 della L. 232/2016, per i redditi dominicali e agrari di coltivatori diretti (CD) e imprenditori agricoli professionali (IAP) di cui all’art. 1 del DLgs. 99/2004, iscritti nella previdenza agricola.
Analogamente a quanto già disposto per gli anni 2024 e 2025, anche per l’anno 2026 l’esenzione dall’IRPEF è riconosciuta limitatamente ad alcuni scaglioni reddituali. In particolare, i redditi dominicali ed agrari (considerati congiuntamente) di CD e IAP:
· fino a 10.000 euro, sono interamente esenti dall’IRPEF;
· oltre 10.000 euro e fino a 15.000 euro, sono esenti per il solo 50%;
· oltre 15.000 euro, concorrono interamente alla formazione della base imponibile IRPEF.
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Energia fotovoltaica - Esclusione dal regime reddituale forfetario per gli impianti con moduli a terra installati dopo il 31.12.2025
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Con riguardo alla produzione e cessione, da parte di imprese agricole, di energia fotovoltaica eccedente la soglia di “agrarietà” (260.000 kWh anno), vengono esclusi dal regime di determinazione forfetaria dei redditi d’impresa di cui all’art. 1 co. 423 della L. 266/2005, gli impianti fotovoltaici con moduli a terra i cui lavori di installazione sono completati dopo il 31.12.2025.
Pertanto, per le imprese agricole che utilizzano impianti fotovoltaici con moduli a terra i cui lavori di installazionevengono completati dopo il 31.12.2025, la produzione e cessione dienergia elettrica e calorica:
· entro la soglia dei 260.000 kWh anno, fa conseguire redditi agrari determinati catastalmente ai sensi degli artt. 32 ss. del TUIR (come per la generalità degli impianti fotovoltaici);
· oltre tale soglia, per la parte eccedente dà luogo a redditi d’impresa determinati nei modi ordinari (senza possibilità, quindi, di avvalersi del regime di determinazione forfetaria del reddito d’impresa con coefficiente di redditività del 25%).
Riscontro della data di installazione dell’impianto
Ai fini del riscontro del predetto termine del 31.12.2025, costituisce prova dell’avvenuta installazione la registrazione come “impianto realizzato” nel sistema nazionale di Gestione anagrafica unica degli impianti di produzione di energia elettrica (GAUDI).
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Nuova aliquota per la rideterminazione del costo fiscale delle partecipazioni
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Viene ulteriormente incrementata l’aliquota dell’imposta sostitutiva sulla rideterminazione del costo fiscale delle partecipazioni (quotate e non quotate), di cui all’art. 5 della L. 448/2001, che passa dal 18% al 21%.
Resta invariata al 18%, invece, l’imposta sostitutiva sulla rivalutazione dei terreni (agricoli ed edificabili) di cui all’art. 7 della L. 448/2001.
Si ricorda che le agevolazioni in argomento sono state messe “a regime” a partire dall’1.1.2025, senza che vi sia necessità di proroghe.
Decorrenza
L’incremento dell’aliquota dal 18% al 21% avrà efficacia dalle rivalutazioni di partecipazioni riferite all’1.1.2026 e perfezionate entro il 30.11.2026.
Valutazione di convenienza della rivalutazione
Il regime in argomento deve essere valutato nella prospettiva di un possibile risparmio d’imposta all’atto di una successiva cessione delle partecipazioni.
In merito, occorre evidenziare che:
· l’imposta sostitutiva del 21% dovuta per l’affrancamento si calcola sul valore di perizia o sul valore normale delle partecipazioni di cui all’art. 9 co. 4 lett. a) del TUIR;
· mentre l’imposta sostitutiva sulle plusvalenze di natura finanziaria prevede un’aliquota del 26%.
Pertanto, affinché il regime agevolato risulti conveniente è necessario che l’imposta sostitutiva del 21% applicata sul valore della partecipazione posseduta risulti inferiore al 26% della plusvalenza realizzata in assenza di affrancamento (non si considera per semplicità il costo della perizia).
Questa verifica si può riassumere nella seguente formula:
21% × valore normale o di perizia < 26% × plusvalenza da cessione
Considerato che il rapporto tra i due parametri è di 0,8077 (21% / 26%), il regime agevolato risulta conveniente per il contribuente quando la plusvalenza realizzata risulta superiore all’80,77% del valore normale della partecipazione oppure di quello rilevato in sede di perizia per le partecipazioni non quotate.
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Dott. Mario Borsato
Dott. Luciano Bovinelli
Dott. Franco Morandin
Dott. Luciano Bovinelli
Dott. Franco Morandin
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