
LEGGE DI BILANCIO 2026 - TERZA PARTE
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Argomento
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Descrizione
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Modifiche alla
deducibilità delle perdite attese su crediti in sede di prima applicazione dell’IFRS 9 |
Sono state ulteriormente modificate le percentuali di deducibilità dei componenti reddituali derivanti dall’adozione del modello delle perdite attese su crediti vantati nei confronti della clientela, iscritti in bilancio in sede di prima adozione dell’IFRS 9.
In particolare, una quota deducibile pari al 9,5% relativa ai suddetti componenti, riferibile al periodo d’imposta in corso al 31.12.2027 (2027, per i soggetti “solari”), viene differita, in quote costanti, al periodo d’imposta in corso al 31.12.2028 (2028, per i soggetti “solari”) e a quello successivo (2029, per i soggetti “solari”).
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Limitazioni
all’utilizzo delle perdite e delle eccedenze ACE |
Le perdite fiscali e le eccedenze ACE sono portate in diminuzione del reddito:
· del periodo d’imposta in corso al 31.12.2026 limitatamente al maggior reddito imponibile del medesimo periodo d’imposta determinato per effetto delle disposizioni di cui all’art. 1 co. 14-17 della L. 207/2024, in misura non superiore al 35% dello stesso maggior reddito imponibile;
· del periodo d’imposta in corso al 31.12.2027 limitatamente al maggior reddito imponibile del medesimo periodo d’imposta determinato per effetto delle disposizioni dell’art. 1 co. 76-78 della L. 199/2025, in misura non superiore al 42% dello stesso maggior reddito imponibile.
Le limitazioni si applicano anche ai fini della determinazione del reddito dei soggetti partecipanti al consolidato nazionale e mondiale di cui agli artt. 117 ss. del TUIR.
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Obbligo di
ricalcolo degli acconti IRES e IRAP |
Viene prevista la rideterminazione degli acconti relativi ai periodi d’imposta in corso al 31.12.2026 e ai tre successivi (si tratta degli anni dal 2026 al 2029, per i soggetti “solari”) al fine di tenere conto delle illustrate modifiche previste in tema di deduzione:
· delle quote delle svalutazioni e perdite su crediti di banche e assicurazioni;
· delle quote di ammortamento relative al valore dell’avviamento e delle altre attività immateriali che hanno dato luogo all’iscrizione di attività per imposte anticipate (DTA);
· dei componenti reddituali derivanti esclusivamente dall’adozione del modello di rilevazione del fondo a copertura delle perdite per perdite attese su crediti previsto dall’IFRS 9;
· delle perdite d’impresa e delle eccedenze ACE.
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Limiti alla
deducibilità degli interessi passivi per gli intermediari finanziari |
Viene prevista una nuova limitazione alla deducibilità degli interessi passivi per gli intermediari finanziari, fatta eccezione per imprese di assicurazione e capogruppo di gruppi assicurativi, SGR e SIM.
Per questi soggetti è stata introdotta la deducibilità parziale degli interessi sostenuti per il 96% nel 2026, per il 97% nel 2027, per il 98% nel 2028 e per il 99% nel 2029.
Dal periodo di imposta 2030 tali soggetti riprendono a dedurre integralmente gli interessi passivi.
Per quanto sopra, fino al 2029 la differenza non deducibile rappresenterà una variazione in aumento permanente del reddito imponibile da parte degli intermediari finanziari.
Decorrenza
La disciplina in esame è efficace per un periodo transitorio che va dal 2026 al 2029 (soggetti “solari”), mentre si applica la deducibilità integrale a regime dal 2030 (soggetti “solari”).
Calcolo degli acconti
Per la determinazione degli acconti IRES e IRAP dovuti per i periodi d’imposta dal 2027 al 2030 (soggetti “solari”), non si tiene conto delle disposizioni relative alla parziale deducibilità degli interessi che è stata prevista per gli intermediari finanziari. In pratica, per tali periodi d’imposta, le limitazioni alla deducibilità in esame generano effetti solo sul versamento a saldo.
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Aumento
temporaneo dell’aliquota IRAP per gli intermediari finanziari e le imprese di assicurazione |
Viene previsto l’aumento dell’aliquota IRAP applicabile agli intermediari finanziari (dal 4,65% al 6,65%) e alle imprese di assicurazione (dal 5,9% al 7,9%).
Decorrenza
L’incremento avrà natura temporanea, applicandosi per il periodo d’imposta successivo a quello in corso al 31.12.2025 e per i due successivi (anni dal 2026 al 2028, per i soggetti “solari”).
Intermediari finanziari esclusi dall’aumento temporaneo di aliquota
Sono esclusi dall’aumento di aliquota i seguenti soggetti:
· società di intermediazione mobiliare (SIM);
· società di gestione di fondi comuni di investimento;
· società di investimento a capitale variabile (SICAV) e società di investimento a capitale fisso;
· società di partecipazione non finanziaria (c.d. holding industriali) e soggetti assimilati.
Detrazione sulla maggiore imposta dovuta
È stata prevista una detrazione pari a 90.000 euro fino a concorrenza della differenza tra:
· l’imposta derivante dall’applicazione delle aliquote transitorie;
· l’imposta che si sarebbe determinata in assenza delle aliquote transitorie.
Calcolo dell’acconto IRAP 2026
L’aumento dell’aliquota avrà effetto anche sulla determinazione dell’acconto IRAP dovuto per il periodo d’imposta successivo a quello in corso al 31.12.2025 (2026, per i soggetti solari), per il calcolo del quale i soggetti interessati dovranno assumere, quale imposta del periodo precedente, quella che si sarebbe determinata applicando le maggiori aliquote del 6,65% e del 7,9%.
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Credito
d’imposta 4.0 per il settore agricolo |
Viene introdotto un credito d’imposta per le imprese attive nel settore della produzione primaria di prodotti agricoli e nel settore della pesca e dell’acquacoltura che effettuano, dall’1.1.2026 al 28.9.2028, investimenti in beni materiali e immateriali strumentali 4.0.
Il credito d’imposta è pari al 40% per gli investimenti fino a un milione di euro, fermo restando il rispetto dei limiti di spesa previsti.
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Credito
d’imposta per investimenti nelle ZLS |
Viene prevista la proroga per gli anni 2026, 2027 e 2028 del credito d’imposta per gli investimenti nelle zone logistiche semplificate (ZLS), di cui all’art. 13 co. 1 del DL 60/2024.
Al riguardo è prevista la presentazione di apposite comunicazioni, nei termini stabiliti.
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Credito
d’imposta per design e ideazione estetica |
Viene prevista la proroga per il 2026 del credito d’imposta per attività di design e ideazione estetica di cui all’art. 1 co. 202 della L. 160/2019.
Il credito d’imposta per il 2026:
· spetta nella misura del 10%, nel limite massimo annuale di 2 milioni di euro (fermo restando il rispetto del limite di spesa previsto);
· è utilizzabile in un’unica quota annuale.
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Credito
d’imposta per le imprese energivore |
Viene previsto il riconoscimento per le imprese energivore di un credito d’imposta che ricalca quello previsto dall’art. 38 del DL 19/2024 per transizione 5.0.
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Credito
d’imposta per investimenti 4.0 - Rifinanziamento |
Viene previsto un fondo con una dotazione di 1.300 milioni di euro per l’anno 2026 al fine di incrementare le dotazioni di misure a favore delle imprese, che possono essere assegnate, limitatamente agli investimenti effettuati prima del 31.12.2025, all’incremento dei limiti di spesa previsti per il credito d’imposta 4.0 di cui all’art. 1 co. 446 della L. 207/2024.
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Legge Sabatini - Rifinanziamento
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Viene incrementata l’autorizzazione di spesa per la c.d. “Nuova Sabatini” di cui all’art. 2 del DL 69/2013, nella misura di:
· 200 milioni di euro per l’anno 2026;
· 450 milioni di euro per l’anno 2027.
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Rottamazione dei ruoli - Riapertura fino al 31.12.2023
segue
segue
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Viene prevista una nuova rottamazione dei ruoli (c.d. “rottamazione-quinquies”), circoscritta ai carichi consegnati agli Agenti della Riscossione dall’1.1.2000 al 31.12.2023 derivanti:
· da omessi versamenti scaturenti da dichiarazioni annuali presentate;
· dalle attività di liquidazione automatica e di controllo formale delle dichiarazioni;
· da contributi INPS dichiarati e non pagati, esclusi quelli richiesti a seguito di accertamento;
· da carichi inerenti a violazioni di norme del Codice della strada irrogate da Amministrazioni statali (caso in cui la rottamazione causa però il solo stralcio degli interessi e delle maggiorazioni di legge).
Non vi rientrano i carichi derivanti da accertamento esecutivo, accertamento di valore ai fini dell’imposta di registro, avviso di liquidazione (es. disconoscimento agevolazione prima casa, dichiarazione di successione), avviso di recupero del credito d’imposta e atti di contestazione separata delle sanzioni.
I benefici consistono nello stralcio delle sanzioni amministrative, degli interessi compresi nei carichi (tipicamente si tratta degli interessi da ritardata iscrizione a ruolo di cui all’art. 20 del DPR 602/73), degli interessi di mora ai sensi dell’art. 30 del DPR 602/73 e dei compensi di riscossione, laddove ancora applicati.
L’Agente della Riscossione metterà a disposizione sul proprio sito informazioni inerenti alla verifica preventiva dei carichi rottamabili.
Adesione alla rottamazione
La domanda di rottamazione va presentata dal contribuente con le forme che verranno messe a disposizione dall’Agente della Riscossione, comunque in forma telematica. Il termine perentorio per trasmettere la domanda è il 30.4.2026.
Gli importi saranno liquidati d’ufficio dall’Agente della Riscossione entro il 30.6.2026.
Le intere somme o la prima rata andranno pagate entro il 31.7.2026.
Effetti della rottamazione
Il principale effetto della rottamazione consiste nello stralcio di sanzioni, interessi e compensi di riscossione.
In sintesi, presentata la domanda di rottamazione il debitore non è più considerato moroso ai fini fiscali e contributivi. Pertanto:
· non possono essere disposti nuovi pignoramenti e quelli in essere si sospendono;
· non possono essere azionate nuove misure cautelari (fermi, ipoteche), ma rimangono valide quelle in essere;
· i pagamenti delle Pubbliche Amministrazioni possono essere erogati;
· il DURC può essere rilasciato;
· sino al 31.7.2026 sono sospesi gli obblighi relativi al pagamento di rate da dilazione dei ruoli.
Pagata la prima rata, si estinguono le procedure esecutive in essere, in primo luogo i pignoramenti presso terzi, salvo le somme siano ormai state assegnate.
Dilazione delle somme
Il pagamento può avvenire in unica soluzione entro il 31.7.2026 oppure in massimo 54 rate bimestrali, spalmate tra il 2026 e il 2035.
Per quanto riguarda le rate:
· la prima, la seconda e la terza vanno pagate, rispettivamente, il 31.7.2026, il 30.9.2026 e il 30.11.2026;
· dalla quarta alla 51ª, le rate vanno pagate rispettivamente il 31 gennaio, il 31 marzo, il 31 maggio, il 31 luglio, il 30 settembre e il 30 novembre di ciascun anno a decorrere dal 2027;
· dalla 52ª alla 54ª, le rate vanno pagate rispettivamente il 31.1.2035, il 31.3.2035 e il 31.5.2035.
In caso di pagamento rateale, dall’1.8.2026 si applicano gli interessi al tasso del 3% annuo.
Decadenza dalla rottamazione
La rottamazione decade se non viene pagata l’unica rata, oppure 2 rate anche non consecutive del piano di dilazione oppure l’ultima rata (rileva anche il pagamento insufficiente).
Non è prevista la tolleranza nel ritardo dei pagamenti per 5 giorni.
Per effetto della decadenza, riemerge il debito a titolo di sanzioni, interessi da ritardata iscrizione a ruolo, interessi di mora e aggi di riscossione.
Non è certo se il debitore possa, decaduta la rottamazione, riprendere le rate da dilazioni dei ruoli in essere prima della domanda di rottamazione o presentare una nuova domanda di dilazione dei ruoli.
Contribuenti decaduti da precedenti rottamazioni
Possono fare domanda di rottamazione anche i debitori decaduti da precedenti rottamazioni (c.d. “rottamazione-ter” o “rottamazione-quater”), sempre che si tratti di carichi rientranti nella nuova “rottamazione-quinquies”, quindi in sintesi scaturenti da omessi versamenti di imposte e contributi INPS dichiarati.
Se al 30.9.2025 risultavano versate le rate inerenti alla pregressa rottamazione non si può accedere alla “rottamazione-quinquies”.
Pertanto, i debitori che al 30.9.2025 risultavano in regola con il pagamento delle rate devono continuare ad onorare il pagamento delle rate secondo le scadenze originarie.
Giudizipendenti
Nella domanda di rottamazione il contribuente deve impegnarsi a rinunciare ai giudizi pendenti.
Trasmessa la domanda, il contribuente può chiedere che il processo venga sospeso in attesa che siano liquidate le somme e che sia poi pagata la prima rata.
Pagata la prima rata il processo si estingue e perdono di effetto le sentenze eventualmente già depositate.
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Blocco dei
pagamenti delle Pubbliche Amministrazioni - Eliminazione del limite di 5.000 euro per i professionisti segue
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Gli enti pubblici e le società a prevalente partecipazione pubblica, prima di effettuare pagamenti di importo superiore a 5.000 euro, devono verificare presso l’Agenzia delle Entrate-Riscossione se il creditore risulta moroso in relazione a ruoli di ammontare almeno pari a 5.000 euro.
In caso affermativo, l’ente pubblico deve sospendere il pagamento sino a concorrenza della morosità e l’Agente della Riscossione deve notificare un atto di pignoramento presso terzi.
La legge di bilancio 2026 prevede che, per i pagamenti che le Pubbliche amministrazioni devono effettuare a favore di esercenti arti e professioni (es. dottori commercialisti, avvocati, ingegneri e architetti) non c’è più la soglia di 5.000 euro:
· sia per quanto riguarda l’entità del pagamento da sospendere;
· sia per quanto riguarda l’entità del carico iscritto a ruolo.
Il blocco dei pagamenti si attiva quindi per qualsiasi ruolo, anche non di natura tributaria (può trattarsi, ad esempio, di multe per violazioni del Codice della strada o di contributi previdenziali non pagati, inclusi i contributi dovuti alle Casse professionali).
Procedura
Le Pubbliche Amministrazioni, prima di procedere a pagamenti di somme di qualsiasi importo relativi a compensi spettanti ad esercenti arti e professioni, inoltrano in via telematica una richiesta all’Agenzia delle Entrate-Riscossione per verificare se il beneficiario del pagamento risulta moroso in relazione ad una o più cartelle di pagamento (o accertamenti esecutivi/avvisi di addebito INPS), di qualsiasi importo.
L’Agente della Riscossione, nei 5 giorni feriali successivi al ricevimento della richiesta, esegue le verifiche.
Qualora l’Agenzia delle Entrate-Riscossione riscontri la presenza di inadempienze, deve comunicare alla Pubblica Amministrazione l’ammontare del debito per il quale si è verificato l’inadempimento, comprensivo delle spese esecutive e degli interessi di mora dovuti.
Ad esempio, se la Pubblica amministrazione dove erogare compensi per 5.000 euro, in presenza di un carico di ruolo pari a 2.000 euro, si attiverebbe il blocco e:
· 2.000 euro sarebbero assegnati all’Agente della Riscossione;
· i restanti 3.000 euro verrebbero erogati al professionista.
Decorrenza
Le novità si applicano ai pagamenti delle Pubbliche amministrazioni che andrebbero disposti dal 15.6.2026.
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Divieto di
compensazione in presenza di ruoli scaduti - Abbassamento della soglia da 100.000 a 50.000 euro |
A regime è previsto un divieto di compensazione per i contribuenti che abbiano debiti iscritti a ruolo per importi complessivamente superiori a 100.000 euro, anche se derivanti da accertamenti esecutivi o avvisi di recupero del credito d’imposta.
La legge di bilancio 2026 abbassa la soglia utile a far scattare il divieto di compensazione da 100.000 a 50.000 euro.
Tale divieto non opera se:
· è in essere una dilazione delle somme iscritte a ruolo;
· viene presentata domanda di rottamazione dei ruoli.
La compensazione è vietata anche per l’eccedenza, quindi ad esempio se ci sono ruoli per 70.000 euro e crediti compensabili per 80.000 euro, non si possono nemmeno compensare i 10.000 euro eccedenti, senza prima aver pagato il ruolo.
Decorrenza
La novità dovrebbe operare per le compensazioni eseguite dall’1.1.2026 (bisogna fare riferimento all’esecuzione della delega di pagamento).
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Dati della fatturazione elettronica - Utilizzo ai fini del pignoramento
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Si prevede la messa a disposizione dell’Agente della Riscossione, per le attività di analisi mirate all’avvio di procedure esecutive presso terzi, dei dati relativi alla somma dei corrispettivi delle fatture emesse nel semestre precedente dai debitori iscritti a ruolononché dai loro coobbligati nei confronti di uno stesso cessionario o committente.
Disposizioni attuative
Le modalità di attuazione sono demandate ad un successivo provvedimento dell’Agenzia delle Entrate.
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Ritenuta sulle transazioni
commerciali tra imprese (dal 2028) |
Viene introdotta, a decorrere dal 2028, una nuova ritenuta a titolo di acconto delle imposte sui redditi, da applicare sui corrispettivi derivanti da prestazioni di servizi e da cessioni di beni effettuate nell’esercizio di impresa da soggetti residenti e da stabili organizzazioni in Italia di soggetti non residenti.
La ritenuta di acconto dovrà essere operata all’atto del pagamento di fatture concernenti transazioni B2B; in altre parole, la novità non riguarda le operazioni effettuate nei confronti di consumatori finali, che rimangono escluse dall’applicazione della ritenuta.
Soggetti esclusi
La ritenuta non si applicherà alle prestazioni di servizi e alle cessioni di beni effettuate dai soggetti che al momento di ricevere il pagamento:
· risultano aver aderito al concordato preventivo biennale di cui al DLgs. 13/2024;
· si trovano in regime di adempimento collaborativo (artt. 3 - 7 del DLgs. 128/2015).
La ritenuta non si applicherà, inoltre, nel caso in cui il pagamento sia soggetto alla ritenuta d’acconto dell’11% effettuata dalle banche e da Poste Italiane, ai sensi dell’art. 25 del DL 78/2010; si tratta, in particolare, dei pagamenti relativi ai bonifici disposti dai contribuenti per beneficiare di oneri per i quali spetta una detrazione d’imposta.
Misura della ritenuta
La ritenuta sui corrispettivi derivanti dall’esercizio di attività d’impresa deve essere operata con l’aliquota:
· dello 0,5%, per il 2028;
· dell’1%, a decorrere dal 2029.
Disposizioni attuative
Le disposizioni attuative relative all’applicazione della nuova ritenuta saranno stabilite con un provvedimento dell’Agenzia delle Entrate.
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Dott. Mario Borsato
Dott. Luciano Bovinelli
Dott. Franco Morandin
Dott. Luciano Bovinelli
Dott. Franco Morandin
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EMERGENZA CORONAVIRUS - PROROGHE
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EMERGENZA CORONAVIRUS - 2° D.L.
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EMERGENZA CORONAVIRUS - DECRETO RILANCIO
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CAPITALIZZAZIONE SOCIETARIA
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