LEGGE DI BILANCIO 2024-PRINCIPALI NOVITA'
Con la L. 30.12.2023 n. 213, pubblicata sulla G.U. 30.12.2023 n. 303 S.O. 40, è stata approvata la legge di bilancio per l’anno 2024, in vigore dall’1.1.2024.
Fra le principali misure introdotte si segnalano le seguenti:
· per il 2024, l’incremento della soglia di non imponibilità dei fringe benefit a 1.000,00 euro per tutti e a 2.000,00 euro per i soli dipendenti con figli a carico;
· la facoltà, per gli esercenti attività di impresa che non adottano i principi contabili internazionali e per il periodo di imposta in corso al 30.9.2023, di regolarizzare le rimanenze di magazzino adeguandole alla situazione di giacenza effettiva;
· viene fissata al 26% l’aliquota della cedolare secca applicabile (in presenza di opzione) ai canoni o corrispettivi di locazione breve e contratti assimilati, precisando che il locatore può indicare in dichiarazione un solo immobile in locazione breve su cui applicare l’aliquota “ridotta” del 21%;
· la proroga al 31.12.2024 del termine per l’accesso al Fondo di garanzia per l’acquisto della prima casa, fino alla misura massima dell’80% della quota capitale sui finanziamenti concessi, a favore delle categorie di soggetti c.d. “prioritarie” (giovani coppie; nuclei familiari monogenitoriali con figli minori; conduttori di alloggi di proprietà degli IACP; giovani under 36), purché munite di ISEE non superiore ai 40.000,00 euro annui e per i soli finanziamenti con limite di finanziabilità superiore all’80%;
· per il 2024, ai fini dell’accesso al Fondo di garanzia per l’acquisto della prima casa, l’inclusione nelle categorie prioritarie anche dei nuclei familiari con tre o più figli di età inferiore ai 21 anni, purché in possesso di determinati requisiti reddituali. Per essi, la misura massima della garanzia concedibile è proporzionata al numero di figli under 21 ricompresi nel nucleo familiare;
· per il 2024, l’introduzione, a vantaggio di tutte le categorie di soggetti c.d. “prioritarie”, della permanenza della garanzia del Fondo in ipotesi di surroga del mutuo originariamente acceso per l’acquisto della prima casa, sempre che le condizioni economiche rimangano sostanzialmente invariate o siano migliorative di quelle originarie e comunque non abbiano impatti negativi sull’equilibrio economico-finanziario del Fondo medesimo;
· la previsione secondo cui rientrano tra i redditi diversi le plusvalenze realizzate dalla cessione di immobili sui quali sono stati realizzati interventi con il superbonus, di cui all’art. 119 del DL 34/2020, che si sono conclusi da non più di 10 anni all’atto della cessione;
· la proroga del regime di rideterminazione del costo di acquisto di partecipazioni (quotate o non quotate) e dei terreni (agricoli o edificabili) attraverso l’applicazione di un’imposta sostitutiva del 16%;
· l’attenuazione del principio di equiparazione tra cessione a titolo oneroso di immobili e costituzione/trasferimenti di diritti reali, applicandolo solo laddove le norme non prevedano diversamente. In questo modo, si tassa tra i redditi diversi ex art. 67 co. 1 lett. h) del TUIR la costituzione, in favore di terzi e a fronte di un corrispettivo, di diritti reali di godimento su immobili;
· l’eliminazione della possibilità di applicare la misura forfetaria pari al 25% del corrispettivo per l’imposizione delle plusvalenze sulla cessione a titolo oneroso dei metalli preziosi da parte dei soggetti che non esercitano attività d’impresa;
· l’incremento delle aliquote delle imposte patrimoniali sugli investimenti esteri. In particolare, dal 2024 l’IVIE passa dall’attuale 0,76% all’1,06%, mentre l’IVAFE si incrementa dallo 0,2% allo 0,4%, ma soltanto per i prodotti finanziari detenuti in Paesi black list;
· l’innalzamento, a decorrere dall’1.3.2024, della ritenuta di acconto che viene applicata sui bonifici “parlanti” relativi “ad oneri deducibili o per i quali spetta la detrazione d’imposta” dall’8% all’11%;
· a decorrere dall’1.7.2024, la previsione di un divieto di compensazione nel modello F24, in presenza di ruoli scaduti relativi ad imposte erariali o accertamenti esecutivi, per importi complessivamente superiori a 100.000,00 euro;
· a decorrere dall’1.7.2024, l’obbligo per tutti i modelli F24 contenenti compensazioni di utilizzo dei servizi telematici dell’Agenzia delle Entrate;
· l’introduzione di un termine iniziale per la compensazione nel modello F24 dei crediti INPS e INAIL;
· con l’integrale riscrittura dell’art. 11 della L. 1228/54, la rideterminazione (in aumento) del regime delle sanzioni connesse alla violazione degli obblighi anagrafici e di trasferimento della residenza all’estero e dall’estero. Sono al contempo introdotte specifiche fattispecie di riduzione delle sanzioni in relazione agli adempimenti tardivi;
· l’introduzione di alcune norme di interpretazione autentica secondo cui l’esenzione dall’IMU per gli enti non commerciali va riconosciuta, a determinate condizioni, anche per gli immobili concessi in comodato o temporaneamente inutilizzati;
· per le delibere di approvazione delle aliquote e dei regolamenti IMU per il 2023, la proroga dei termini di inserimento e pubblicazione sul sito del Dipartimento delle Finanze; l’eventuale maggiore IMU dovuta per il 2023, in ragione delle delibere inserite e pubblicate nei termini prorogati, va versata entro il 29.2.2024;
· la previsione di alcune modifiche alla procedura di gestione dei fondi destinati ai controlli sugli enti con qualifica di impresa sociale;
· la conferma, anche per il 2024, della riduzione dal 10% al 5% dell’imposta sostitutiva sui premi di risultato;
· l’introduzione dell’esonero totale dei contributi INPS a carico della lavoratrice con tre figli e con contratto a tempo indeterminato, per il periodo 2024-2026 (e con due figli solo per il 2024), il cui accesso e durata è legato all’età del figlio più piccolo;
· viene modificata la disciplina dei requisiti richiesti per l’accesso ai trattamenti pensionistici di vecchiaia e anticipata (con particolare riferimento ai lavoratori il cui primo accredito contributivo sia successivo al 31.12.95);
· viene introdotta la possibilità di riscattare, in tutto o in parte, nella misura massima di 5 anni, anche non continuativi, i periodi, precedenti l’1.1.2024 non coperti da contribuzione presso forme di previdenza obbligatoria né soggetti ad alcun obbligo contributivo (tale possibilità, ferme restando le condizioni specifiche, è prevista in via sperimentale per il biennio 2024/2025 e per i soggetti privi di anzianità contributiva al 31.12.95);
· viene modifica, per l’anno 2024, la disciplina transitoria già vigente per il medesimo anno sulla c.d. “perequazione automatica” dei trattamenti pensionistici (compresi quelli di natura assistenziale);
· viene prorogata per il 2024 l’Ape sociale con l’incremento di 5 mesi del requisito anagrafico (che viene fissato, per tutto il 2024, a 63 anni e 5 mesi);
· viene elevato il requisito anagrafico di accesso ad Opzione donna (le lavoratrici devono aver maturato entro il 31.12.2023 un’anzianità contributiva pari almeno a 35 anni e un’età anagrafica di almeno 61 anni, ridotta di un anno per ogni figlio e nel limite massimo di 2 anni);
· viene prorogato al 2024, con alcune modifiche, il possibile accesso al trattamento di pensione anticipata flessibile (pensione c.d. “Quota 103”);
· viene resa strutturale l’ISCRO, l’indennità riconoscibile, al ricorrere delle condizioni, ai professionisti iscritti alla Gestione separata INPS;
· la modifica della disciplina del contributo per il pagamento di rette per la frequenza di asili nido pubblici e privati autorizzati e di forme di assistenza domiciliare in favore di bambini con meno di 3 anni affetti da gravi patologie croniche (c.d. “bonus asili nido”), introdotto dall’art. 1 co. 355 della L. 232/2016 a sostegno delle famiglie con bambini nati o adottati a partire dall’1.1.2016. Le modifiche sono finalizzate ad aumentare l’importo del bonus in esame per i bambini nati a decorrere dall’1.1.2024 in nuclei familiari con un ISEE fino a 40.000,00 euro, nei quali sia già presente almeno un figlio di età inferiore ai 10 anni (c.d. “bonus secondo figlio”);
· l’introduzione del divieto di compensazione “orizzontale” nel caso di provvedimento di cessazione della partita IVA emanato dall’Agenzia delle Entrate, ferma restando l’irrogazione di una sanzione pari a 3.000,00 euro da parte dell’ufficio;
· il rinvio all’1.7.2024 dell’efficacia delle disposizioni in materia di “plastic tax” e “sugar tax”;
· l’innalzamento dal 5% al 10% dell’aliquota IVA per il latte in polvere o liquido per l’alimentazione dei lattanti o dei bambini nella prima infanzia, condizionato per la vendita al minuto, per le preparazioni per l’alimentazione dei fanciulli, a base di farine, semolini, amidi, fecole o estratti di malto, per i pannolini per bambini e per i prodotti assorbenti e i tamponi destinati alla protezione dell’igiene femminile e le coppette mestruali;
· l’estensione ai soli mesi di gennaio e febbraio 2024 la previsione dell’aliquota IVA del 10% per le cessioni di pellet;
· la riduzione della soglia minima per accedere al regime di sgravio dell’IVA per le cessioni di beni nei confronti di viaggiatori extra-UE (c.d. “tax free shopping”).
Dott. Mario Borsato
Dott. Luciano Bovinelli
Dott. Franco Morandin
Dott. Luciano Bovinelli
Dott. Franco Morandin
- 2024
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LEGGE DI BILANCIO 2024-PRINCIPALI NOVITA'
DECRETO "ANTICIPI" CONVERTITO-PRINCIPALI NOVITA'
DECRETO "SUPERBONUS" - PRINCIPALI NOVITA'
DECRETO "MILLEPROROGHE"- PRINCIPALI NOVITA'
DLGS. "RIFORMA IRPEF E IRES"
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LEGGE DI BILANCIO 2023 - PARTE 3
LEGGE DI BILANCIO 2023 - PARTE 1
LEGGE DI BILANCIO 2023 - PARTE 2
DECRETO "MILLEPROROGHE"
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LEGGE DI BILANCIO 2022 - PARTE 1
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- 2021
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LEGGE DI BILANCIO 2021 - SECONDA PARTE
LEGGE DI BILANCIO 2021 - PRIMA PARTE
LEGGE DI BILANCIO 2021 - TERZA PARTE
EMERGENZA CORONAVIRUS-DECRETO SOSTEGNI-BIS
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LEGGE DI BILANCIO 2020 (L. 27.12.2019 n. 160)
EMERGENZA CORONAVIRUS - PROROGHE
ULTERIORI DISPOSIZIONI DPCM 22 MARZO
EMERGENZA CORONAVIRUS - 2° D.L.
DPCM 10 04 ATTIVITA' AUTORIZZATE
EMERGENZA CORONAVIRUS - DECRETO RILANCIO
EMERGENZA CORONAVIRUS-SOSPENSIONE DEI VERSAMENTI
EMERGENZA CORONAVIRUS "DECRETO AGOSTO" - Novità
EMERGENZA CORONAVIRUS - DECRETO "RISTORI QUATER"
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LEGGE DI BILANCIO 2019 PARTE PRIMA
LEGGE DI BILANCIO 2019 PARTE SECONDA
NOVITA' SINDACI E REVISORI
PROVA DELLE CESSIONI INTRACOMUNITARIE
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SCADENZARIO 2018
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INTERVENTI DI RECUPERO EDILIZIO
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LEGGE DI BILANCIO 2017
SCADENZARIO 2017
COMPENSAZIONE MODELLO F24
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LEGGE DI STABILITA' E NOVITA' FISCALI
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