Circolari


LEGGE DI BILANCIO 2026 - QUARTA PARTE

Definizione
agevolata dei
tributi locali
Viene riconosciuta, in via strutturale, la facoltà, in capo a Regioni ed enti locali, di introdurre e disciplinare autonomamente delle forme di definizione agevolata per i tributi di propria spettanza, prevedendo l’esclusione o la riduzione degli interessi o anche delle sanzioni correlate (fermo restando l’importo dovuto a titolo di tributo).
Accertamenti e liti pendenti
Le Regioni e gli enti locali possono stabilire forme di definizione agevolata anche per i casi in cui:
·       siano già in corso procedure di accertamento dei tributi locali oggetto di definizione;
·       per i tributi locali oggetto di definizione risultino già instaurati dei contenziosi tributari in cui è parte l’ente locale.
Recepimento delle definizioni per le imposte erariali
Qualora siano previste dalla normativa statale forme di definizione agevolata per le imposte erariali, viene consentito a Regioni ed enti locali di stabilire analoghe forme di definizione anche per i tributi locali.
Ambito applicativo
Regioni ed enti locali potranno individuare i tributi di propria spettanza interessati dalla definizione agevolata. Inoltre, le definizioni agevolate:
·       potranno avere ad oggetto anche le entrate di natura patrimoniale (come, ad esempio, le sanzioni previste dal Codice della strada);
·       mentre non potranno riguardare l’IRAP, le compartecipazioni e le addizionali a tributi erariali.
Limiti per gli enti locali che introducono definizioni agevolate
Le forme di definizione agevolata dei tributi locali dovranno:
·       essere introdotte in osservanza dei princìpi costituzionali di cui agli artt. 23, 53 e 119 della Costituzione e dei princìpi generali dell’ordinamento tributario, nonché nel rispetto dell’equilibrio dei bilanci degli enti locali;
·       riguardare, in particolare, crediti di difficile esigibilità;
·       essere riferite a periodi di tempo circoscritti;
·       consentire l’utilizzo di tecnologie digitali per l’adempimento degli obblighi prescritti;
·       tener conto della situazione economica e finanziaria di Regioni ed enti locali e della capacità di incrementare la riscossione delle loro entrate.
Adempimenti dei contribuenti per definire i tributi locali
Per accedere alla definizione agevolata, il contribuente dovrà adempiere agli obblighi tributari (precedentemente inadempiuti, in tutto o in parte) entro il termine stabilito da ciascun ente, che non potrà comunque essere inferiore a 60 giorni dalla data di pubblicazione, sul sito Internet istituzionale dell’ente, dell’atto che introduce la definizione.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Esenzione dall’IMU per gli enti non
commerciali - Svolgimento con modalità non commerciali delle attività assistenziali, sanitarie e didattiche
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
segue
Vengono introdotte alcune norme di interpretazione autentica con riguardo all’esenzione dall’IMU di cui all’art. 1 co. 759 lett. g) della L. 160/2019, riconosciuta a favore degli enti non commerciali che possiedono immobili utilizzati per lo svolgimento, con modalità non commerciali, delle proprie attività istituzionali. In particolare, le norme di interpretazione autentica riguardano il riscontro delle modalità di svolgimento non commerciali per le attività:
·       assistenziali e sanitarie;
·       didattiche.
Modalità di svolgimento non commerciali dell’attività assistenziale e sanitaria
Con riguardo all’attività assistenziale e sanitaria, vengono anzitutto richiamati i criteri di cui all’art. 4 co. 2 del DM 200/2012, in forza dei quali tali attività sono da considerare effettuate con modalità non commerciali quando le stesse:
·       se accreditate e contrattualizzate o convenzionate con lo Stato, le Regionie gli enti locali, sono svolte, in ciascun ambito territoriale e secondola normativa ivi vigente, in maniera complementare o integrativa rispettoal servizio pubblico, e prestano a favore dell’utenza, alle condizionipreviste dal diritto dell’Unione europea e nazionale, servizi sanitari e assistenziali gratuiti, salvo eventuali importi di partecipazione alla spesa previsti dall’ordinamento per la copertura del servizio universale;
·       se non accreditate e contrattualizzateo convenzionate con lo Stato, le Regionie gli enti locali, sono svolte a titologratuito ovvero dietro versamento di corrispettividi importo simbolico e, comunque,non superiore alla metà dei corrispettivimedi previsti per analoghe attività svoltecon modalità concorrenziali nello stessoambito territoriale, tenuto anche conto dell’assenzadi relazione con il costo effettivodel servizio.
In riferimento alla casistica del primo punto elenco (attività assistenziali e sanitarie accreditate e contrattualizzate o convenzionate con lo Stato, le Regioni e gli enti locali), viene precisato che, per qualificare dette attività come “svolte con modalità non commerciali” (e, dunque, per l’applicazione dell’esenzione dall’IMU a favore dell’ente non commerciale possessore dell’immobile dove sono svolte dette attività):
·       è sufficiente che siano verificate le condizioni sopra richiamate;
·       mentre è irrilevante la partecipazione alla spesa da parte dell’utente o dei familiari (come, ad esempio, i ticket sanitari), in quanto tale forma di cofinanziamento risulta necessaria al fine di garantire la copertura del servizio universale.
Tali disposizioni assumono qualifica di norma di interpretazione autentica, e pertanto:
·       vanno applicate nei giudizi tributari pendenti, riferiti ad annualità precedenti (non è tuttavia possibile impugnare gli avvisi di accertamento divenuti definitivi o le sentenze passate in giudicato);
·       in assenza di disposizioni contrarie, possono essere utilizzati per giustificare la richiesta di rimborso dell’IMU versata dall’ente non commerciale negli anni precedenti, se detta istanza è presentata entro il termine di 5 anni dal versamento ai sensi dell’art. 1 co. 164 della L. 296/2006.
Irrilevanza dell’accatastamento dell’immobile dove l’ENC svolge attività assistenziali e sanitarie
Sempre con riferimento all’esenzione dall’IMU per gli enti non commerciali che svolgono attività assistenziali e sanitarie, viene altresì precisato che è irrilevante, ai fini del riconoscimento dell’agevolazione, l’inserimento degli immobili utilizzati per dette attività in una specifica categoria catastale.
Modalità di svolgimento non commerciali dell’attività didattica
Ai fini dell’applicazione dell’esenzione dall’IMU a favore degli enti non commerciali, viene precisato, con norma di interpretazione autentica, che l’attività didattica si intende svolta con modalità non commerciali, da parte dell’ente non commerciale possessore dell’immobile, quando il corrispettivo medio percepito per lo svolgimento di tale attività è inferiore al costo medio per studente (CMS) pubblicato annualmente dal Ministero dell’Istruzione e del Merito nonché dal Ministero dell’Università e della Ricerca.
Tale norma di interpretazione autentica ha efficacia retroattiva, e deve essere applicata anche per i giudizi tributari ancora pendenti riferiti ad annualità precedenti (resta tuttavia fermo che non è possibile impugnare gli avvisi di accertamento divenuti definitivi o le sentenze passate in giudicato).
Viene inoltre espressamente esclusa la possibilità per l’ente non commerciale di chiedere, in ragione dei predetti criteri di verifica delle modalità di svolgimento non commerciali dell’attività didattica, il rimborso dell’IMU già versata.
IMU - Proroga per l’anno 2026 dell’esenzione per il sisma
nelle Marche e Umbria del 2022 e 2023
Viene prorogata per l’anno 2026 l’esenzione dall’IMU di cui all’art. 1 co. 560-bis della L. 213/2023, prevista per i fabbricati ad uso abitativo al contempo:
- ubicati nei territori delle Regioni Marche e Umbria colpiti dagli eventi sismici che si sono verificati rispettivamente il 9.11.2022 e il 9.3.2023, per i quali è stato dichiarato lo stato di emergenza di rilievo nazionale;
- distrutti od oggetto di ordinanze sindacali di sgombero, in quanto inagibili totalmente o parzialmente.
In presenza dei suddetti requisiti, per i fabbricati ad uso abitativo spetta l’esenzione dall’IMU:
per l’anno 2026 oppure fino alla definitiva ricostruzione o agibilità dei fabbricati, se queste intervengono prima del 31.12.2026. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Dichiarazione IVA omessa - Liquidazione automatica
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
segue
Viene introdotta una liquidazione automatica della dichiarazione IVA omessa, in cui vengono liquidate e richieste le imposte dovute sulla base dei dati emergenti:
·       dalla fatturazione elettronica (fatture emesse e ricevute);
·       dai corrispettivi telematici trasmessi;
·       dalle comunicazioni delle liquidazioni periodiche (c.d. ”LIPE”). 
Non è prevista la liquidazione dei crediti emergenti dai dati indicati e la liquidazione è prevista solo per l’IVA (non anche per l’omessa dichiarazione dei redditi, IRAP e del sostituto di imposta). 
Si considera omessa anche la dichiarazione presentata ma priva dei quadri dichiarativi necessari per la liquidazione dell’imposta (sostanzialmente, i quadri VE e VF). 
Procedura 
L’esito della liquidazione viene reso noto al contribuente mediante una comunicazione bonaria, in cui sono presenti, oltre alla richiesta di imposta e interessi, anche la sanzione da omessa dichiarazione pari al 120% dell’imposta dovuta.
La sanzione viene calcolata sull’imposta ancora da versare, quindi sull’imposta liquidata mediante comunicazione bonaria al netto dei pagamenti effettuati. 
Se gli importi vengono pagati entro i 60 giorni dal ricevimento della comunicazione bonaria, la sanzione del 120% è ridotta a un terzo (diventa quindi del 40%). 
Non è prevista la possibilità di dilazionare le somme né di effettuare i pagamenti tramite compensazione.
Ove venga instaurato il contraddittorio a seguito della comunicazione bonaria, i 60 giorni (ri)decorrono solo se nella seconda comunicazione i rilievi vengono in parte archiviati. Pertanto, se le doglianze del contribuente non vengono condivise, onde fruire della definizione delle sanzioni al terzo occorre pagare le somme entro i 60 giorni decorrenti dalla prima comunicazione. 
Ove il pagamento non avvenga, gli importi (imposte, interessi al 4% e sanzioni piene) saranno iscritti a ruolo con successiva notifica della cartella di pagamento.
Decorrenza 
La novità trova applicazione dalle annualità per le quali, alla data dell’1.1.2026, non sia ancora decorso il termine di accertamento (sette anni da quando la dichiarazione avrebbe dovuto essere presentata). 
La liquidazione sembra quindi operare a partire dall’anno 2018 (dichiarazione che avrebbe dovuto essere presentata nel 2019), sempre che tale anno sia stato caratterizzato da omissione dichiarativa.
Base imponibile IVA per operazioni permutative e dazioni in
pagamento
Viene modificato il criterio di determinazione della base imponibile IVA per le operazioni permutative e le dazioni in pagamento (art. 11 del DPR 633/72).
A decorrere dall’1.1.2026, non si deve più fare riferimento al valore normale dei beni e dei servizi, ma all’ammontare complessivo di tutti i costi riferibili a tali cessioni o prestazioni.
Modifiche alla disciplina del “tax free shopping”
Con riferimento alla disciplina di non imponibilità IVA per gli acquisti di beni effettuati in Italia, da parte di “privati consumatori” domiciliati o residenti al di fuori del territorio dell’Unione europea, è prevista:
·       la definizione di modalità semplificate di rimborso dell’IVA all’uscita dal territorio doganale dell’Unione europea, con validazione unica per le fatture elettroniche intestate allo stesso cessionario, previa emanazione di uno specifico provvedimento attuativo;
·       l’estensione, da quattro a sei mesi, del termine previsto per la restituzione al cedente della fattura vistata in Dogana da parte del cessionario “privato consumatore”.
Contributo sui pacchi extra-UE di modico valore
Viene istituito un contributo da applicarsi alle spedizioni di beni:
·       provenienti da Paesi non appartenenti all’Unione europea;
·       di valore dichiarato non superiore a 150 euro.
Il contributo è pari a 2 euro ed è riscosso dagli Uffici delle Dogane all’atto dell’importazione definitiva delle merci oggetto delle spedizioni.
Il prelievo è istituito in coerenza con le disposizioni contenute nel Codice doganale dell’Unione ed è finalizzato alla copertura delle spese amministrative correlate agli adempimenti doganali relativi alle spedizioni di modico valore da Paesi terzi.
 
 
Aumento
delle aliquote della “Tobin tax”
 
 
 
Vengono raddoppiate le aliquote dell’imposta sulle transazioni finanziarie (c.d. “Tobin tax”), di cui all’art. 1 co. 491-495 della L. 228/2012.
Imposta sulle transazioni finanziarie
Si ricorda che l’imposta sulle transazioni finanziarie riguarda tre fattispecie:
·       i trasferimenti di proprietà di azioni e strumenti finanziari partecipativi di emittenti (art. 1 co. 491 della L. 228/2012);
·       i contratti derivati e sui titoli che abbiano come sottostante le azioni di cui sopra (art. 1 co. 492 della L. 228/2012);
·       le “operazioni ad alta frequenza” (art. 1 co. 495 della L. 228/2012).
L’imposta sui contratti derivati si applica in misura fissa e non è oggetto di modifiche.
Aumento delle aliquote
Le novità riguardano infatti le aliquote proporzionali dell’imposta sulle transazioni finanziarie. In particolare:
·       per i trasferimenti di azioni e strumenti finanziari (co. 491) in mercati non regolamentati, l’aliquota aumenta dallo 0,2% allo 0,4%;
·       per i trasferimenti di azioni e strumenti finanziari (co. 491) in mercati regolamentati, l’aliquota aumenta dallo 0,1% allo 0,2%;
·       per le operazioni ad alta frequenza (co. 495), l’aliquota aumenta dallo 0,02% allo 0,04%.
Decorrenza
Le nuove aliquote si applicano ai trasferimenti e alle operazioni effettuati a decorrere dall’1.1.2026.
Incremento dell’imposta sui premi delle assicurazioni RCA inerenti ai rischi infortunio del conducente e assistenza stradale
Vengono apportate modifiche alla disciplina dell’imposta sui premi delle assicurazioni per la responsabilità civile derivante dalla circolazione dei veicoli (RCA), in relazione ai rischi di infortunio del conducente e di assistenza stradale.
Norma interpretativa per il pregresso
Si stabilisce che l’art. 1-bis co. 1 secondo periodo della L. 1216/61 deve essere interpretato nel senso che sono escluse dall’ambito di applicazione dell’imposta del 12,5% di cui al primo periodo del medesimo co. 1 “le assicurazioni relative al rischio di infortunio del conducente e all’assistenza stradale, nel caso in cui il premio sia indicato in modo separato e distinto rispetto a quello relativo alle assicurazioni obbligatorie della responsabilità civile per i danni causati dalla circolazione di veicoli e natanti”.
Tale norma di interpretazione autentica, avente effetto retroattivo, implica l’assoggettamento ad imposta dei premi relativi al rischio infortunio del conducente e assistenza stradale, rispettivamente, nella misura del 2,5% e del 10%, laddove indicati nel contratto assicurativo in maniera separata e distinta rispetto a quello relativo alle assicurazioni obbligatorie della responsabilità civile per i danni causati dalla circolazione dei veicoli e dei natanti.
Applicazione dell’aliquota del 12,5%
Il suddetto art. 1-bis co. 1 secondo periodo della L. 1216/61 viene però espressamente modificato al fine di esplicitare che tra “le assicurazioni di altri rischi inerenti al veicolo o al natante o ai danni causati dalla loro circolazione” sono comprese anche quelle “relative al rischio di infortunio del conducente e quelle relative al rischio di assistenza stradale a prescindere dalla distinta indicazione nel contratto assicurativo”.
Tale prescrizione produce l’effetto di elevare:
·       dal 2,5% al 12,5% l’imposta sui premi delle polizze RCA inerenti al rischio infortunio del conducente;
·       dal 10% al 12,5% l’imposta sui premi delle polizze RCA inerenti al rischio di assistenza stradale.
In entrambi i casi, l’aumento si applica anche se il premio relativo ai suddetti rischi è indicato nel contratto in maniera separata e distinta rispetto a quello delle assicurazioni obbligatorie per la responsabilità civile.
Decorrenza
Le nuove regole sopra illustrate trovano applicazione in relazione ai contratti di assicurazione stipulati o rinnovati a decorrere dall’1.1.2026.
“Ristorno” a favore dei contraenti
Le imprese di assicurazione devono riconoscere ai contraenti, in riduzione all’ammontare dovuto, una somma corrispondente ad almeno i due terzi della maggiore imposta dovuta.
Versamento dell’imposta sui premi incassati nei primi 5 mesi del 2026
L’imposta dovuta sui premi relativi ai rischi infortunio del conducente e assistenza stradale incassati nei primi cinque mesi del 2026 deve essere versata entro il 30.6.2026.
Contributo al SSN sui premi delle assicurazioni dei veicoli e dei
natanti - Acconto
Viene introdotto un meccanismo di versamento, entro il 16 novembre di ogni anno, di un acconto del contributo del 10,5% sui premi delle assicurazioni dei veicoli e dei natanti (c.d. “contributo SSN”), pari all’85% dell’importo dovuto per l’anno precedente.
L’acconto versato in un determinato anno può essere scomputato, a partire dal successivo mese di febbraio, dai versamenti da eseguire nell’annualità successiva.
Esenzione dall’imposta di bollo su alcuni contratti
di credito
segue
Viene prevista una fattispecie di esenzione dall’imposta di bollo, altrimenti dovuta nella misura di 16 euro per ogni contratto, sui seguenti contratti di credito:
·       contratti di credito di importo inferiore a 200 euro;
·       contratti di credito nei quali è escluso il pagamento di interessi o di altri oneri;
·       contratti di credito a fronte dei quali il consumatore è tenuto a corrispondere esclusivamente commissioni per un importo non significativo se il rimborso deve avvenire entro tre mesi dall’utilizzo delle somme.
Decorrenza
L’esenzione si applica ai suddetti contratti di credito stipulati dal 20.11.2026.
Modifiche alla comunicazione per l’uso dei
contanti con
turisti esteri
Viene elevato da 1.000 a 5.000 euro il limite di importo oltre il quale i commercianti al minuto e i soggetti assimilati e le agenzie di viaggio sono tenuti a comunicare all’Agenzia delle Entrate i pagamenti ricevuti in contanti, per le operazioni legate al turismo, da parte di soggetti con residenza al di fuori del territorio dello Stato italiano.
Incremento dell’imposta di soggiorno
per il 2026
Viene estesa all’anno 2026 la facoltà degli enti locali di incrementare l’imposta di soggiorno nella misura di cui all’art. 1 co. 492 della L. 213/2023.
Tale facoltà compete a:
·       Comuni capoluogo di Provincia;
·       unioni di Comuni;
·       Comuni inclusi negli elenchi regionali delle località turistiche o città d’arte.
Misura dell’incremento
L’imposta di soggiorno può essere incrementata fino a 2 euro per notte di soggiorno.
Contributi per Roma capitale e il Comune di Venezia
Possono essere incrementati, nella medesima misura, anche i contributi previsti per:
·       Roma Capitale, di cui all’art. 14 co. 16 lett. e) del DL 78/2010;
·       il Comune di Venezia, di cui all’art. 1 co. 1129 della L. 145/2018.
 
 

 

Dott. Mario Borsato
Dott. Luciano Bovinelli
Dott. Franco Morandin
2026
LEGGE DI BILANCIO 2026 - PRIMA PARTE
LEGGE DI BILANCIO 2026 - SECONDA PARTE
LEGGE DI BILANCIO 2026 - TERZA PARTE
LEGGE DI BILANCIO 2026 - QUARTA PARTE
LEGGE DI BILANCIO 2026 - QUINTA PARTE
2025
LEGGE DI BILANCIO 2025 - PARTE PRIMA
LEGGE DI BILANCIO 2025 - PARTE SECONDA
LEGGE DI BILANCIO 2025 - PARTE TERZA
LEGGE DI BILANCIO 2025 - PARTE QUARTA
LEGGE DI BILANCIO 2025 - PARTE QUINTA
2024
LEGGE DI BILANCIO 2024-PRINCIPALI NOVITA'
DECRETO "ANTICIPI" CONVERTITO-PRINCIPALI NOVITA'
DECRETO "SUPERBONUS" - PRINCIPALI NOVITA'
DECRETO "MILLEPROROGHE"- PRINCIPALI NOVITA'
DLGS. "RIFORMA IRPEF E IRES"
2023
LEGGE DI BILANCIO 2023 - PARTE 3
LEGGE DI BILANCIO 2023 - PARTE 1
LEGGE DI BILANCIO 2023 - PARTE 2
DECRETO "MILLEPROROGHE"
2022
LEGGE DI BILANCIO 2022 - PARTE 2
LEGGE DI BILANCIO 2022 - PARTE 1
LEGGE DI BILANCIO 2022 - PARTE 3
2021
LEGGE DI BILANCIO 2021 - SECONDA PARTE
LEGGE DI BILANCIO 2021 - PRIMA PARTE
LEGGE DI BILANCIO 2021 - TERZA PARTE
EMERGENZA CORONAVIRUS-DECRETO SOSTEGNI-BIS
2020
LEGGE DI BILANCIO 2020 (L. 27.12.2019 n. 160)
EMERGENZA CORONAVIRUS - PROROGHE
ULTERIORI DISPOSIZIONI DPCM 22 MARZO
EMERGENZA CORONAVIRUS - 2° D.L.
DPCM 10 04 ATTIVITA' AUTORIZZATE
EMERGENZA CORONAVIRUS - DECRETO RILANCIO
EMERGENZA CORONAVIRUS-SOSPENSIONE DEI VERSAMENTI
EMERGENZA CORONAVIRUS "DECRETO AGOSTO" - Novità
EMERGENZA CORONAVIRUS - DECRETO "RISTORI QUATER"
2019
REGIME FORFETARIO
LEGGE DI BILANCIO 2019 PARTE PRIMA
LEGGE DI BILANCIO 2019 PARTE SECONDA
NOVITA' SINDACI E REVISORI
PROVA DELLE CESSIONI INTRACOMUNITARIE
2018
SCADENZARIO 2018
NOVITA' FISCALI
INTERVENTI DI RECUPERO EDILIZIO
2017
DECRETO FISCALE 2017
LEGGE DI BILANCIO 2017
SCADENZARIO 2017
COMPENSAZIONE MODELLO F24
2016
LEGGE DI STABILITA' E NOVITA' FISCALI 2016
2015
LEGGE DI STABILITA' E NOVITA' FISCALI
2014
SCADENZARIO 2014
LEGGE DI STABILITA' - NOVITA' FISCALI
ESTENSIONE UTILIZZO MODELLO F24 TELEMATICO
2013
LEGGE DI STABILITA'
SCADENZARIO ANNO 2013
AUMENTO ALIQUOTA IVA
2012
MANOVRA MONTI
SCADENZARIO
DECR. SVILUPPO
2011
FINANZIARIA 2011
SCADENZARIO 2011
CEDOLARE SECCA SUGLI AFFITTI
LA MANOVRA ECONOMICA
2010
FINANZIARIA 2010
UNICO 2010
MANOVRA CORRETTIVA
OMAGGI - VALORE UNITARIO
2009
FINANZIARIA 2009
SCADENZARIO 2009
RIMBORSI SPESE
TASSA ANNUALE VIDIMAZIONE LIBRI SOCIALI
SCHEDA DI TRASPORTO D.M. 554/09
PRESTAZIONI SENZA CORRISPETTIVO
RIMBORSO DA IRAP
"TREMONTI - TER" - D.L. 78/2009
CAPITALIZZAZIONE SOCIETARIA
COMPENSAZIONI DEI CREDITI IVA