
LEGGE DI BILANCIO 2026 - SECONDA PARTE
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Argomento
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Descrizione
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Criptovalute -
Imposizione al 26% dei redditi da stablecoins |
Viene previsto un regime speciale per le operazioni che riguardano le c.d. “stablecoins” denominate in euro.
Si interviene infatti sulle plusvalenze e gli altri redditi che derivano dal rimborso, dalla cessione a titolo oneroso, dalla permuta e dalla detenzione delle cripto-attività di cui all’art. 67 co. 1 lett. c-sexies) del TUIR, le quali, dall’1.1.2026, sconteranno l’imposta sostitutiva del 33% come previsto dalla legge di bilancio 2025.
La novità è rappresentata dall’applicazione dell’aliquota del 26%, in luogo di quella ordinaria del 33%, ai redditi diversi derivanti da operazioni di detenzione, cessione o impiego di token di moneta elettronica denominati in euro.
Ai fini del regime di tassazione agevolato, per token di moneta elettronica denominati in euro si intendono i token il cui valore è stabilmente ancorato all’euro e i cui fondi di riserva sono detenuti integralmente in attività denominate in euro presso soggetti autorizzati nell’Unione europea.
Si stabilisce, infine, che non costituisce realizzo di plusvalenza o minusvalenza la mera conversione tra euro e token di moneta elettronica denominati in euro, né il rimborso in euro del relativo valore nominale.
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Presunzione di imprenditorialità delle locazioni brevi
segue
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Si interviene sulla disciplina delle locazioni brevi (di cui all’art. 4 del DL 50/2017), modificando l’art. 1 co. 595 della L. 178/2020, che sancisce la presunzione di imprenditorialità delle locazioni brevi.
Locazioni brevi
Si ricorda che si definiscono locazioni brevi “i contratti di locazione di immobili ad uso abitativo di durata non superiore a 30 giorni, ivi inclusi quelli che prevedono la prestazione dei servizi di fornitura di biancheria e di pulizia dei locali, stipulati da persone fisiche, al di fuori dell’esercizio di attività d’impresa, direttamente o tramite soggetti che esercitano attività di intermediazione immobiliare, ovvero soggetti che gestiscono portali telematici, mettendo in contatto persone in cerca di un immobile con persone che dispongono di unità immobiliari da locare”.
Tali contratti possono accedere alla cedolare secca, con aliquota del 26%, con l’eccezione di un immobile destinato alla locazione breve, scelto dal contribuente nella dichiarazione dei redditi, al quale può trovare applicazione l’aliquota del 21%.
Presunzione di imprenditorialità
A partire dal 2021, è stata introdotta una presunzione di imprenditorialità che esclude l’applicabilità della disciplina delle locazioni brevi in caso di destinazione alla locazione breve, nel periodo d’imposta, di un determinato numero di appartamenti.
Dal 2021 al 2025, la soglia di appartamenti compatibile con la locazione breve era di 4 immobili. A partire da 5 appartamenti, scattava la presunzione di imprenditorialità, con tutte le conseguenze in tema di IVA, INPS, reddito d’impresa, ecc.
A partire dal periodo d’imposta 2026, solo chi loca con contratti di locazione breve al massimo 2 appartamenti potrà applicare la disciplina delle locazioni brevi.
Da 3 appartamenti in su scatta la presunzione di imprenditorialità, con tutte le conseguenze in tema di apertura della partita IVA, posizione previdenziale, esclusione della cedolare secca e reddito d’impresa.
Rapporto con le aliquote della cedolare secca
Non sono state modificate, invece, le aliquote della cedolare secca sulle locazioni brevi. Pertanto, dal periodo d’imposta 2026:
· chi loca un solo appartamento con contratti di locazione breve (anche tramite intermediario) potrà continuare ad applicare la cedolare secca del 21%;
· chi loca due appartamenti con contratti di locazione breve (anche tramite intermediario) potrà applicare ad uno di essi l’aliquota del 21% e all’altro dovrà applicare quella del 26%;
· chi loca tre appartamenti fuoriesce dalla disciplina delle locazioni brevi e non applica la cedolare secca.
Computo dei tre appartamenti
Ai fini della valutazione della presunzione di imprenditorialità, rientrano nel computo degli appartamenti solo i contratti di locazione breve; quindi, sono esclusi i contratti di locazione “non breve” c.d. “4+4” o “3+2”.
Inoltre, se con più contratti di locazione breve sono locate differenti stanze dello stesso appartamento, si considera un solo appartamento.
Per computare l’appartamento è però sufficiente aver stipulato anche un solo contratto di locazione breve nel periodo d’imposta (ad esempio di durata di due soli giorni).
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Causa di
esclusione dal regime forfetario |
Il regime forfetario per imprenditori individuali e lavoratori autonomi non è applicabile se sono percepiti redditi di lavoro dipendente e a questi assimilati, di cui agli artt. 49 e 50 del TUIR, eccedenti l’importo di 30.000 euro. Il periodo da considerare per il calcolo del limite è l’anno precedente a quello in cui si intende accedere o permanere nel regime.
Per l’anno 2025, questa soglia era stata incrementata a 35.000 euro. La legge di bilancio 2026 estende il limite di 35.000 euro anche per il 2026.
Pertanto, per utilizzare il regime nel 2026, occorre considerare i redditi percepiti nel 2025; ove il limite di 35.000 euro sia superato, il soggetto non può applicare il regime per il 2026.
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Iper-ammortamenti
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Per i titolari di reddito d’impresa, viene prevista l’introduzione degli iper-ammortamenti, vale a dire la maggiorazione, ai fini delle imposte sui redditi, del costo di acquisizione dei beni agevolabili 4.0 e 5.0 con esclusivo riferimento alla determinazione delle quote di ammortamento e dei canoni di locazione finanziaria.
Beni agevolabili
Sono agevolabili gli investimenti effettuati dall’1.1.2026 al 30.9.2028 in beni:
· materiali e immateriali strumentali nuovi 4.0 (aggiornati nei nuovi Allegati alla legge di bilancio 2026);
· materiali nuovi strumentali all’esercizio d’impresa finalizzati all’autoproduzione di energia da fonti rinnovabili destinata all’autoconsumo;
· prodotti in uno degli Stati membri dell’Unione europea o in Stati aderenti all’Accordo sullo Spazio economico europeo;
· destinati a strutture produttive ubicate nel territorio dello Stato.
Misura della maggiorazione
Il costo di acquisizione dei beni agevolati è maggiorato nella misura del:
· 180% per gli investimenti fino a 2,5 milioni di euro;
· 100% per gli investimenti oltre 2,5 milioni e fino a 10 milioni di euro;
· 50% per gli investimenti oltre 10 milioni e fino a 20 milioni di euro.
Modalità di accesso
Per l’accesso al beneficio l’impresa dovrà trasmettere, in via telematica tramite una piattaforma sviluppata dal GSE, sulla base di modelli standardizzati, apposite comunicazioni e certificazioni concernenti gli investimenti agevolabili.
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Modifiche alla
disciplina dei dividendi e delle plusvalenze segue
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Viene mantenuto il regime di esclusione parziale dei dividendi per i soggetti imprenditori alla condizione che la partecipazione detenuta:
· sia almeno pari al 5% in termini di partecipazione al capitale;
· ovvero, in alternativa, abbia un valore fiscale almeno pari a 500.000 euro.
Analoga condizione è prevista per l’esenzione delle plusvalenze su partecipazioni, sempre per i soli soggetti imprenditori.
Per i contratti di associazione in partecipazione, si ha riguardo al solo requisito del valore fiscale.
Se i requisiti di partecipazione minima sopra indicati non sono rispettati, i dividendi e le plusvalenze sono integralmente imponibili.
Dividendi
Le modifiche in commento riguardano gli artt. 59 e 89 del TUIR e interessano, conseguentemente:
· le società di persone commerciali e le persone fisiche che detengono la partecipazione in regime di impresa (soggetti che possono fare valere l’esclusione dal reddito nella misura del 60%, 50,28% o 41,86%);
· le società di capitali e gli enti commerciali (soggetti che possono fare valere l’esclusione dal reddito nella misura del 95%).
Inoltre, gli stessi requisiti partecipativi devono essere rispettati dalle società ed enti non residenti affinché possano beneficiare della ritenuta a titolo d’imposta nella misura ridotta dell’1,20% sui dividendi di fonte italiana (in caso contrario, rimane la possibilità di fare valere le ritenute nella misura prevista dalle Convenzioni).
Il nuovo requisito legato all’entità della partecipazione si applica alle distribuzioni dell’utile e delle riserve deliberate a decorrere dall’1.1.2026.
Plusvalenze
Le modifiche in commento riguardano gli artt. 58 e 87 del TUIR e riguardano, conseguentemente:
· le società di persone commerciali e le persone fisiche che detengono la partecipazione in regime di impresa (soggetti che possono fare valere l’esenzione nella misura del 50,28% o 41,86%);
· le società di capitali e gli enti commerciali (soggetti che possono fare valere l’esenzione nella misura del 95%).
Il nuovo requisito (partecipazione minima del 5%, ovvero con valore fiscale minimo di 500.000 euro) si aggiunge agli ulteriori requisiti per la participation exemption (periodo di possesso della partecipazione, prima iscrizione della stessa tra le immobilizzazioni finanziarie, residenza fiscale della partecipata in uno Stato a fiscalità ordinaria ed esercizio, da parte della partecipata, di imprese commerciali).
Il nuovo requisito legato all’entità della partecipazione si applica alle plusvalenze realizzate in relazione alla cessione di partecipazioni acquisite dall’1.1.2026.
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Frazionamento delle plusvalenze - Eliminazione per le plusvalenze realizzate dal 2026
segue
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Viene modificata in modo significativo la disciplina della rateizzazione delle plusvalenze nell’ambito del reddito di impresa di cui all’art. 86 co. 4 del TUIR.
Tassazione delle plusvalenze nel periodo d’imposta di realizzo
Viene stabilito che le plusvalenze realizzate sui beni strumentali, patrimoniali e sulle partecipazioni diverse da quelle esenti ai sensi dell’art. 87 del TUIR concorrono a formare il reddito per l’intero ammontare nell’esercizio in cui sono state “realizzate”.
Viene quindi meno, per la generalità dei beni, la previgente facoltà di rateizzazione in 5 periodi d’imposta, a condizione che i beni siano stati posseduti per un periodo non inferiore a 3 anni.
Facoltà di frazionamento in un massimo di cinque periodi d’imposta
Sempre in base all’art. 86 co. 4 del TUIR riformulato, rimangono invece ferme le regole per le plusvalenze realizzate a seguito di cessioni di azienda o rami d’azienda, le quali possono essere rateizzate fino ad un massimo di 5 periodi d’imposta, a condizione che l’azienda o il ramo d’azienda sia stato posseduto per un periodo non inferiore a 3 anni.
Le previgenti regole rimangono valide anche per le plusvalenze realizzate mediante cessione dei diritti all’utilizzo esclusivo della prestazione dell’atleta per le società sportive professionistiche, le quali, se i diritti sono stati posseduti per un periodo non inferiore a 2 anni, concorrono a formare il reddito:
· in quote costanti in un massimo di 5 periodi nei limiti della parte proporzionalmente corrispondente al corrispettivo eventualmente conseguito in denaro;
· nell’esercizio in cui sono realizzate, per la residua parte.
Indicazione nella dichiarazione dei redditi
Nei casi previsti, resta fermo che la scelta deve risultare dalla dichiarazione dei redditi; in caso di omessa presentazione della dichiarazione, la plusvalenza concorre a formare il reddito per l’intero ammontare nell’esercizio in cui è stata realizzata.
Decorrenza
Le modifiche si applicano alle plusvalenze realizzate dal periodo d’imposta successivo a quello in corso al 31.12.2025 (2026, per i soggetti “solari”).
Acconti 2026
Nella determinazione dell’acconto dovuto per il periodo di imposta successivo a quello in corso al 31.12.2025 (2026, per i soggetti “solari”) si assume, quale imposta del periodo precedente, quella che sarebbe determinata applicando le nuove disposizioni.
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Azioni proprie, stock options
e attività immateriali segue
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Vengono previste, con effetto per il solo 2026:
· la tassazione del differenziale tra il corrispettivo di cessione e il costo di acquisto delle azioni proprie;
· l’estensione alle operazioni con pagamento basato su azioni regolate per cassa (c.d. “stock grant cash settled”) del regime di deducibilità al momento dell’effettiva assegnazione delle azioni;
· per i soli soggetti IAS adopter, la deducibilità del costo dei marchi, dell’avviamento e delle attività immateriali a vita utile indefinita in misura non superiore a 1/18 del loro valore, a partire dal periodo d’imposta in cui sono imputati a Conto economico i relativi costi e fino a concorrenza di questi ultimi.
Le operazioni in questione dovranno essere rendicontate in un apposito prospetto della dichiarazione dei redditi.
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Assegnazione agevolata di
beni ai soci e trasformazione in società semplice |
Viene riproposta la disciplina agevolata delle seguenti operazioni:
· assegnazione e cessione ai soci di beni immobili (con l’eccezione di quelli strumentali per destinazione) e di beni mobili registrati (es. autovetture) non strumentali;
· trasformazione in società semplice di società, di persone o di capitali, che hanno per oggetto esclusivo o principale la gestione dei predetti beni.
Possono rientrare nell’agevolazione le operazioni poste in essere entro il 30.9.2026.
Imposte sostitutive
I benefici fiscali si sostanziano:
· nell’imposizione sostitutiva dell’8% (10,5% per le società che risultano di comodo per almeno 2 anni nel triennio 2023-2025) sulle plusvalenze realizzate sui beni assegnati ai soci, o destinati a finalità estranee all’esercizio dell’impresa a seguito della trasformazione;
· nell’imposizione sostitutiva del 13% sulle riserve in sospensione d’imposta annullate a seguito delle operazioni agevolate.
Per la determinazione della base imponibile dell’imposta sostitutiva dell’8% è possibile assumere, in luogo del valore normale degli immobili, il loro valore catastale.
Le società interessate sono tenute a versare le imposte sostitutive dovute:
· per il 60% entro il 30.9.2026;
· per il rimanente 40% entro il 30.11.2026.
Imposte indirette
Nell’ambito delle operazioni agevolate, le aliquote dell’imposta di registro proporzionale sono ridotte alla metà e le imposte ipotecaria e catastale sono dovute in misura fissa.
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Estromissione agevolata
dell’immobile dell’imprenditore individuale segue
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Vengono riaperti i termini della disciplina agevolativa dell’estromissione dell’immobile strumentale dell’imprenditore individuale, che consente di fare transitare l’immobile dalla sfera imprenditoriale a quella personale con un’imposizione ridotta.
Ambito soggettivo
Possono beneficiare delle agevolazioni gli imprenditori che risultano in attività:
· sia alla data del 30.9.2025;
· sia alla data dell’1.1.2026 (data alla quale sono riferiti gli effetti dell’estromissione).
Ambito oggettivo
L’estromissione agevolata riguarda gli immobili strumentali per natura e gli immobili strumentali per destinazione. Gli immobili oggetto dell’agevolazione:
· devono essere posseduti al 30.9.2025 e a tale data presentare il requisito della strumentalità;
· devono risultare posseduti anche alla data dell’1.1.2026.
Imposta sostitutiva
Il regime agevolativo in commento prevede:
· l’assoggettamento della plusvalenza derivante dall’estromissione ad un’imposta sostitutiva pari all’8%;
· la possibilità di determinare la plusvalenza assumendo, in luogo del valore normale dell’immobile, il suo valore catastale.
Adempimenti
Ai fini delle agevolazioni in esame:
· l’operazione deve avvenire tra l’1.1.2026 e il 31.5.2026, anche mediante comportamento concludente (es. annotazione nelle scritture contabili);
· l’imposta sostitutiva deve essere corrisposta per il 60% entro il 30.11.2026 e per il rimanente 40% entro il 30.6.2027.
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Affrancamento
straordinario delle riserve |
Viene riproposta, per tutti i soggetti che hanno in bilancio riserve in sospensione d’imposta, la possibilità di affrancarle mediante il pagamento di un’imposta sostitutiva delle imposte sui redditi e dell’IRAP.
Con l’affrancamento, le riserve da un punto di vista fiscale assumono la natura di ordinarie riserve di utili, distribuibili ai soci senza alcun ulteriore onere per la società.
Riserve affrancabili
Possono essere affrancate – in linea generale – tutte le riserve in sospensione d’imposta, indipendentemente dalla legge in base alla quale sono state costituite. L’affrancamento può essere effettuato in relazione a tutte o solo ad alcune delle riserve in sospensione d’imposta, e può essere integrale o parziale.
Le riserve devono essere esistenti nel bilancio dell’esercizio in corso al 31.12.2024, e possono essere affrancate fino all’importo che residua al termine dell’esercizio in corso al 31.12.2025.
Imposta sostitutiva
L’imposta sostitutiva si applica nella misura del 10% ed è liquidata nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo d’imposta in corso al 31.12.2025.
Il versamento deve essere effettuato obbligatoriamente in quattro rate di pari importo, la prima avente scadenza entro il termine previsto per il versamento a saldo delle imposte sui redditi relative al periodo d’imposta in corso al 31.12.2025 e le altre entro il termine per il versamento a saldo delle imposte sui redditi relative agli esercizi successivi.
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Dott. Mario Borsato
Dott. Luciano Bovinelli
Dott. Franco Morandin
Dott. Luciano Bovinelli
Dott. Franco Morandin
- 2026
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LEGGE DI BILANCIO 2026 - SECONDA PARTE
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LEGGE DI BILANCIO 2025 - PARTE PRIMA
LEGGE DI BILANCIO 2025 - PARTE SECONDA
LEGGE DI BILANCIO 2025 - PARTE TERZA
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EMERGENZA CORONAVIRUS - PROROGHE
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EMERGENZA CORONAVIRUS - 2° D.L.
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EMERGENZA CORONAVIRUS - DECRETO RILANCIO
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