
DECR. SVILUPPO
La legge, 07/08/2012 n. 134, ha convertito con modificazioni il D.L. 83/2012 ( cd. DECRETO “SVILUPPO”) contenente disposizioni a favore della crescita, dello sviluppo e della competitività.
Di seguito vengono illustrate le principali disposizioni aventi rilevanza fiscale in essa contenuta:
--- IVA – CESSIONI E LOCAZIONI DI NUOVE COSTRUZIONI (Art. 9): i costruttori di immobili abitativi e i soggetti che su tali immobili eseguono interventi di ristrutturazione possono evitare le conseguenze dell’esenzione Iva in particolare:
- Cessa l’esenzione Iva sulle locazioni (poste in essere in attesa di cedere l’immobile).
- Cessa l’esenzione iva per le cessioni di immobili abitativi anche oltre i cinque anni dal termine dei lavori.
- INTERVENTI DI RECUPERO: la detrazione passa dall'attuale 36% al 50% ed il limite massimo di spesa passa da 48.000 a 96.000 euro, però per un periodo limitato, infatti il periodo interessato va dal 26 giugno 2012 al 30 giugno 2013; dal 1 luglio 2013 si tornerà al 36% e al tetto precedente di 48.000 euro.
- RISPARMIO ENERGETICO: la detrazione IRPEF per le spese per la riqualificazione energetica degli edifici rimarrà pari al 55% fino al 30 giugno 2013 per poi passare dal 01/07/2013 al 36% con i limiti di spesa previsti dalle diverse tipologie di lavori.
--- LIQUIDAZIONE IVA PER CASSA (Art. 32 bis): Tale disciplina consente l'introduzione di un regime di “contabilità di cassa” al fine di posticipare il versamento dell'Iva dovuta all'Erario al momento dell'effettivo pagamento dei corrispettivi e non dell’emissione della fattura; tale regime sarà opzionale e saranno interessati a tale norma i soggetti passivi Iva con un volume d'affari non superiore a 2 milioni di euro a decorrere dal 1° dic. 2012. Con questo regime l'Iva sulle cessioni di beni/prestazioni di servizi diventa esigibile (e dunque deve essere versata all'erario) al momento dell’incasso dei corrispettivi relativi alle operazioni effettuate, con lo stesso criterio sarà però detraibile l’iva, per chi adotta questo regime, non in base alle fatture ricevute ma in base alle fatture pagate. In generale il diritto alla detrazione in capo al cessionario, prescindendo dal regime adottato, sorgerà al momento di effettuazione della operazione anche se il corrispettivo non è stato pagato.
--- DEDUCIBILITA' DELLE PERDITE SU CREDITI (Art. 33): vengono introdotte ulteriori ipotesi di deducibilità ex lege delle perdite su crediti: le perdite su crediti sono deducibili se risultano da elementi certi e precisi. Tali elementi sussistono quando alternativamente:
1. il credito è di modesta entità (vale a dire di importo non superiore a € 5.000 per le imprese di più rilevante dimensione e non superiore a € 2.500 per le altre imprese) e sono decorsi sei mesi dalla scadenza di pagamento del credito stesso;
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- 26% per il 2010 e il 2011;- 31% per il 2016;
- 27% per il 2012 e il 2013;
- 32% per il 2017;
- 28% per il 2014;
- 33% per il 2018;
- 30% per il 2015;
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- 17% per gli anni 2008/2011;
- 21% per il 2014;
- 18% per il 2012- 22% per il 2015;
- 20% per il 2013;
- 24% per il 2016;
Dott. Luciano Bovinelli
Dott. Franco Morandin
- 2023
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LEGGE DI BILANCIO 2023 - PARTE 3
LEGGE DI BILANCIO 2023 - PARTE 1
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DECRETO "MILLEPROROGHE"
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