Circolari


LEGGE DI BILANCIO 2017

 

LE NOVITA' FISCALI DELLA LEGGE DI BILANCIO 2017
La legge di Bilancio 11/12/2016 n° 232, è stata pubblicata nella G.U. il g. 21/12/2016 ed è entrata  in vigore a partire dal 1° gennaio 2017. 
Si riporta di seguito una sintesi delle principali novità.
AGEVOLAZIONI
Detrazioni per interventi di efficienza energetica
Legge di Bilancio 2017 - Art. 1 comma 2
È stata prorogata per il 2017 la detrazione del 65% prevista per interventi di riqualificazione energetica. Inoltre, fino al 2021 è prevista una detrazione del 70% per gli interventi di riqualificazione energetica di parti comuni degli edifici condominiali, che interessino l’involucro dell’edificio con un’incidenza superiore al 25% della superficie disperdente lorda dell’edificio medesimo; una detrazione del 75% invece è stabilita per le spese sostenute per interventi di riqualificazione energetica relativi alle parti comuni di edifici condominiali finalizzati a migliorare la prestazione energetica invernale ed estiva. L’importo massimo per la detrazione è fissato in 40.000 euro per unità immobiliare che compone l’edificio.
AGEVOLAZIONI
Detrazioni per ristrutturazioni e bonus mobili
Legge di Bilancio 2017 - Art. 1 comma 2
È stata prorogata anche per il 2017 la detrazione del 50% per interventi di ristrutturazione edilizia fino a un massimo di 96.000 euro per unità immobiliare.
Anche il bonus mobili è stato prorogato per il 2017. Il bonus si applica anche a coloro i quali hanno iniziato i lavori di ristrutturazione nel 2016 per le spese sull’arredamento sostenute nel 2017. La detrazione, da ripartire in 10 quote annuali, spetta per il 50% delle spese sostenute, per un massimo di 10.000 euro, per l’acquisto di mobili e grandi elettrodomestici di classe non inferiore ad A+ (A per i forni) al fine di arredare un immobile oggetto di ristrutturazione.
Non è stato invece prorogato il bonus legato all’acquisto da parte delle giovani coppie.
AGEVOLAZIONI
“Sismabonus”
Legge di Bilancio 2017 - Art. 1 comma 2-3
Dal 2017 è prevista una detrazione del 50% da ripartire in 5 quote annuali dei costi sostenuti per l’adeguamento antisismico degli edifici.
Qualora dagli interventi di adeguamento antisismico derivi una riduzione del rischio tale da determinare il passaggio ad una classe di rischio inferiore la detrazione sarà del 70% e non del 50%; se il passaggio sarà di due classi di rischio si avrà una detrazione del’80%.
Per le parti comuni di edifici condominiali le percentuali saranno rispettivamente del 75 e 85%.
Il tetto massimo di spesa rimane fissato in 96.000 euro per unità immobiliare e si includono le spese per la classificazione e la verifica sismica degli immobili.
La detrazione sarà applicabile nelle zone sismiche ad alta pericolosità (zona 1 e 2) e anche nella zona sismica 3.
AGEVOLAZIONI
Riqualificazione delle strutture ricettive
Legge di Bilancio 2017 - Art. 1 comma 4-5
È stato prorogato per il 2017 e 2018 il credito d’imposta per la riqualificazione delle strutture ricettive nella misura del 65% ed esteso alle strutture che svolgono attività agrituristica. Il credito d’imposta va ripartito in due quote annuali a partire dall’esercizio successivo a quello in cui sono stati svolti gli interventi.
AGEVOLAZIONI
Proroga Superammortamento
Legge di Bilancio 2017 - Art. 1 comma 8-10
È stato prorogato il superammortamento del 40% per investimenti in beni strumentali nuovi effettuati entro il 31 dicembre 2017, oppure entro il 30 giugno 2018 a condizione che entro il 31 dicembre 2017 il relativo ordine risulti accettato dal venditore e sia avvenuto il pagamento di acconti in misura almeno pari al 20% del costo di acquisizione.
A decorrere dal 1° gennaio 2017 non godranno più dell’agevolazione i veicoli a deducibilità limitata; restano quindi agevolabili quelli strumentali all’attività d’impresa quali furgoni, autocarri, taxi e auto di noleggiatori o scuole guida.
 
AGEVOLAZIONI
Iperammortamento
Legge di Bilancio 2017 - Art. 1 comma 9-14
Alcuni beni strumentali ad alto contenuto tecnologico godranno di un IPER ammortamento: il costo di acquisizione sarà maggiorato del 150% (e non solo del 40%).
Gli investimenti devono essere effettuati entro il 31 dicembre 2017, oppure entro il 30 giugno 2018 a condizione che entro il 31 dicembre 2017 il relativo ordine risulti accettato dal venditore e sia avvenuto il pagamento di acconti in misura almeno pari al 20% del costo di acquisizione.
Per fruire dell’agevolazione il legale rappresentante dell’impresa deve offrire una dichiarazione oppure, per i beni con costo di acquisizione superiore a 500.000 euro, occorre una perizia tecnica giurata rilasciata da un ingegnere o da un perito industriale iscritti nei rispettivi albi professionali o da un ente di certificazione accreditato, attestante che il bene possiede caratteristiche tecniche tali da includerlo tra i bene elencati negli allegati prodotti dalla legge di Bilancio ed è interconnesso al sistema aziendale di gestione della produzione o alla rete di fornitura.
È prevista la possibilità di fruire della maggiorazione ordinaria del 40% per gli investimenti in beni immateriali strumentali, come ad esempio i software funzionali ai processi tecnologici.
AGEVOLAZIONI
Credito d’imposta per l’attività di ricerca e sviluppo
Legge di Bilancio 2017 - Art. 1 comma 15-16
Il credito d’imposta per le attività di ricerca e sviluppo è stato prorogato fino al 31 dicembre 2020.
Dal 1 gennaio 2017 il bonus viene potenziato e sarà pari al 50% delle spese sostenute in eccedenza rispetto alla media degli investimenti in ricerca e sviluppo realizzati nei tre periodi d’imposta precedenti a quello in corso al 31 dicembre 2015.
È stato innalzato anche l’importo massimo fruibile che passa da 5 a 20 milioni di euro.
Il beneficio spetta alle imprese residenti nel territorio dello Stato Italiano e anche e stabili organizzazioni in Italia di soggetti non residenti che effettuano attività di ricerca e sviluppo nel caso di contratti stipulati con imprese residenti o localizzate in altri Stati membri dell’Unione europea, negli Stati aderenti all’Accordo sullo Spazio economico europeo oppure in Stati compresi nella white list.
Il credito d’imposta è fruibile solo in compensazione dal periodo d’imposta successivo a quello in cui i costi per le attività in ricerca e sviluppo sono stati sostenuti.
REDDITO D'IMPRESA
Regime di cassa per le imprese in contabilità semplificata
Legge di Bilancio 2017 - Art. 1 comma 17-23
Per le imprese individuali e le società in contabilità semplificata dal 2017 si passerà dal criterio di competenza al criterio di cassa. L’imponibile sarà dunque rappresentato dalla differenza tra l’ammontare dei ricavi e degli altri proventi percepiti nel periodo di imposta e l’ammontare delle spese sostenute nello stesso periodo nell’esercizio dell’attività di impresa.
Entrano nel conteggio dei ricavi anche il valore normale dei beni destinati al consumo personale o familiare dell'imprenditore.
Il passaggio al regime di cassa sarà automatico e il contribuente non dovrà esercitare alcuna opzione; qualora si volesse continuare a determinare costi e ricavi con il principio della competenza occorre passare alla contabilità ordinaria.
In alternativa è possibile optare (per un triennio) per il regime di cassa “virtuale”, con il quale si presume che la data di registrazione dei documenti coincida con quella in cui è intervenuto il relativo incasso o pagamento.
N.B. quest’ultimo regime pare di più semplice attuazione, richiedendo l’aggiornamento delle movimentazioni di cassa e banca.
IMPOSTE SOSTITUTIVE
Nuova Imposta sul Reddito d’Impresa (IRI) per i soggetti IRPEF
Legge di Bilancio 2017 - Art. 1 comma 547-549
La Legge di Bilancio 2017 prevede un nuovo art. 55-bis del Tuir, che regolamenta l’Imposta sul Reddito d’Impresa (IRI).
L’IRI è una imposta “opzionale” alla quale potranno aderire gli imprenditori individuali e le società in nome collettivo e in accomandita semplice in regime di contabilità ordinaria e anche le società a responsabilità limitata trasparenti.
L’IRI è un’imposta sostitutiva dell’IRPEF che si applica con l’aliquota prevista per l’IRES (24% dal periodo d’imposta 2017) sulla quota di utili non distribuiti e quindi trattenuti presso l’impresa;
 
AGEVOLAZIONI
Rivalutazione di terreni, quote e beni d’impresa
Legge di Bilancio 2017 - Art. 1 comma 554-564
Sono stati prolungati i termini per la rivalutazione di terreni, partecipazioni e beni d’impresa.
In merito ai terreni e alle partecipazioni in società non quotate posseduti al 1° gennaio 2017, entro il 30 giugno 2017 andrà redatta e giurata la perizia di stima e nel medesimo termine andrà versata l’imposta sostitutiva dell’8%.
Per i beni d’impresa, esclusi quelli alla cui produzione o al cui scambio è destinata l’attività d’impresa, questi devono risultare dal bilancio relativo all’esercizio in corso al 31 dicembre 2015 ed essere ancora presenti nel bilancio successivo. Il riconoscimento fiscale dei maggiori valori avviene con il pagamento di una imposta sostitutiva pari al 16% sui beni ammortizzabili e al 12% sugli altri beni. Si può anche affrancare il saldo di rivalutazione derivante dalla iscrizione dei maggiori valori mediante un’imposta sostitutiva del 10%.
AGEVOLAZIONI
Cessione, assegnazione ed estromissione agevolata di beni ai soci
Legge di Bilancio 2017 - Art. 1 comma 565-566
Sono stati riaperti i termini fino al 30 settembre 2017 per la cessione o l’assegnazione di alcuni beni ai soci e l’estromissione dei beni immobili dal patrimonio dell’imprenditore individuale. I versamenti della relativa imposta sostitutiva andranno effettuati entro il 30 novembre 2017 e il 16 giugno 2018.
IVA
Nota di variazione IVA nell’ambito delle procedure concorsuali
Legge di Bilancio 2017 - Art. 1 comma 567
È stata cancellata (prima ancora che entrasse in vigore) la norma introdotta dalla legge n. 208/2015, che consentiva di emettere la nota di credito per il recupero dell’IVA alla data di apertura della procedura concorsuale.
La possibilità di emettere la nota di credito resta così relegata, in caso di mancato pagamento per procedure concorsuali, solo a seguito della conclusione infruttuosa della procedura.
IVA
Novità per il “Gruppo IVA”
Legge di Bilancio 2017 - Art. 1 comma 24-31
Dal 1° gennaio 2018 è stata prevista la possibilità per i soggetti che esercitano imprese, arti o professioni, stabiliti in Italia di costituire un Gruppo IVA e agire quindi come un soggetto unitario nei confronti di terzi, dell’Amministrazione Finanziaria e dell’Erario.
Il Gruppo IVA si qualifica come unico soggetto d’imposta. Devono ricorrere congiuntamente i vincoli finanziario, economico e organizzativo.
L’opzione è vincolante per un triennio e gli effetti sono:
  • le cessioni di beni e le prestazioni di servizi effettuate da un soggetto partecipante a un gruppo IVA nei confronti di un altro soggetto partecipante allo stesso gruppo IVA non sono considerate cessioni di beni e prestazioni di servizi ai fini IVA;
  • le cessioni di beni e le prestazioni di servizi effettuate da un soggetto partecipante a un gruppo IVA nei confronti di un soggetto che non ne fa parte si considerano effettuate dal gruppo IVA;
  • le cessioni di beni e le prestazioni di servizi effettuate nei confronti di un soggetto partecipante a un gruppo Iva da un soggetto che non ne fa parte si considerano effettuate nei confronti del gruppo IVA.
AGEVOLAZIONI
Novità ACE
Legge di Bilancio 2017 - Art. 1 comma 550-553
È stata ridotta l’aliquota adottata ai fini del calcolo del rendimento nozionale ed è stata fissata per l’anno d’imposta al 31 dicembre 2017 al 2,3%. La misura è stata estesa anche alle persone fisiche, alle Snc e alle Sas in regime di contabilità ordinaria.
 
 
APPROFONDIMENTI
 
AGEVOLAZIONI
Superammortamento e iperammortamento
La legge di Bilancio 2017 prevede:
1.         la proroga (con l’eccezione dei veicoli a deducibilità limitata) fino al 31 dicembre 2017 (o fino al 30 giugno 2018 a condizione che entro il 31 dicembre 2017 il relativo ordine risulti accettato dal venditore e sia avvenuto il pagamento di acconti in misura almeno pari al 20% del costo di acquisizione), del super ammortamento prevista dall’art. 1, commi 91 ss., della legge n. 208/2015 (legge di Stabilità 2016), riguardante gli investimenti in beni materiali strumentali nuovi;
2.         una nuova disciplina (iperammortamento) che riconosce:
•    una maggiorazione nella misura del 150% del costo di acquisizione per i beni materiali strumentali nuovi funzionali alla trasformazione tecnologica e/o digitale in chiave Industria 4.0;
•    una maggiorazione ordinaria del 40% del costo di acquisto per i beni immateriali strumentali (software) funzionali alla trasformazione tecnologica in chiave Industria 4.0.
L’allegato A della legge di Bilancio 2017 elenca i beni strumentali agevolabili e il cui funzionamento è controllato da sistemi computerizzati o gestito tramite opportuni sensori e azionamenti:
1.         macchine utensili per asportazione;
2.         macchine utensili operanti con laser e altri processi a flusso di energia (ad esempio plasma, fascio di elettroni), elettroerosione, processi elettrochimici;
3.         macchine per la realizzazione di prodotti mediante la trasformazione dei materiali o delle materie prime;
4.         macchine utensili per la deformazione plastica dei metalli e altri materiali;
5.         macchine utensili per l’assemblaggio, la giunzione e la saldatura;
6.         macchine per il confezionamento e l’imballaggio;
7.         macchine utensili di de-produzione e riconfezionamento per recuperare materiali e funzioni da scarti industriali e prodotti di ritorno a fine vita (ad esempio, macchine per il disassemblaggio, la separazione, la frantumazione, il recupero chimico);
8.         robot, robot collaborativi e sistemi multi-robot;
9.         macchine utensili e sistemi per il conferimento o la modifica delle caratteristiche superficiali dei prodotti o la funzionalizzazione delle superfici;
10.      macchine per la manifattura additiva utilizzate in ambito industriale;
11.      macchine, strumenti e dispositivi per il carico e lo scarico, la movimentazione, la pesatura e la cernita automatica dei pezzi, dispositivi di sollevamento e manipolazione automatizzati, AGV e sistemi di convogliamento e movimentazione flessibili, e/o dotati di riconoscimento dei pezzi (ad esempio RFID, visori e sistemi di visione);
12.      magazzini automatizzati interconnessi ai sistemi gestionali di fabbrica.
L’allegato B elenca invece i beni immateriali connessi a investimenti in beni materiali «Industria 4.0» a cui spetta una maggiorazione del 40% (software, sistemi e system integration, piattaforme e applicazioni).
Per poter beneficiare dell’Iperammortamento l’impresa dovrà acquisire:
1.      possiede caratteristiche tecniche tali da includerlo nell’elenco di cui all’allegato A e/o all’allegato B,
2.      è interconnesso al sistema aziendale di gestione della produzione o alla rete di fornitura.
Le maggiorazioni del costo di acquisizione non producono effetti ai fini dell’applicazione degli studi di settore.
La determinazione degli acconti dovuti per il periodo d’imposta in corso al 31 dicembre 2017 e per quello successivo è effettuata considerando quale imposta del periodo precedente quella che si sarebbe determinata in assenza di iperammortamenti.
IMPOSTE SOSTITUTIVE
La nuova Imposta sul Reddito d’Impresa (IRI)
La legge di Bilancio 2017 definitivamente approvata il 6 dicembre 2016 prevede un nuovo art. 55-bis del Tuir, che regolamenta l’Imposta sul Reddito d’Impresa (IRI).
L’IRI è una imposta “opzionale” alla quale potranno aderire gli imprenditori individuali e le società in nome collettivo e in accomandita semplice in regime di contabilità ordinaria e anche dalle società a responsabilità limitata trasparenti.
L’IRI è un’imposta sostitutiva dell’IRPEF che si applica con l’aliquota prevista per l’IRES (24% dal periodo d’imposta 2017) sulla quota di utili non distribuiti e quindi trattenuti presso l’impresa;
L’opzione per aderire al regime IRI dura 5 periodi d’imposta, è rinnovabile e dev'essere esercitata nella dichiarazione dei redditi, con effetto dal periodo d’imposta cui è riferita la dichiarazione.
Per impedire fenomeni di doppia imposizione, le riserve formatesi con utili di esercizi ante opzione e quindi già stati tassati secondo le regole IRPEF ordinarie, in sede di prelevamento non avranno alcun effetto sull’applicazione dell’IRI.
Le perdite d’impresa maturate in regime di IRI saranno computate in diminuzione del reddito dei periodi d’imposta successivi per l’intero importo che trova capienza negli stessi, senza alcun vincolo temporale.
Nulla cambia ai fini previdenziali: la base imponibile per la determinazione dei contributi dovuti non deve tenere conto del reddito determinato ai fini Iri ma dell'intero reddito d'impresa conseguito dall'impresa (come avviene in caso di mancata opzione).
L’IRI è un’imposta sostitutiva dell’IRPEF e quindi, in caso di opzione, le detrazioni IRPEF (comprese quelle per familiari e per il versamento di contributi previdenziali obbligatori) saranno limitate alla quota di reddito che continuerà ad essere assoggettato ad IRPEF.
L'intento della norma, come emerge espressamente nella relazione illustrativa del disegno di legge, è quello di armonizzare il sistema tributario mediante un trattamento fiscale uniforme tra le imprese individuali e le società di persone (assoggettate all’IRPEF - imposta progressiva) e le società di capitali assoggettate all'IRES (imposta fissa al 24% dal periodo d’imposta 2017). L’IRI premia inoltre la crescita e lo sviluppo delle attività produttive mediante il reinvestimento degli utili all'interno delle piccole e medie imprese in regime di contabilità ordinaria.
Attenzione, però, perché l’IRI potrebbe non essere sempre vantaggiosa e in alcuni casi potrebbe comportare un aggravio della tassazione in capo all’imprenditore.
Come già anticipato, trattandosi di imposta sostitutiva dell’IRPEF, l’assoggettazione del reddito all’IRI potrebbe infatti compromettere la capienza del reddito imponibile IRPEF ai fini dell’integrale recupero di oneri deducibili (quali, per esempio, i contributi previdenziali obbligatori) o di detrazioni (per spese detraibili, ristrutturazioni edilizie, risparmio energetico, ecc.).
Infine, le imprese attualmente in contabilità semplificata, dovranno tener conto anche dei maggiori oneri derivanti dal passaggio al regime ordinario. In questi casi dovrà anche essere considerata l’altra novità prevista dalla legge di Bilancio 2017 che introduce il principio di cassa ai fini della tassazione dei redditi delle cosiddette “imprese minori” assoggettate a contabilità semplificata (art. 66 del Tuir; art. 5-bis, comma 1-bis , D.Lgs. 15 dicembre 1997, n. 446; art. 18 , D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600).
Anche se l’opzione andrà esercitata in occasione della presentazione della dichiarazione dei redditi per il periodo d’imposta 2017, è opportuno esaminare in anticipo gli effetti che l’opzione IRI potrebbe comportare, tanto più per quei soggetti che si trovano in regime “semplificato” e potrebbero decidere di passare all’ordinario già dal 1° gennaio 2017.
Dott. Mario Borsato
Dott. Luciano Bovinelli
Dott. Franco Morandin
2023
LEGGE DI BILANCIO 2023 - PARTE 3
LEGGE DI BILANCIO 2023 - PARTE 1
LEGGE DI BILANCIO 2023 - PARTE 2
DECRETO "MILLEPROROGHE"
2022
LEGGE DI BILANCIO 2022 - PARTE 2
LEGGE DI BILANCIO 2022 - PARTE 1
LEGGE DI BILANCIO 2022 - PARTE 3
2021
LEGGE DI BILANCIO 2021 - SECONDA PARTE
LEGGE DI BILANCIO 2021 - PRIMA PARTE
LEGGE DI BILANCIO 2021 - TERZA PARTE
EMERGENZA CORONAVIRUS-DECRETO SOSTEGNI-BIS
2020
LEGGE DI BILANCIO 2020 (L. 27.12.2019 n. 160)
EMERGENZA CORONAVIRUS - PROROGHE
ULTERIORI DISPOSIZIONI DPCM 22 MARZO
EMERGENZA CORONAVIRUS - 2° D.L.
DPCM 10 04 ATTIVITA' AUTORIZZATE
EMERGENZA CORONAVIRUS - DECRETO RILANCIO
EMERGENZA CORONAVIRUS-SOSPENSIONE DEI VERSAMENTI
EMERGENZA CORONAVIRUS "DECRETO AGOSTO" - Novità
EMERGENZA CORONAVIRUS - DECRETO "RISTORI QUATER"
2019
REGIME FORFETARIO
LEGGE DI BILANCIO 2019 PARTE PRIMA
LEGGE DI BILANCIO 2019 PARTE SECONDA
NOVITA' SINDACI E REVISORI
PROVA DELLE CESSIONI INTRACOMUNITARIE
2018
SCADENZARIO 2018
NOVITA' FISCALI
INTERVENTI DI RECUPERO EDILIZIO
2017
DECRETO FISCALE 2017
LEGGE DI BILANCIO 2017
SCADENZARIO 2017
COMPENSAZIONE MODELLO F24
2016
LEGGE DI STABILITA' E NOVITA' FISCALI 2016
2015
LEGGE DI STABILITA' E NOVITA' FISCALI
2014
SCADENZARIO 2014
LEGGE DI STABILITA' - NOVITA' FISCALI
ESTENSIONE UTILIZZO MODELLO F24 TELEMATICO
2013
LEGGE DI STABILITA'
SCADENZARIO ANNO 2013
AUMENTO ALIQUOTA IVA
2012
MANOVRA MONTI
SCADENZARIO
DECR. SVILUPPO
2011
FINANZIARIA 2011
SCADENZARIO 2011
CEDOLARE SECCA SUGLI AFFITTI
LA MANOVRA ECONOMICA
2010
FINANZIARIA 2010
UNICO 2010
MANOVRA CORRETTIVA
OMAGGI - VALORE UNITARIO
2009
FINANZIARIA 2009
SCADENZARIO 2009
RIMBORSI SPESE
TASSA ANNUALE VIDIMAZIONE LIBRI SOCIALI
SCHEDA DI TRASPORTO D.M. 554/09
PRESTAZIONI SENZA CORRISPETTIVO
RIMBORSO DA IRAP
"TREMONTI - TER" - D.L. 78/2009
CAPITALIZZAZIONE SOCIETARIA
COMPENSAZIONI DEI CREDITI IVA