
LEGGE DI BILANCIO 2025 - PARTE SECONDA
Argomento
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Descrizione
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segue
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Caldaie alimentate a combustibili fossili
Dall’1.1.2025, non godono più dell’agevolazione di cui all’art. 16-bis del TUIR le spese sostenute per gli interventi di sostituzione degli impianti di climatizzazione invernale con caldaie uniche alimentate a combustibili fossili.
L’esclusione si rende necessaria per dare attuazione alla direttiva UE 24.4.2024
n. 1275 (c.d. “Case green”). |
Interventi di
riduzione del rischio sismico (sismabonus) - Interventi di riqualificazione energetica (ecobonus) - Spese sostenute dall’1.1.2025 - Aliquote |
Le aliquote della detrazione IRPEF/IRES spettante per gli interventi volti alla riqualificazione energetica degli edifici, di cui all’art. 14 del DL 63/2013 (c.d. “ecobonus”) e di quella spettante per gli interventi volti alla riduzione del rischio sismico, di cui al successivo art. 16 co. 1-bis ss. (c.d. “sismabonus”), vengono sostanzialmente allineate a quelle previste per gli interventi di recupero edilizio, di cui all’art. 16-bis del TUIR.
Aliquote per le spese sostenute dall’1.1.2025
L’“ecobonus” e il “sismabonus” (compreso il c.d. “sismabonus acquisti”), in particolare, vengono prorogati nelle seguenti misure:
· per le abitazioni principali, l’aliquota è del 50% per le spese sostenute nel 2025, mentre scende al 36% per quelle sostenute negli anni 2026 e 2027;
· per le unità immobiliari diverse dall’abitazione principale, l’aliquota è del 36% per le spese sostenute nell’anno 2025 e del 30% per quelle sostenute negli anni 2026 e 2027.
Caldaie alimentate a combustibili fossili
Dall’1.1.2025, non godono più nemmeno dell’“ecobonus”, di cui all’art. 14 del DL 63/2013, le spese sostenute per gli interventi di sostituzione degli impianti di climatizzazione invernale con caldaie uniche alimentate a combustibili fossili.
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Superbonus - Spese sostenute nel 2025 -
Ulteriori requisiti segue
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Sono state introdotte novità per il superbonus, di cui all’art. 119 del DL 34/2020.
Ulteriori requisiti per beneficiare dell’aliquota al 65%
Per le spese sostenute nel 2025, il superbonus con aliquota del 65% previsto “dal comma 8-bis primo periodo” dell’art. 119 può competere soltanto se al 15.10.2024:
· risulti presentata la CILA-S, di cui all’art. 119 co. 13-ter del DL 34/2020, per gli interventi diversi da quelli effettuati dai condomìni;
· risulti presentata non soltanto la CILA-S, ma sia anche stata adottata la delibera assembleare che ha approvato l’esecuzione dei lavori, per gli interventi effettuati dai condomìni;
· sia presentata l’istanza per l’acquisizione del titolo abilitativo, se gli interventi comportano la demolizione e la ricostruzione degli edifici.
I suddetti ulteriori requisiti non riguardano gli speciali regimi che mantengono l’aliquota al 110% anche sul 2025, ossia la “speciale disciplina superbonus eventi sismici al 110% sino a fine 2025” recata dal co. 8-ter dell’art. 119 del DL 34/2020 e la “speciale disciplina RSA” di cui al co. 10-bis del predetto art. 119.
Spese sostenute nel 2023 “spalmate” in 10 anni
Viene consentito di “spalmare” in 10 quote annuali (anziché in quattro) il superbonus (del 90% o 110% a seconda dei casi) che compete in relazione alle spese sostenute nel 2023.
L’opzione di “spalmatura decennale” è irrevocabile e deve essere esercitata nella dichiarazione dei redditi integrativa di quella trasmessa per il periodo d’imposta 2023 (730/2024 e REDDITI PF 2024 che dovevano essere presentate entro il 31.10.2024).
Tale dichiarazione integrativa (riferita all’anno 2023) potrà essere presentata, in deroga all’art. 2 co. 8 del DPR 322/98, entro il termine per la presentazione della dichiarazione dei redditi relativa al periodo d’imposta 2024.
Nel caso in cui dalla dichiarazione integrativa emerga una maggiore imposta dovuta, inoltre, l’eccedenza potrà essere versata “senza applicazione di sanzioni e interessi, entro il termine per il versamento del saldo delle imposte sui redditi relative al periodo d’imposta 2024”.
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Bonus mobili - Proroga per il 2025
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Viene prorogato anche per l’anno 2025 il c.d. “bonus mobili”, di cui all’art. 16 co. 2 del DL 63/2013, mantenendone inalterata la disciplina.
Per l’acquisto di mobili e di grandi elettrodomestici (con determinate caratteristiche) finalizzati all’arredo “dell’immobile oggetto di ristrutturazione”, pertanto, spetta una detrazione IRPEF del 50% per le spese sostenute dal 6.6.2013 al 31.12.2025.
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Bonus elettrodomestici
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Viene riconosciuto, per l’anno 2025, un contributo per l’acquisto di elettrodomestici, previsto a favore degli utenti finali se al contempo:
· l’elettrodomestico acquistato è ad elevata efficienza energetica (non inferiore alla nuova classe energetica B) ed è prodotto nel territorio dell’Unione europea;
· vi è il contestuale smaltimento dell’elettrodomestico sostituito.
Misura del contributo
Il contributo spetta per l’acquisto di un solo elettrodomestico, e può essere concesso, nel limite delle risorse stanziate:
· in misura non superiore al 30% del costo di acquisto dell’elettrodomestico;
· comunque per un importo non superiore a 100 euro per ciascun elettrodomestico, elevato a 200 euro se il nucleo familiare dell’acquirente ha un ISEE inferiore a 25.000 euro annui.
Disposizioni attuative
Con un successivo DM saranno definiti i criteri, le modalità e i termini per l’erogazione del contributo.
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Spese
scolastiche - Limite di detraibilità IRPEF - Aumento dall’1.1.2025 |
Viene elevato a 1.000 euro il limite massimo delle spese sostenute per la frequenza scolastica dei figli che possono beneficiare della detrazione IRPEF del 19% di cui alla lett. e-bis) dell’art. 15 co. 1 del TUIR.
La detrazione compete in relazione alle spese di frequenza:
· delle scuole dell’infanzia (scuole materne o “vecchi” asili);
· del primo ciclo di istruzione, cioè delle scuole primarie (“vecchie” elementari) e delle scuole secondarie di primo grado (“vecchie” medie);
· delle scuole secondarie di secondo grado (“vecchie” superiori).
Limite di spesa detraibile al 19%
In relazione a ciascuno alunno o studente, la detrazione IRPEF del 19%, da ripartire tra gli aventi diritto, si applica su un importo annuo non superiore a:
· 1.000 euro, a decorrere dal 2025;
· 800 euro, a decorrere dall’anno 2019 e fino al 2024.
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Fringe benefit 2025, 2026 e 2027 - Incremento
della soglia di esenzione |
La soglia di non imponibilità dei fringe benefit per gli anni 2025, 2026 e 2027 è elevata da 258,23 euro a:
· 1.000 euro, per tutti i dipendenti;
· 2.000 euro, per i soli lavoratori dipendenti con figli fiscalmente a carico.
Rientrano nel suddetto limite, per tutti i dipendenti (con o senza figli fiscalmente a carico), anche le somme erogate o rimborsate dal datore di lavoro per il pagamento:
· delle utenze domestiche del servizio idrico integrato, dell’energia elettrica e del gas naturale;
· delle spese per l’affitto della prima casa ovvero per gli interessi sul mutuo relativo all’abitazione principale.
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Argomento
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Descrizione
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Auto concesse in uso promiscuo ai dipendenti
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Per i veicoli di nuova immatricolazione concessi in uso promiscuo ai dipendenti con contratti stipulati dall’1.1.2025, il fringe benefit è calcolato come segue:
· 50% dell’importo corrispondente a una percorrenza convenzionale annua di 15.000 km, calcolato sulla base del costo chilometrico di esercizio desumibile dalle tabelle nazionali elaborate dall’ACI;
· 20% del suddetto importo nel caso di veicoli elettrici ibridi plug in;
· 10% del suddetto importo per i veicoli a batteria a trazione esclusivamente elettrica.
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Fabbricati locati a dipendenti neoassunti
trasferiti |
Le somme erogate o rimborsate dai datori di lavoro per il pagamento dei canoni di locazione e delle spese di manutenzione dei fabbricati locati dai dipendenti assunti a tempo indeterminato nel 2025 non concorrono, per i primi 2 anni dalla data di assunzione, a formare il reddito ai fini fiscali entro il limite complessivo di 5.000 euro annui.
Tale disposizione si applica ai soggetti:
· titolari di reddito di lavoro dipendente non superiore a 35.000 euro nell’anno precedente la data di assunzione;
· che abbiano trasferito la residenza in un comune di lavoro situato a più di 100 km di distanza dal precedente comune di residenza.
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Riduzione
imposta sostitutiva sui premi di risultato |
L’imposta sostitutiva dell’IRPEF e delle addizionali, regionale e comunale, sui premi di risultato, prevista dall’art. 1 co. 182 della L. 28.12.2015 n. 208, viene ridotta dal 10% al 5% anche per i premi e le somme erogati negli anni 2025, 2026 e 2027.
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Causa di
esclusione dal regime forfetario |
Il regime forfetario per imprenditori individuali e lavoratori autonomi non è applicabile se sono percepiti redditi di lavoro dipendente e a questi assimilati, di cui agli artt. 49 e 50 del TUIR, eccedenti l’importo di 30.000 euro. Il periodo da considerare per il calcolo del limite è l’anno precedente a quello in cui si intende accedere o permanere nel regime.
Per il solo anno 2025, questa soglia viene incrementata a 35.000 euro.
Pertanto, per utilizzare il regime nel 2025, occorre considerare i redditi percepiti nel 2024; ove il limite di 35.000 euro sia superato, il soggetto non può applicare il regime per il 2025.
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Stabilizzazione della rideterminazione del costo fiscale dei terreni e delle partecipazioni (quotate e non quotate)
segue
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Viene stabilizzato il regime che prevede la rideterminazione del costo fiscale delle partecipazioni (quotate e non quotate) di cui all’art. 5 della L. 448/2001 e dei terreni (agricoli ed edificabili) di cui all’art. 7 della L. 448/2001.
Attraverso il versamento dell’imposta sostitutiva, quindi, sarà consentito a persone fisiche, società semplici, enti non commerciali e soggetti non residenti privi di stabile organizzazione in Italia, di rivalutare il costo o valore di acquisto delle partecipazioni e dei terreni posseduti alla data del 1° gennaio di ciascun anno al di fuori dell’ambito d’impresa, affrancando in tutto o in parte le plusvalenze conseguite, ai sensi dell’art. 67 co. 1 lett. a) - c-bis) del TUIR, allorché le partecipazioni o i terreni vengano ceduti a titolo oneroso.
Modalità di rivalutazione
Per le partecipazioni e i terreni posseduti ai 1° gennaio di ciascun anno, il termine per porre in essere gli adempimenti necessari diventa il 30 novembre successivo e per il perfezionamento dell’operazione occorrerà che:
· un professionista abilitato (ad esempio, dottore commercialista, ingegnere, ecc.) rediga e asseveri la perizia di stima della partecipazione non quotata o del terreno;
· il contribuente interessato versi l’imposta sostitutiva per l’intero suo ammontare, ovvero (in caso di rateizzazione) la prima rata della medesima.
Invece, fermo restando il termine per il versamento dell’imposta sostitutiva, per le partecipazioni quotate possedute al 1° gennaio di ogni anno viene prevista la possibilità di assumere, in luogo del costo o valore di acquisto, il valore normale determinato in base alla media aritmetica dei prezzi rilevati nel mese di dicembre dell’anno precedente ai sensi dell’art. 9 co. 4 lett. a) del TUIR.
Nuova aliquota unica del 18% per l’imposta sostitutiva
Dall’anno 2025, la rideterminazione del costo fiscale delle partecipazioni (quotate e non quotate) e dei terreni prevede l’applicazione dell’imposta sostitutiva con aliquota unica del 18%.
Versamento dell’imposta sostitutiva
L’imposta sostitutiva del 18% deve essere versata:
· per l’intero ammontare, entro il 30 novembre dell’anno di riferimento della rivalutazione;
· oppure, in caso di opzione per il versamento rateale, in tre rate annuali di pari importo; le rate successive alla prima dovranno essere maggiorate degli interessi del 3% annuo, a decorrere dal 30 novembre dell’anno di riferimento.
La rideterminazione del costo fiscale di terreni e partecipazioni si perfeziona con il versamento, entro il 30 novembre, del totale dell’imposta sostitutiva dovuta o della prima rata.
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IRES premiale
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Solo per il 2025, viene prevista la riduzione dell’aliquota IRES dal 24% al 20% sul reddito d’impresa dichiarato, per le società che rispettano le seguenti condizioni:
· destinazione a riserva di una quota minima dell’80% degli utili dell’esercizio 2024;
· investimento di una quota di tali utili accantonati (di ammontare comunque non inferiore a 20.000 euro) nell’acquisto, anche mediante leasing, di nuovi beni strumentali 4.0 e 5.0;
· effettuazione di nuove assunzioni di dipendenti a tempo indeterminato, con incremento occupazionale.
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Super-deduzione per nuove
assunzioni |
Viene prevista la proroga per il 2025, 2026 e 2027 della super-deduzione per le nuove assunzioni di personale a tempo indeterminato di cui all’art. 4 del DLgs. 216/2023.
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Assegnazione agevolata di
beni ai soci e trasformazione in società semplice |
Sono stati riaperti i termini per l’effettuazione delle seguenti operazioni:
· assegnazione e cessione agevolata ai soci di beni immobili (con l’eccezione di quelli strumentali per destinazione) e di beni mobili registrati (es. autovetture) non strumentali;
· trasformazione in società semplice di società, di persone o di capitali, che hanno per oggetto esclusivo o principale la gestione dei predetti beni.
I benefici fiscali competono per le operazioni poste in essere entro il 30.9.2025.
Imposte sostitutive
I benefici fiscali si sostanziano:
· nell’imposizione sostitutiva dell’8% (10,5% per le società che risultano di comodo per almeno 2 anni nel triennio 2022-2024) sulle plusvalenze realizzate sui beni assegnati ai soci, o destinati a finalità estranee all’esercizio dell’impresa a seguito della trasformazione;
· nell’imposizione sostitutiva del 13% sulle riserve in sospensione d’imposta annullate a seguito delle operazioni agevolate.
Per la determinazione della base imponibile dell’imposta sostitutiva dell’8% è possibile assumere, in luogo del valore normale degli immobili, il loro valore catastale.
Le società interessate sono tenute a versare le imposte sostitutive dovute:
· per il 60% entro il 30.9.2025;
· per il rimanente 40% entro il 30.11.2025.
Imposte indirette
Nell’ambito delle operazioni agevolate, le aliquote dell’imposta di registro proporzionale sono ridotte alla metà e le imposte ipotecaria e catastale sono dovute in misura fissa.
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Estromissione agevolata
dell’immobile dell’imprenditore individuale |
È stata riaperta la disciplina agevolativa dell’estromissione dell’immobile strumentale dell’imprenditore individuale, che consente di fare transitare l’immobile dalla sfera imprenditoriale a quella personale con un’imposizione ridotta.
Ambito soggettivo
Possono beneficiare delle agevolazioni gli imprenditori che risultano in attività:
· sia alla data del 31.10.2024;
· sia alla data dell’1.1.2025 (data alla quale sono riferiti gli effetti dell’estromissione).
Ambito oggettivo
L’estromissione agevolata riguarda gli immobili strumentali per natura e gli immobili strumentali per destinazione. Gli immobili oggetto dell’agevolazione:
· devono essere posseduti al 31.10.2024 e a tale data presentare il requisito della strumentalità;
· devono risultare posseduti anche alla data dell’1.1.2025.
Imposta sostitutiva
Il regime agevolativo in commento prevede:
· l’assoggettamento della plusvalenza derivante dall’estromissione ad un’imposta sostitutiva pari all’8%;
· la possibilità di determinare la plusvalenza assumendo, in luogo del valore normale dell’immobile, il suo valore catastale.
Adempimenti
Ai fini delle agevolazioni in esame:
· l’operazione deve avvenire tra l’1.1.2025 e il 31.5.2025, anche mediante comportamento concludente (es. annotazione nelle scritture contabili);
· l’imposta sostitutiva deve essere corrisposta per il 60% entro il 30.11.2025 e per il rimanente 40% entro il 30.6.2026.
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Dott. Mario Borsato
Dott. Luciano Bovinelli
Dott. Franco Morandin
Dott. Luciano Bovinelli
Dott. Franco Morandin
- 2025
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LEGGE DI BILANCIO 2025 - PARTE PRIMA
LEGGE DI BILANCIO 2025 - PARTE SECONDA
LEGGE DI BILANCIO 2025 - PARTE TERZA
LEGGE DI BILANCIO 2025 - PARTE QUARTA
LEGGE DI BILANCIO 2025 - PARTE QUINTA
- 2024
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LEGGE DI BILANCIO 2024-PRINCIPALI NOVITA'
DECRETO "ANTICIPI" CONVERTITO-PRINCIPALI NOVITA'
DECRETO "SUPERBONUS" - PRINCIPALI NOVITA'
DECRETO "MILLEPROROGHE"- PRINCIPALI NOVITA'
DLGS. "RIFORMA IRPEF E IRES"
- 2023
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LEGGE DI BILANCIO 2023 - PARTE 3
LEGGE DI BILANCIO 2023 - PARTE 1
LEGGE DI BILANCIO 2023 - PARTE 2
DECRETO "MILLEPROROGHE"
- 2022
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LEGGE DI BILANCIO 2022 - PARTE 2
LEGGE DI BILANCIO 2022 - PARTE 1
LEGGE DI BILANCIO 2022 - PARTE 3
- 2021
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LEGGE DI BILANCIO 2021 - SECONDA PARTE
LEGGE DI BILANCIO 2021 - PRIMA PARTE
LEGGE DI BILANCIO 2021 - TERZA PARTE
EMERGENZA CORONAVIRUS-DECRETO SOSTEGNI-BIS
- 2020
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LEGGE DI BILANCIO 2020 (L. 27.12.2019 n. 160)
EMERGENZA CORONAVIRUS - PROROGHE
ULTERIORI DISPOSIZIONI DPCM 22 MARZO
EMERGENZA CORONAVIRUS - 2° D.L.
DPCM 10 04 ATTIVITA' AUTORIZZATE
EMERGENZA CORONAVIRUS - DECRETO RILANCIO
EMERGENZA CORONAVIRUS-SOSPENSIONE DEI VERSAMENTI
EMERGENZA CORONAVIRUS "DECRETO AGOSTO" - Novità
EMERGENZA CORONAVIRUS - DECRETO "RISTORI QUATER"
- 2019
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REGIME FORFETARIO
LEGGE DI BILANCIO 2019 PARTE PRIMA
LEGGE DI BILANCIO 2019 PARTE SECONDA
NOVITA' SINDACI E REVISORI
PROVA DELLE CESSIONI INTRACOMUNITARIE
- 2018
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SCADENZARIO 2018
NOVITA' FISCALI
INTERVENTI DI RECUPERO EDILIZIO
- 2017
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DECRETO FISCALE 2017
LEGGE DI BILANCIO 2017
SCADENZARIO 2017
COMPENSAZIONE MODELLO F24
- 2016
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LEGGE DI STABILITA' E NOVITA' FISCALI 2016
- 2015
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LEGGE DI STABILITA' E NOVITA' FISCALI
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SCADENZARIO 2014
LEGGE DI STABILITA' - NOVITA' FISCALI
ESTENSIONE UTILIZZO MODELLO F24 TELEMATICO
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LEGGE DI STABILITA'
SCADENZARIO ANNO 2013
AUMENTO ALIQUOTA IVA
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MANOVRA MONTI
SCADENZARIO
DECR. SVILUPPO
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FINANZIARIA 2011
SCADENZARIO 2011
CEDOLARE SECCA SUGLI AFFITTI
LA MANOVRA ECONOMICA
- 2010
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FINANZIARIA 2010
UNICO 2010
MANOVRA CORRETTIVA
OMAGGI - VALORE UNITARIO
- 2009
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FINANZIARIA 2009
SCADENZARIO 2009
RIMBORSI SPESE
TASSA ANNUALE VIDIMAZIONE LIBRI SOCIALI
SCHEDA DI TRASPORTO D.M. 554/09
PRESTAZIONI SENZA CORRISPETTIVO
RIMBORSO DA IRAP
"TREMONTI - TER" - D.L. 78/2009
CAPITALIZZAZIONE SOCIETARIA
COMPENSAZIONI DEI CREDITI IVA