Circolari


REGIME FORFETARIO

 REGIME FORFETARIO- Caratteristiche, requisiti e modalità

Tale regime prevede, come noto:

 

Progressivo

Gruppo di settore

Codici attività ATECO 2007

Coefficiente di redditività

1

Industrie alimentari e delle bevande

(10-11)

40%

2

Commercio all'ingrosso e al dettaglio

45 - (da 46.2 a 46.9) - (da 47.1 a 47.7) - 47.9

40%

3

Commercio ambulante di prodotti alimentari e bevande

47.81

40%

4

Commercio ambulante di altri prodotti

47.82 - 47.89

54%

5

Costruzioni e attività immobiliari

(41 - 42 - 43) - (68)

86%

6

Intermediari del commercio

46.1

62%

7

Attività dei servizi di alloggio e di ristorazione

(55-56)

40%

8

Attività professionali, scientifiche, tecniche, sanitarie, di istruzione, servizi finanziari ed assicurativi

(64-65-66) - (69-70-71-72-73-74-75) - (85) - (86-87-88)

78%

9

Altre attività economiche

(01 - 02 - 03) - (05 - 06 - 07 - 08 - 09) - (12 - 13 - 14 - 15 - 16 - 17 - 18 - 19 - 20 - 21 - 22 - 23 - 24 - 25 - 26 - 27 - 28 - 29 - 30 - 31 - 32 - 33) - (35) - (36 - 37 - 38 - 39) - (49 - 50 - 51 - 52 - 53) - (58 - 59 - 60 - 61 - 62 - 63) - (77 - 78 - 79 - 80 - 81 - 82) - (84) - (90 - 91 - 92 - 93) - (94 - 95 - 96) - (97 - 98) - (99)

67%

 

Dal 1° gennaio 2019, per effetto delle disposizioni in esame, è stata innalzata per tutti i gruppi a 65.000 euro annui la soglia di ricavi o compensi (da verificare avendo riguardo all’anno precedente a quello di ingresso nel regime forfetario) – soglia che in precedenza, al pari del coefficiente di redditività, risultava differenziata in funzione dell’attività svolta dal contribuente – e sono stati eliminati tutti gli altri requisiti di accesso attualmente previsti (relativi al costo del personale ed al valore dei beni strumentali).

L’unico requisito per l’accesso al regime forfetario rimane pertanto quello relativo all’ammontare dei ricavi conseguiti o compensi percepiti nell’anno precedente, ed al riguardo è previsto che:

1. Cause di esclusione

Per i soggetti che rispettano l’unico requisito di accesso che risulta a seguito delle modifiche apportate dalla legge di bilancio per il 2019, il regime forfetario rappresenta il regime “naturale” di tassazione; in questo senso per i soggetti già in attività non è necessaria alcuna comunicazione preventiva o successiva (fatta eccezione per quella all’Inps nel caso in cui il contribuente sia interessato a fruire del regime contributivo agevolato previsto dall’art. 1, commi da 77 a 84, della L. n. 190/2014) ma rileva il comportamento concludente.

Non è però sufficiente la sola verifica della soglia di ricavi/compensi dell’anno precedente in quanto occorre anche tenere conto del fatto che l’art. 1, comma 55, della L. n. 190/2014 prevede una serie di cause di esclusione, in base alle quali l’accesso al regime forfetario resta precluso, in primo luogo:

·         ai soggetti che si avvalgono di regimi speciali ai fini IVA o di regimi forfetari di determinazione del reddito;

·         ai soggetti non residenti, fatta eccezione per quelli che risiedono in uno Stato UE o in uno Stato aderente all’Accordo sullo Spazio economico europeo che assicuri un adeguato scambio di informazioni, e producono in Italia almeno il 75% del reddito complessivamente prodotto;

·         ai soggetti che effettuano, in via esclusiva o prevalente, operazioni di cessione di fabbricati e relative porzioni o di terreni edificabili di cui all’art. 10, primo comma, n. 8), del D.P.R. n. 633/1972, ovvero cessioni intracomunitarie di mezzi di trasporto nuovi.

1.1. Il possesso di partecipazioni

Altra causa di esclusione è quella che interessa quei soggetti che, contemporaneamente all’esercizio dell’attività d’impresa o di lavoro autonomo in forma individuale, detengono una partecipazione in una società o associazione professionale.

1.2 Lavoro dipendente

Per scongiurare il rischio che possano realizzarsi trasformazioni strumentali di rapporti di lavoro dipendente in forme contrattuali autonome al solo scopo di beneficiare del regime forfetario di tassazione, il nuovo testo dell’art. 1, comma 55, lett. d-bis), della L. n. 190/2014 non consente l’accesso al regime forfetario alle “… persone fisiche la cui attività sia esercitata prevalentemente nei confronti di datori di lavoro con i quali sono in corso rapporti di lavoro o erano intercorsi rapporti di lavoro nei due precedenti periodi d’imposta, ovvero nei confronti di soggetti direttamente o indirettamente riconducibili ai suddetti datori di lavoro”.

1.3 Fatturazione elettronica

Ai fini IVA i contribuenti in regime forfetario:

·         non applicano l’IVA in rivalsa (la fattura deve indicare che si tratta di “operazione in franchigia esente da IVA ai sensi dell’art. 1, c. 54 e seguenti, L. n. 190/2014”);

·         non esercitano il diritto alla detrazione dell’imposta assolta, dovuta o addebitata, sugli acquisti;

·         sono esonerati dalla maggior parte degli adempimenti IVA contabili e dichiarativi, ivi incluso quello relativo alla fatturazione elettronica tra privati.

Tale esonero riguarda sia il ciclo attivo che il ciclo passivo; in riferimento alle fatture emesse l’Agenzia delle entrate, nelle FAQ dedicate al tema della fatturazione elettronica, ha chiarito che l’esonero dagli obblighi di fatturazione elettronica non costituisce un divieto, e che pertanto resta comunque possibile per tali soggetti l’emissione di fatture elettroniche al pari degli altri operatori economici. 

Peraltro, nel caso di emissione della fattura in formato cartaceo, nei confronti del cliente che riceve detta fattura non scatta comunque alcun obbligo di comunicazione, posto che la legge di bilancio per il 2018 ha abrogato l’art. 21 del D.L. n. 78/2010 con riferimento alle operazioni di cessione di beni e prestazione di servizi effettuate a partire dal 1° gennaio 2019; un obbligo di comunicazione è previsto dall’art. 1, comma 3-bis, del D.Lgs. n. 127/2015 solo per le fatture relative ad operazioni transfrontaliere, cioè quelle da o verso soggetti non residenti o non stabiliti nel territorio dello Stato.

Per quanto riguarda invece il ciclo passivo, è stato chiarito che i contribuenti in regime forfetario, pur restando destinatari di fatture in formato elettronico emesse da altri soggetti obbligati, sono soggetti, in relazione a tali fatture, all’obbligo di conservazione elettronica solo nel caso in cui abbiano comunicato al cedente o prestatore la PEC ovvero il codice destinatario sul quale riceverle.

L’esonero dagli obblighi di fatturazione elettronica riguarda anche le imprese ed i lavoratori autonomi che rientrano nel regime di vantaggio di cui all’art. 27, commi 1 e 2, del D.L. n. 98/2011.

Quest’ultimo regime, con l’introduzione del regime forfetario, è stato abrogato a decorrere dal 1° gennaio 2016; tuttavia ai soggetti che lo applicavano in precedenza è stata data la facoltà di continuare ad applicarlo sino al compimento del quinquennio agevolato, ovvero fino al compimento del 35° anno di età se successivo alla scadenza del quinquennio.

 

 

Dott. Mario Borsato
Dott. Luciano Bovinelli
Dott. Franco Morandin
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